Art. 564 Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa disposizione non si applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario e che ne è decaduto (c.c.439 e seguenti). In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (c.c.737 e segg.) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (c.c.553; disp. di att. al c.c. 1352). Il legittimario che succede per rappresentazione (c.c.467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (c.c.740; disp. di att. al c.c. 1352). La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SENTENZA sul ricorso proposto da: ____ ____ elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR. presso lo studio dell'avvocato ______, difeso dall'avvocato CALÒ Giuseppe giusta delega in atti; - ricorrente - contro ____ ____ elettivamente domiciliato in ROMA VIA APUAMIA 12, presso lo studio dell'avvocato ST LABUA, difeso dall'avvocato DI PONZIO Vincenzo giusta delega in atti; - controricorrente - e contro ____ PATRIZIA; - intimata - avverso la sentenza n. 157/2002 della Corte d'Appello di ____ Sezione Distaccata di TARANTO, depositata il 28/05/2002; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/2005 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Vincenza Semeraro, con testamento pubblico del 01/10/1985, aveva istituiti eredi il figlio di primo letto ____ ____ e quello di secondo letto ____ ____, non considerando l'altro figlio di secondo letto Francesco Paolo ____, stante che aveva disposto di tutti i suoi beni. Il tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva in data 29/05- 22/09/2000, pronunciando nella controversia proposta da ____ ____ nei confronti di ____ ____ e di Patrizia ____, che aveva agito per ottenere la declaratoria di inefficacia delle disposizioni testamentarie di Patrizia Semeraro perché lesive del suo diritto di legittimario e le statuizioni conseguenti, accoglieva la domanda nei confronti di ____ e respingeva quella nei confronti di Patrizia ____, regolava le spese e disponeva per il prosieguo del giudizio. ____ ____ proponeva appello avverso tale decisione, cui resisteva ____ ____ che proponeva altresì appello incidentale; integrato il contraddittorio nei confronti Patrizia ____, costei chiedeva dichiararsi passato in giudicato il capo della sentenza che la riguardava, che non era stato impugnato. La corte di appello di ____ - Sezione distaccata di Taranto- con sentenza 26/04-28/05/2002, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Francesco Paolo ____, figlio della testatrice, che qualificava come erede, stante che la domanda era volta alla riduzione delle disposizioni testamentarie che avevano leso la riserva del legittimario ____ ____ e tanto era premessa alla divisione ereditaria. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria; ____ ____; resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, ____ ____. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso ed attinente alla mancata elencazione, nel ricorso stesso, degli atti e documenti depositati ex art. 369 c.p.c.. Non è fondata: questa Corte ha avuto già in precedenza avuto modo di affermare che la semplice omessa indicazione in ricorso degli atti suddetti non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo (Cass. 17/11/1999, n. 12753; 03/06/1986, n. 3727) in quanto l'art. 369, c.p.c., n. 4, nell'imporre il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso per Cassazione si fonda, non prescrive anche la comunicazione di essi alla controparte mediante elencazione nel ricorso stesso, essendo adeguatamente tutelato il resistente dalla certificazione, a cura del cancelliere, dell'avvenuto deposito. La ratio di tale avviso giurisprudenziale appare consona e alla lettera e allo spirito della disposizione e deve pertanto essere condivisa. Con l'unico motivo su cui il ricorso si basa, si lamenta violazione degli artt. 536, 553 e 554 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto non sussisterebbe, nell'azione di riduzione proposta dall'erede testamentario, necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del legittimario pretermesso. La doglianza è fondata; la natura stessa dell'azione di riduzione avente carattere personale, autonomo ed individuale, comporta la determinazione dei litisconsorti e pertanto, ove, come nella specie, la testatrice abbia disposto di tutti i suoi beni, non comporta litisconsorzio necessario nei confronti degli altri successibili e richiede soltanto la presenza in causa del legittimario o della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria lesiva della legittima (Cass. 27/09/1996, n. 8529; 21/03/1983, n. 1979). Del resto è principio parimenti consolidato quello secondo cui il legittimario leso non è erede per il solo fatto di essere titolare dell'azione di riduzione, ma acquista tale qualità solo in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (Cass. 06/09/1990, n. 7899); inoltre, nel caso in cui il de cuius abbia distribuito con testamento tutto il suo patrimonio il legittimario pretermesso non partecipa alla comunione ereditaria per il semplice fatto dell'apertura della successione in quanto il legittimario non è chiamato all'eredità e le disposizioni, anche se lesive della quota di riserva, restano valide fino a che non siano impugnate con l'azione di riduzione (Cass. 26/01/1970, n. 160). In applicazione dei suindicati principi, assolutamente condivisibili in ragione dell'aderenza degli stessi alla ratio del sistema, il ricorso deve essere dunque accolto, atteso che, come s'è visto, nella specie non sussiste alcuna ipotesi di contraddittorio necessario; l'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di ____ che, applicato l'enunciato principio di diritto, esaminerà il merito dell'appello e provvederà anche sulle spese del presente procedimento per Cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di ____. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005
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