I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non gia' al momento della divisione, perche' detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parita' di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SENTENZA sul ricorso proposto da: ____ Maria ved. ____ VINCENZO, ____ MARIA MICHELA, ____ ANITA VED. ____ GIUSEPPE, ____ CINZIA, ____ FIAMMETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PIER FRANCESCO MORRA, difesi dall'avvocato BOVIO Emilio giusta delega in atti; - ricorrenti - contro ____ Angela elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato GIANNUBILO Enrico, difesa dall'avvocato LORUSSO Biagio giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2003 della Corte d'Appello di ____, depositata il 18/02/2003; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/11/2005 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE; udito l'Avvocato LO RUSSO Biagio, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 10 marzo 1980 decedeva ab intestato Vincenzo ____, lasciando in vita la moglie Maria ____ ed i figli Angela, Maria Michela e Giuseppe. Con citazione del 25 marzo 1981, Angela ____ conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ____, la madre Maria ____ ed i fratelli Maria Michela e Giuseppe ____ e chiedeva la divisione dell'eredità paterna. Maria ____, Maria Michela ____ e Giuseppe ____ si costituivano e chiedevano che la divisione fosse limitata alla quota spettante all'attrice (perché interessati a mantenere tra loro la comunione ereditaria) e che venisse collazionato, anche relativamente ai frutti goduti, l'appartamento sito in ____, via S. Martino n. 23, donato dal de cuius all'attrice. Con sentenza non definitiva del 6 settembre 1984, avverso la quale era formulata riserva di gravame, il Tribunale di ____ statuiva in particolare che oggetto della collazione doveva essere non lo appartamento, ma la somma di lire 5.750.000, donata dal de cuius all'attrice per l'acquisto di quel bene. Con successiva e definitiva sentenza del 13 dicembre 2000, in esito ad una laboriosa attività di indagine, contrassegnata da più consulenze tecniche d'ufficio, volte alla stima dei beni ereditari ed alla predisposizione del progetto di divisione, il Tribunale di ____ attribuiva in natura all'attrice la quota a lei spettante, pari ai due noni della massa, ed assegnava ai convenuti la quota residua, all'infuori del cespite costituito dal complesso di vecchie fabbriche e terreni, sito in ____, via S. Andrea, in relazione al quale tutte le parti - attrice e convenuti - avevano dichiarato di voler mantenere la comunione. Le spese di lite erano compensate. Maria ____ e Maria Michela ____, nonché Anita ____, Cinzia ____ e Fiammetta ____, eredi - quest'ultimi - di Giuseppe ____, deceduto nel frattempo, interponevano gravame avverso la prima e la seconda sentenza. Angela ____ resisteva al gravame. Con sentenza del 18 febbraio 2003, la Corte di appello di ____, in riforma delle decisioni del primo giudice, confermate nel resto, disponeva che la collazione per imputazione del valore dello appartamento venisse integrata per la differenza di 44.250.000 sui beni siti in ____, alla via S. Andrea, rimasti in comunione tra tutti gli eredi. Le spese del grado erano compensate. Rilevava in particolare la Corte: a) che inammissibile era la domanda proposta dagli appellanti di divisione dell'intero compendio ereditario, con la sola esclusione del cespite costituito dal complesso di vecchie fabbriche e terreni, alla via S. Andrea, in ____; b) che a dover essere collazionata non era la somma di lire 5.750.000, ma l'appartamento, oggetto di donazione, da imputarsi secondo il valore avuto al tempo dell'apertura della successione, quantificato dal c.t.u. Cortese in lire 50.000.000; c) che la stima dei beni doveva essere effettuata con riferimento al valore venale al tempo della divisione e non al tempo della apertura della successione, come erroneamente ritenuto dal primo giudice; d) che, tuttavia, la stima operata dal primo giudice poteva essere condivisa, essendo stata chiesta la divisione (nel 1981) ad un anno dall'apertura della successione e non essendovi elementi per sostenere che, in quell'intervallo di tempo, il valore dei beni fosse mutato in modo significativo, e che, successivamente, fino ad allora, fosse variato in modo difforme da bene a bene; e) che la predetta collazione andava fatta per imputazione della somma di lire 44.250.000 (quale differenza tra il sopraindicato valore dell'appartamento e lire 5.750.000) sui beni siti in ____, alla via S. Andrea, capienti a tale fine, rimasti in comunione tra tutti gli eredi; f) che nessun pregiudizio potevano aver subito gli appellanti dall'attribuzione diretta delle quote, anziché per sorteggio; g) che i frutti goduti dall'appellata con riguardo all'appartamento, oggetto di collazione, si compensavano con i frutti goduti dalle altre parti con riguardo al complesso dei beni ereditar in loro possesso; h) che sussistevano giusti motivi per la totale compensazione anche delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza, Maria ____ e Maria Michela ____, nonché Anita ____, Cinzia ____ e Fiammetta ____, questi ultimi nella qualità di eredi di Giuseppe ____, hanno proposto ricorso in forza di sette motivi. Angela ____ ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso espone sette motivi. Col primo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile la domanda proposta in sede di gravame, avente ad oggetto la divisione dell'intero compendio ereditario (escluso il cespite di via S. Andrea, in ____), che il primo giudice non aveva operato secondo iniziale e conforme richiesta di essi ricorrenti. Col secondo motivo, denunciando violazione dello art. 713 c.c. e motivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte di merito abbia operato la collazione per imputazione sui beni oggetto del compendio ereditario, rimasto in comunione tra tutti gli eredi. Col terzo motivo, muovono doglianza analoga a quella del secondo motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 725 e 726 c.c.. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 724 c.c., comma 2, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte di merito abbia compensato i frutti goduti dalla controricorrente con riguardo all'appartamento, oggetto di collazione, con i frutti da loro goduti con riguardo al complesso dei beni ereditari, di cui avevano il possesso. Col quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c. nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte di merito, al pari del primo giudice, non abbia proceduto ad estrazione a sorte delle porzioni uguali da assegnare. Col sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 726 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto che il valore dei beni ereditari, dal tempo dell'apertura della successione al tempo della decisione, non fosse mutato. Col settimo motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., si dolgono che la Corte di merito abbia compensato le spese processuali. Il primo motivo non è fondato. L'anzidetta domanda, che la Corte di merito ha ricondotto nell'ambito del divieto dei nova in appello, tanto da ritenerla inammissibile, è per l'appunto tale; e ciò, nella evidente irrilevanza dell'ulteriore profilo di "opportunità", pur espresso sul punto dalla medesima Corte. L'invocato ampliamento della divisione anche alle quote dell'eredità di Vincenzo ____, spettanti agli appellanti, che in primo grado gli stessi appellanti avevano invece chiesto ed ottenuto di mantenere indivise, costituisce, infatti, non una emendatio ma una mutatio libelli, non consentita in appello. Ed invero, un ampliamento siffatto non si risolve in una diversa modalità di realizzazione della divisione, ma sostanzialmente modifica l'ambito della decisione, come dapprima delineato dalle parti, in primo grado, introducendo nuovi temi di indagine, e, per di più, viene a tradursi in una impugnazione della decisione del primo giudice senza che, in parte qua, vi sia stata soccombenza. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati, con riguardo particolare alle disposizioni degli artt. 725 e 726 c.c.. L'avere operato, come la Corte di merito ha operato, la collazione per imputazione (di valore) dello appartamento donato "sui beni facenti parte del compendio ereditario, siti alla via S. Andrea di ____, rimasti in comunione tra tutti gli eredi" si pone, infatti, in palese contrasto con le regole vigenti in materia, inopinatamente condizionando quella imputazione ad un evento futuro ed incerto, quale la divisione dei beni anzidetti, rimasti in comunione tra tutti gli eredi. Ed invero, dispone l'art. 725 c.c. che la collazione per imputazione, istituto diretto ad assicurare la par condicio degli eredi, opera immediatamente mediante prelievo degli altri eredi dalla massa ereditaria di beni in proporzione delle loro rispettive quote, prelievo appunto formato - per quanto possibile- con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura. Prevede, quindi, il successivo art. 726 c.c. che, fatti i prelevamenti, deve provvedersi alla stima di quel che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti, così da procedere alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dei condividenti in proporzione delle quote. Il quarto motivo è anch'esso fondato. La compensazione, infatti, tra i frutti dello appartamento collazionato per imputazione, goduti dalla controricorrente, ed i frutti goduti dai ricorrenti con riguardo al complesso di beni in loro possesso è decisione priva di concreta ed apprezzabile motivazione, tale non palesandosi -in relazione al secondo comma dell'art. 724 c.c. ed alle connesse operazioni di conto - il generico rilievo, formulato dalla Corte di merito, sull'impossibilità di ritenere "che tale bilanciamento sia stato già fatto convenzionalmente dalle parti con l'attribuzione di cinquanta ulivi..." Il quinto ed il settimo motivo sono assorbiti. L'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo, infatti, determina la cassazione della sentenza impugnata ed il conseguente riesame del merito della controversia, nelle parti indicate, prioritarie sul piano logico rispetto a quelle investite dal quinto e dal settimo motivo, relativi all'estrazione a sorte delle porzioni da assegnare ed alle spese processuali. Il sesto motivo è fondato. L'apprezzamento di fatto, operato dalla Corte di merito con riguardo alla stima dei beni ereditari da dividere, non è sorretto da sufficiente ed adeguata motivazione. Affatto generiche sono le argomentazioni esposte sul punto, in relazione al principio enunciato dalla Corte di Cassazione in materia, secondo cui la stima dei beni per la formazione delle quote della divisione ereditaria deve effettuarsi con riferimento allo stato ed al valore venale al tempo della divisione e, quindi, tenendosi conto dei fatti sopravvenuti in corso di causa, incidenti in modo apprezzabile sul valore di quei beni, incluse le fluttuazioni di mercato dei settori di appartenenza (v. Cass. n. 7961/2003, n. 9659/2000, n. 4769/1991 e n. 4737/1978). Ed invero, come innanzi riassunto, in narrativa, senza neppure indicare la natura dei beni da dividere e la consistenza delle porzioni attribuite, esprimendo una mera presunzione al riguardo ed una mera mancanza di deduzioni o prove contrarie, la Corte di merito ha negato che fossero intervenuti fattori incidenti in modo sbilanciato sul valore dei beni da dividere dal momento della domanda di divisione, nel 1981 (un anno dopo l'apertura della successione), al momento della sua decisione, nel 2002, a distanza di oltre vent'anni. Conclusivamente, quindi, il ricorso è fondato in parte e va accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa per un nuovo esame del merito. Il giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della Corte d'appello di ____, si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati ed avrà cura di regolare anche le spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di ____. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005
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