Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioe' tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredita', concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e' composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredita'; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta' espressa dai medesimi.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SENTENZA sul ricorso proposto da: ____ ____ ____ ____, nella persona del suo legale rappresentante, il presidente Prof. ____ ____ ____, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato ANGELINI MASSIMO, che la difende unitamente agli avvocati SANTO FONTANAZZA, FRANCESCO PAOLO MINGRINO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ____ RITA GRAZIELLA, ____ CONCETTA; - intimati - avverso la sentenza n. 1576/00 della Corte d'Appello di ____, sezione terza civile, emessa il 29 settembre 2000, depositata il 31/10/00; RG. 115/99. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/02/05 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI; udito l'Avvocato ANGELINI MASSIMO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17 settembre 1994 la s.r.l. ____ ____ ____ conveniva dinanzi al Tribunale di ____ ____ Concetta e ____ Rita Graziella, madre e sorella di ____ Sergio ed eredi di questi deducendo: 1) il de cuius era stato ricoverato presso la ____ ed era rimasto debitore, per le prestazioni ricevute, di lire 42.571.400, il cui pagamento era stato richiesto alla vedova, Massa Stefania, e al padre, ____ Fiore, ciascuno per la propria quota; 2) nel corso del giudizio nei confronti dei predetti instaurato, la ____ era venuta a conoscenza dell'esistenza di altri due eredi, la madre e la sorella del de cuius, e perciò le aveva convenute in questo giudizio per il pagamento della rispettiva quota di 3/24 (pari a L. 5.321.425), e 2/24 (pari a L. 3.547.616), ed aveva corrispondentemente ridotto le proprie pretese, nell'altro giudizio, nei confronti degli altri coeredi. Le convenute contestavano l'ammontare del debito perché, dal preventivo di L. 24.500.000, redatto dalla ____, emergeva che tutte le prestazioni e le spese pretese in fattura erano in esso ricomprese. Quindi, essendo state pagate L. 31.750.000 dalla moglie - Massa Stefania - del de cuius - ____ Sergio - e L. 9.000.000 da quest'ultimo, nulla era più dovuto. Con sentenza del 16 ottobre 1998 il Tribunale di ____ accoglieva la domanda. La Corte di Appello di ____, con sentenza del 31 ottobre 2000, riformava la sentenza impugnata sulle seguenti considerazioni: 1) dal confronto tra le voci di prestazioni sanitarie del preventivo del 26 novembre 1991, per un totale di L. 24.500.000, inoltrato al Prof. Ravazzi su incarico di ____ Sergio, e quelle indicate nella fattura, non emergeva nessuna apprezzabile discordanza, ne' la ____ aveva provato il contrario; 2) pertanto, e perché il ricovero era avvenuto nel periodo di validità del preventivo, esso era da ritenere vincolante tra la ____ e il de cuius; 3) le spese extra ammontavano soltanto a L. 536.380 che, sommate alle predette L. 24.500.000, davano un totale di L. 25.036.380, da cui, detratto l'acconto di L. 9.000.000, residuavano L. 16.036.380, e poiché Massa Stefania, coerede, aveva pagato L. 31.750.000, di cui L. 28.380.932 per capitale, il debito ereditario era stato estinto. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la ____ ____ ____ s.r.l. per un motivo. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. La ____ ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La ricorrente deduce: "Violazione degli artt. 752 c.c. e 112 c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". I debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi proporzionalmente alle rispettive quote ereditarie (art. 752 cod. civ.). È pacifico che dopo la notifica della citazione nell'altro giudizio la Massa aveva riconosciuto il debito e pagato L. 31.750.000, pari a due terzi della somma richiesta, oltre interessi e spese, ed infatti, in relazione a tale pagamento il Tribunale di ____, con sentenza dell'11 gennaio 1995, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e la sentenza era passata in giudicato. La domanda di questo giudizio era l'accertamento delle quote gravanti sulla ____ e sulla ____ e su questo capo, in relazione agli artt. 752 c.c. e 112 c.p.c. doveva limitarsi la decisione del giudice, ed anche se l'accertamento del quantum era, pregiudiziale, comunque il pagamento, da parte di un altro coerede, della quota sul medesimo gravante non poteva liberare gli altri obbligati in quanto ciascuno degli eredi era obbligato in modo autonomo ed indipendente e quindi l'accertamento di un diverso quantum ed il pagamento della Massa se mai poteva rilevare nei rapporti tra questa e la ____, ma non per gli altri coeredi, in quanto ciascun rapporto obbligatorio era a sè stante e poteva avere una definizione diversa. La sentenza nulla dice sul trasferimento del debito del de cuius agli eredi e sull'indifferenza dell'adempimento della Massa al fine di liberare gli altri coeredi. Quindi sussistono i vizi denunciati e questi motivi sono stati accolti dalla sentenza n. 14063/2000 della Corte di Cassazione, resa tra la ____ e ____ Fiore. Il motivo è infondato. 1.1. Va preliminarmente richiamato il principio (Cass. S.U. 1048/2000) secondo il quale la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una causa di estinzione del processo quale effetto dell'accertamento, contenuto in una sentenza, dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso. Ne consegue l'assoluta inidoneità di tale sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia del giudicato al venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, e dunque non vi è alcun giudicato sul titolo dell'adempimento del debito ereditario da parte dell'erede Massa. 1.2. Questione preliminare di merito per l'esame della domanda della ____ di adempimento del debito da parte delle coeredi era l'accertamento della persistenza del debito ereditario, di cui invece le convenute avevano eccepito l'estinzione per effetto dell'adempimento da parte della coerede Massa e quindi non sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Dunque questa censura va respinta. 1.3. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 752 cod. civ. la norma - derogabile, anche per accordo tra coeredi, e non soltanto per volontà del testatore, espressamente prevista- concerne i rapporti interni tra gli stessi - come statuisce la rubrica (ripartizione dei debiti ereditar tra gli eredi) e perciò non è invocabile dal creditore del de cuius. 1.4. Per la disciplina dei rapporti esterni nei confronti dei creditori ereditar provvede invece l'art. 754 cod. civ., al quale soltanto è ricollegabile il brocardo nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur. Ma innanzi tutto questa norma, posta nell'interesse di ciascun coerede, nei cui confronti il creditore non può pretendere l'adempimento della prestazione divisibile in misura maggiore della sua quota, in deroga al principio della solidarietà passiva, è derogabile, anche tacitamente, dalla volontà degli eredi (come si desume dagli artt. 1295 e 1314 cod. civ.). In secondo luogo, in ogni caso, non può inficiare il principio secondo il quale l'adempimento del debito, anche se eseguito da soggetto diverso da colui che è obbligato, è un modo estintivo satisfattorio del vincolo obbligatorio. La sentenza impugnata ha correttamente applicato questi principi e pertanto il ricorso va respinto. Non si deve provvedere sulle spese non avendo le intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2005
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