SENTENZA DELLA CASSAZIONE su successione e tributi
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ____ FILIPPO, ____ ____, ____ ____, ____ ROBERTA, ____ ROCCO, ____ RODOLFO; - intimati - avverso la sentenza n. 334/01 della Commissione tributaria regionale di ____, depositata il 04/01/02; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/02/05 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato, nei confronti di ____ Filippo, ____, ____, Roberta, Rocco e Rodolfo, eredi di ____ Fiorella, deceduta il 15.11.91, con ricorso notificato il 18.2.03, la sentenza della C.T.R. dell'Umbria, depositata il 4.1.02, che, in riforma di quella di 1^ grado, aveva accolto l'istanza di rimborso dei contribuenti, fondata sulla circostanza che erroneamente avevano dichiarato un valore imponibile sulla base dei valori catastali coevi, anziché di quelli risalenti all'apertura della successione. Lamenta il ricorrente: 1) la violazione degli artt. 14, 29, 34 D.lgv. 346/90, atteso che la base imponibile degli immobili era determinata dal loro valore commerciale, ed il valore ricavato dai parametri catastali costituiva solo un limite all'accertamento d'ufficio; 2) la violazione dell'art. 31 D.lgv. 346/90, dato che, in ogni caso, qualora i contribuenti avessero effettivamente commesso un errore, avrebbero dovuto emendarlo nei modi e nei tempi previsti dal disposto di detto articolo. Nessuno resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. a) D.P.R. 637/72, il presupposto impositivo dell'imposta di successione per gli immobili è individuato nel loro "valore venale in comune commercio", ciò non toglie che, in realtà, tale enunciazione di principio, risulta notevolmente attenuata nella sua portata dal disposto di cui all'art. 34 co. 5, introdotto dall'art. 8 L. 880/86, secondo cui, comunque, non sono sottoposti a rettifica i valori dichiarati se non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri catastali. Esso, infatti, implicitamente riconosce al contribuente il diritto-facoltà di dichiarare un valore corrispondente a quello risultante da tali parametri. Non c'è ragione, quindi, contrariamente all'assunto del ricorrente, per escludere il diritto al rimborso, qualora, come nella verificatasi ipotesi, nell'esercizio di tale facoltà, il contribuente indichi un valore risultante dalla espressa applicazione di parametri catastali errati. Errore che ha determinato un'indebita eccedenza nel pagamento dell'imposta, di cui legittimamente i contribuenti hanno chiesto il rimborso alla stregua dello specifico disposto di cui all'art. 42 lett. a); e che esula del tutto dalla previsione di cui all'art. 31 co. 3, concernente, invece, le modifiche apportate agli elementi oggettivi o soggettivi della dichiarazione, nella specie rimasti invariati. Il ricorso va pertanto respinto. L'omessa costituzione dei contribuenti, esonera dalla liquidazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005
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