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Eredità giacente

Il principio del contraddittorio , sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore dell'eredita' giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi a cio', il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, puo' essere impugnato con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
____ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ____ VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che lo difende unitamente all'avvocato ENNIO LUPONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
____ ____ & ____ ____ ____ per le RICERCHE sul CANCRO in persona del legale rappresentante, METE ALESSANDRO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/0496 proposto da:
____ ____ & ____ ____ ____ RICERCHE SUL CANCRO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ____ VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo difende, per procura speciale Notaio M. Rosaria PERCUOCO rep. 27445 del 21/12/00;
- ricorrente -
contro
____ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ____ VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che lo difende unitamente all'avvocato ENNIO LUPONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
METE ALESSANDRO;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 01/01/0792 proposto da:
METE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ____ CSO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo Studio dell'avvocato BASILIO FORTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
____ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ____ VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che lo difende unitamente all'avvocato ENNIO LUPONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
____ ____ & ____ ____ ____ per le RICERCHE sul CANCRO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2131/00 della Corte d'Appello di ____, depositata il 15/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOPPI;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei tre ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato MASTROBUONO Sebastiano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto dei ricorsi incidentali;
udito l'Avvocato GIORGIANNI Francesco difensore della ____, che ha chiesto accoglimento del ricorso RG 496/01 e rigetto degli altri ricorsi;
udito l'Avvocato FORTI Basilio, difensore di METE Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RG. 792/01 e rigetto nel resto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per accoglimento del ricorso principale; rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con testamento del 19 gennaio 1972 ____ de Beamont ____ istituì la ____ Nobel erede dell'intero suo patrimonio, legandone l'usufrutto a sua moglie ____ Berger.
Con atto notificato il 2 e 5 marzo 1996 Giuseppe ____ affermò che con atto notarile del 23 luglio 1975 aveva acquistato dalla ____ Nobel l'eredità di ____ de Beamont ____, e che ____ Berger aveva disposto di alcuni beni dell'eredità; convenne quindi innanzi al Tribunale di ____ la ____ '____ e ____ ____ ____ per la ricerca sul cancro", erede di ____ Berger, ed Alessandro Mete, curatore della sua eredita' giacente, per sentir dichiarare la nullità degli atti di disposizione compiuti da ____ Berger.
I convenuti si costituirono, e chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale, qualificata l'azione esperita da Giuseppe ____ come petizione di eredità, rigettò la domanda, per carenza di legittimazione attiva.
La Corte d'appello di ____, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziando sull'appello principale di Giuseppe ____ e su quelli incidentali della ____ "____ e ____ ____ ____" e di Alessandro Mete, qualificato il contratto stipulato da Giuseppe ____ e dalla ____ Nobel come vendita di eredità, ha escluso che l'azione esperita da Giuseppe ____ sia stata una petizione di eredità, e tuttavia ne ha confermato il rigetto, dichiarandola prescritta, avendo escluso che il decorso del relativo termine decennale era stato interrotto dall'atto di citazione che l'attore aveva notificato il 30 dicembre 1977 ad Alessandro Mete, nella qualità (che al tempo aveva) di curatore dell'eredità giacente di ____ Berger.
Giuseppe ____ ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
La ____ "____ e ____ ____ ____" e Alessandro Mete hanno proposti distinti controricorsi, ed hanno chiesto anch'essi, con ricorsi incidentali condizionati, la cassazione della sentenza impugnata, la prima per tre motivi, il secondo per due. Tutte le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso principale e quelli incidentali sono stati riuniti all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 335 del codice di rito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso Giuseppe ____ censura la sentenza impugnata per aver escluso che l'atto di citazione da lui notificato ad Alessandro Mete il 30 dicembre 1977 sia valso ad interrompere il decorso della prescrizione dell'azione da lui esperita.
Il ricorrente sostiene che il curatore dell'eredità giacente è legale rappresentante del chiamato all'eredità, e che quest'ultimo, accettandola, acquisisce e fa propri tutti gli effetti degli atti da lui posti in essere nella qualità; denunzia quindi violazione degli art. 2934, 2943, 2945, 2946, 459, 470, 528, 529 e 532 del codice civile, nonché vizi di motivazione.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in virtù di quanto previsto dall'art. 529 del codice civile il curatore dell'eredità giacente, anche se non ha la rappresentanza del chiamato all'eredità, "è tenuto a esercitarne e promuoverne le ragioni, e a rispondere alle istanze proposte contro la medesima", e dunque che, anche se non è rappresentante in senso proprio del chiamato, e pur non potendo disporre dei diritti di quest'ultimo, è legittimato (se del caso previa autorizzazione giudiziale), sia attivamente che passivamente, in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività e destinata a realizzare, in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto (vedi le sentenze n. 2274/1972 e n. 1601/1988; vedi anche, con riguardo ad azioni specifiche, in relazione alle quali è stata affermata la legittimazione, attiva o passiva del curatore, le sentenze n. 5889/1982 e n. 727/1969, in tema di petizione di eredità e di azioni possessorie).
Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la ____ "____ e ____ ____ ____" censura la sentenza impugnata per aver qualificato il contratto stipulato il 23 luglio 1975 da Giuseppe ____ e dalla ____ premio Nobel, di cui si è detto in narrativa, come vendita di eredità.
La ricorrente sostiene che la Corte d'appello di ____, con tale statuizione, ha "rigettato, senza offrire motivazione alcuna", il motivo del suo appello incidentale con cui aveva sostenuto che nel detto contratto non è ravvisarle una "vendita di eredità", ma la vendita di specifici beni facenti parte di una eredità, ancorché determinati per relazionerà; e denunzia violazione degli art. 1542 e 1362 del codice civile, nonché vizi di motivazione.
Identica censura ha proposto Alessandro Mete con il primo motivo del suo ricorso incidentale.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha esposto nella motivazione della sua sentenza la ragione per cui ha qualificato il detto contratto come "vendita di eredità", laddove ha osservato, riportando un inciso del contratto stesso, che con esso la ____ premio Nobel aveva ceduto a Giuseppe ____ "ogni annesso, diritti ed azioni, concernenti l'eredità".
La Corte territoriale ha dunque interpretato il contratto, ed ha ritenuto non equivoco il significato letterale delle espressioni usate dai contraenti.
La censura proposta si risolve quindi nella proposizione di una interpretazione del contratto diversa da quella che ne ha dato il giudice del merito, con motivazione di cui non vengono denunziati specifici vizi, non essendo stata affatto considerata la ragione per cui il giudice dell'appello ha reso la decisione censurata. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale la ____ "____ e ____ ____ ____" censura poi la sentenza impugnata per aver qualificato come rivendica di beni ereditari l'azione esperita da Giuseppe ____, che in primo grado era stata qualificata come petizione di eredità.
La ricorrente sostiene che la Corte d'appello di ____ si è così pronunziata su una domanda nuova, surrettiziamente introdotta dall'attore con l'appello; e denunzia violazione dell'art. 533 del codice civile, degli art. 99, 101, 112 e 345 del codice di rito, nonché vizi di motivazione.
Identica censura ha proposto Alessandro Mete con il secondo motivo del suo ricorso incidentale.
Anche questa seconda censura è infondata.
Si ha mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di domanda nuova in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, mentre non costituisce mutamento della domanda una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" ovvero una diversa qualificazione dell'originaria pretesa, i cui fatti costitutivi siano rimasti, come nella specie, inalterati (in tal senso sono le sentenze di questa Corte n. 5105/1986, 7078/1988, 10682/1994, n. 7201/1995, 10571/1997, 3008/1998, 7383/2001, 6347/2002).
Con il terzo motivo del suo ricorso la ____ "____ e ____ ____ ____" censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo del suo appello incidentale con cui aveva eccepito non solo la prescrizione decennale, ma anche la prescrizione quinquennale dell'azione esperita nei suoi confronti. La censura è inammissibile, perché all'evidenza con l'eccezione di cui si lamenta l'omesso esame è stata proposta una questione che il giudice di appello ha ritenuto assorbita, e sulla quale per tale morivo non si è (correttamente) pronunziato.
Il giudice del rinvio provvedere anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso principale, e rigetta quelli incidentali; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di ____, anche per le spese.
Così deciso in ____, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004

 

 
 
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