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Indegnità

Art. 463 Casi d`indegnità
E` escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull`omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l`ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l`ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
____ ANNAMARIA ____, ____ EMILIA, ____ SONIA, ____ GIORGIO, ____ RENATO, ____ SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato FRATICELLI STELIO, che li difende unitamente all'avvocato BERTOLA MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
____ ELISA in ____, ____ TERESA in ____, ____ ROSA in ____, ____ ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che li difende unitamente all'avvocato TARONI ARISTODEMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1950/97 della Corte d'Appello di ____, depositata il 17/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato FRATICELLI Stelio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ALEI Mario per delega dell'Avv. ROMANELLI depositate in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso e l'accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 giugno 1985 decedeva Andrea ____ ed il successivo 26 giugno ne veniva pubblicato il testamento olografo, nel quale Anna Maria ____ era nominata erede universale e Teresa ____ legataria della somma di lire 1.500.000.
Convinti della non autenticità di quel testamento siccome appariva redatto per mano dell'erede universale in esso nominato, Elisa e Teresa ____, nonché Aldo ____, presentavano denuncia penale nei confronti di Anna Maria ____, che veniva rinviata a giudizio per falsità in atti. Il processo penale si concludeva, nel maggio 1990, per intervenuta amnistia.
Ottenuto ed eseguito il sequestro giudiziale dei beni relitti dal de cuius, Elisa e Teresa ____, nonché Aldo ____, con citazione dell'agosto 1990, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, Anna Maria ____ perché si accertasse la falsità del testamento, si dichiarasse l'indegnità a succedere della stessa, si convalidasse il sequestro e si procedesse alla divisione dell'asse ereditario tra tutti gli eredi legittimi.
La convenuta Anna Maria ____ si costituiva e resisteva alla domanda. Intervenivano volontariamente in giudizio Renato, Sonia, Giorgio ed Emilia ____, nonché Mario ____, aderendo alla difesa della convenuta, e, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta indegnità di quest'ultima alla successione, chiedendo che fosse accertato il loro diritto a subentrarne nel luogo e grado successorio, per via di rappresentazione.
Con sentenza n. 428 del 1994, il Tribunale di Como accertava la falsità del testamento e l'indegnità a succedere della convenuta Anna Maria ____, autrice dell'atto, disponendo la prosecuzione del giudizio per la divisione dell'asse ereditario tra gli eredi legittimi.
La convenuta e gli intervenuti proponevano gravame, cui resistevano le controparti.
Con sentenza pubblicata il 17 giugno 1997, la Corte d'appello di ____ rigettava il gravame, segnatamente argomentando che la falsità del testamento olografo, per essere stato redatto non dal de cuius bensì da Anna Maria ____, era comprovata da ben tre accertamenti calligrafici conformi, le due perizie disposte nel procedimento penale (dal p.m. prima e dal g.i. poi) e la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, ed evidenziando poi l'indegnità a succedere della stessa Anna Maria ____ nella ricorrenza di entrambe le ipotesi di cui all'art. 643 n. 6 c.c., per aver formato un testamento falso e per averlo utilizzato mediante richiesta di pubblicazione al notaio.
Per la cassazione di tale sentenza, Anna Maria ____, Emilia ____, Sonia ____, Giorgio ____, Renato ____ e Salvatore ____ hanno proposto ricorso, notificato il 15 settembre 1998, in forza di due motivi.
Elisa ____, Teresa ____, Rosa ____ ed Aldo ____ hanno resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia pretermesso la prova testimoniale dedotta sull'autenticità del testamento e sulla non attribuibilità dello stesso alla mano di Anna Maria ____, prova che assumono ben più pregnante degli espletati e criticabili accertamenti calligrafici, peraltro non concordanti, posto che la perizia del 25 marzo 1987 soltanto "con grado di probabilità" sarebbe assertiva della non riconducibilità della scrittura testamentaria alla mano del de cuius, come chiarito dai periti all'udienza del 14 aprile 1987 innanzi al giudice istruttore penale, ove avevano poi concluso per la non attribuibilità dello scritto alla mano di Anna Maria ____.
Con il secondo motivo, denunciando contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 463 n. 6 c.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia pretermesso la prova testimoniale offerta sulla sostanziale convergenza tra l'intenzione testamentaria manifestata in vita dal de cuius e quella espressa nel testamento de quo, così che non vi sarebbe stata effettiva offesa alla volontà del medesimo (de cuius), cui la citata disposizione ricollega l'indegnità a succedere per formazione di testamento falso o per suo consapevole uso. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non hanno pregio.
Le circostanze delle prove testimoniali, dedotte dai ricorrenti e pretermesse invece dalla Corte di merito nella supposta sufficienza del materiale probatorio già acquisito (tre accertamenti calligrafici d'ufficio), non hanno - infatti - il preteso carattere di decisività, tale cioè da poter condurre ad una diversa soluzione della controversia, cui è subordinato l'accoglimento delle denunce - quali quelle di specie - di vizio di motivazione per mancata ammissione di mezzo di prova.
Ed invero, quanto alla circostanza che il de cuius Andrea ____ avrebbe in vita (nel 1957) consegnato ad altri il foglio testamentario in oggetto, in busta aperta, prontamente sigillata e poi, ventotto anni dopo, all'indomani della sua morte (nel 1985), dal figlio del consegnatario dell'atto rimessa al notaio per la pubblicazione, non può che osservarsene la non decisività a fronte delle obiettive ed esaustive emergenze di falsità di quel foglio testamentario, che la stessa Corte di merito, nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, peraltro dandone adeguata e coerente motivazione, ha specificamente ritenuto esistano non già in forza soltanto della prima perizia in sede penale (che i ricorrenti sostengono assertiva "con grado di probabilità" della non riconducibilità del testamento alla mano del de cuius ed assolutamente contraria invece alla riferibilità di quest'atto alla mano di Anna Maria ____), bensì anche ed in unione della seconda perizia penale e del successivo accertamento tecnico calligrafico in sede civile, nel giudizio di primo grado, i cui esiti di falsità del testamento e riferibilità dello stesso alla mano di Anna Maria ____ i ricorrenti neppure contestano essere difformi da quelli affermati nella sentenza impugnata.
La circostanza, secondo la quale il de cuius avrebbe in vita (dal 1976 in poi) riferito ad altri di voler lasciare in eredità alla sorella Anna Maria ____ ogni bene di sua proprietà, si presenta poi nient'affatto decisiva dal momento che la formazione di un testamento falso ed utile a regolare la successione, al pari del suo consapevole uso, è espressamente prevista come ipotesi di indegnità a succedere, ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c..
Nè giova ai ricorrenti il richiamo dei precedenti di questa Corte in materia, sentenze n. 1062/55, n. 272/66 e n. 1997/74. Se è vero infatti che tali pronunce individuano nell'attentato alla volontà del de cuius il presupposto della norma di cui al citato art. 463 n. 6 c.c., così da escludere che l'indegnità possa automaticamente scaturire dalla formazione o l'uso sciente di un testamento falso, vero è altresì che la più recente di quelle pronunce (sentenza 3.7.1974, n. 1997) chiarisce come, a tal fine, colui il quale risulterebbe altrimenti indegno debba non solo provare che il contenuto del testamento corrispondeva alla volontà del de cuius, ma altresì (circostanze - queste - non oggetto della prova dedotta dai ricorrenti) che il de cuius aveva acconsentito in vita alla compilazione della scheda testamentaria da parte di lui, nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona, ovvero aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato.
La Corte di merito, dunque, non risulta essere incorsa nei denunciati vizi di motivazione, ne' nella pretesa violazione dell'art. 463 n. 6 c.c..
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità sono a carico solidale dei ricorrenti e vengono liquidate in favore delle controparti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 158.800, oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio della seconda sezione civile, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001

 

 
 
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