Liquidazione dell'eredità
Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione dell'eredita' beneficiata previsto dall'art. 500 cod. civ. ha natura volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste disposizioni sull'incontestato presupposto della ricorrenza o meno delle condizioni di legge per la sua adozione; quando, invece, vi siano contestazioni tra le parti in ordine al diritto dell'istante di chiedere la fissazione del termine o all'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per assumere contenuto sostanziale di sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'ammissibilita' dell'appello proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 500 cod. civ., avendo rilevato che detto provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di sentenza).
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Agostino ____ convenne davanti al tribunale del____ il fratello Giovanni e la di lui moglie, Giovanna ____, chiedendo il rendiconto delle riscossioni effettuate sui conti correnti intestati al padre Giuseppe, deceduto il 1.10.1995, e alla madre Rosa ____, deceduta il 12.4.1996, entrambi deceduti ab intestato. L'attore citò anche Barbara ____, figlia del fratello Giovanni, perché fosse accertata la simulazione della vendita intercorsa tra lei e la nonna Rosa ____, avente ad oggetto la nuda proprietà dei due appartamenti siti in ____, via Sommovigo n. 3, ceduta al prezzo di lire 48 milioni. Propose quindi, domanda di divisione giudiziale dei patrimoni materno e paterno, previa reintegra della quota di riserva, con riduzione della donazione dissimulata effettuata a favore della nipote Barbara. Barbara ____ eccepì la improcedibilità della domanda nei suoi confronti perché l'attore non aveva proceduto alla redazione dell'inventario nei tre mesi successivi all'accettazione dell'eredità. A seguito di detta eccezione il g.i. dispose la separazione della causa nei confronti della ____, ed emise sentenza dichiarando l'improcedibilità della domanda, sul presupposto che il compimento dell'inventario costituisse condizione di proponibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c.. L'appello (proposto avverso detta sentenza dal soccombente, fu rigettato dalla corte di Genova, con sentenza 31.12.2001. Osservò la corte territoriale che la questione della procedibilità dell'azione - assorbente dell'altra concernente la legittimità o meno della divisione dei giudizi - era da risolvere nel senso ritenuto dal tribunale, perché la norma dell'art. 564 c.c. richiede l'accettazione con il beneficio d'inventario come presupposto dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte dell'erede contro terzi non chiamati alla successione. L'onere di accettare con beneficio di inventario per assicurare al legittimario l'utile netto, anche attraverso l'azione di riduzione, osservò la corte, si spiega tenendo presente che solo in tal modo i creditori del defunto non possono approfittare della riduzione, perché i beni provenienti dalla riduzione non fanno parte della quota ereditaria del legittimario e, come tali, non sarebbero soggetti all'azione dei creditori del defunto, ma per conservare questa loro proprietà, è necessario che il legittimario eviti la confusione dei patrimoni, per limitare la responsabilità verso i creditori ereditari ai soli beni ereditali. Al contrario, osservò la corte, l'azione di riduzione verso coeredi non esige l'accettazione con beneficio di inventario perché in tal caso il legittimario conseguirebbe comunque beni già soggetti all'azione dei creditori ereditari. Sulla base di tali premesse affermò la corte territoriale che non poteva ammettersi l'esistenza di equipollenti alla redazione dell'inventario, tanto meno quella dell'esecuzione di esso in sede giurisdizionale contenziosa, perché quand'anche in tale sede si potesse pervenire alla ricostruzione del patrimonio del de cuius, non ne seguirebbero quegli effetti di separazione dei beni oggetto di riduzione che la norma vuoi garantire. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Agostino ____, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Barbara ____. Entrambe le parti hanno depositato memoria, e il ricorrente ha altresì chiesto che la causa sia rimessa alle s.u. di questa corte per il superamento di un supposto contrasto giurisprudenziale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, violazione degli artt. 556 c.c., 102 e 112 c.p.c. Ribadisce il ricorrente la censura mossa alla separazione dei giudizi, assumendo che la contemporanea azione nei confronti dei tre convenuti non era una mera scelta ma una necessità inderogabile, perché era necessario accertare l'entità degli assi ereditari, e a tal fine a quelle esperite era connessa la domanda di riduzione. La domanda concernente la simulazione dell'atto 10.4.1995 si poneva come antecedente indispensabile rispetto alle operazioni di ricostruzione del patrimonio e, conseguentemente, sotto tale profilo, le azioni non potevano essere separate, sussistendo un litisconsorzio necessario. Il motivo è destituito di fondamento. Nessun collegamento necessario sussisteva tra i due giudizi, in quanto la domanda proposta nei confronti di ____ Barbara non era finalizzata a far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto (il che - se l'esito fosse stato favorevole - avrebbe restituito il bene all'asse ereditario), bensì la simulazione relativa, azione cui avrebbe avuto interesse il solo attore, avendo egli soltanto esperito l'azione di riduzione. Non sussisteva, pertanto, alcun vincolo tra i due giudizi che ne impedisse la separazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 564 e 487 c.c. in relazione all'art. 556 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assume il ____ che nella specie non esisteva un asse ereditario da poter "certificare" tramite un inventario al fine di opporlo alla donataria per la riduzione, ma occorreva una vera e propria ricostruzione, in quanto la maggior parte del patrimonio era stata sottratta. Le azioni proposte, pertanto, dovevano essere inderogabilmente non solo proposte, ma anche decise in maniera congiuntiva. Anche detto motivo è palesemente infondato. Nel motivo proposto vengono erroneamente sovrapposte natura e finalità delle operazioni di riunione fittizia - che ha lo scopo di determinare l'asse - con quelle dell'azione di riduzione e con le finalità proprie dell'inventario. Questa operazione ha l'unico scopo di separare il patrimonio del defunto da quello dell'erede al fine di limitarne la responsabilità al solo attivo ereditario; in quest'ultimo caso non c'è necessità di "ricostruzione" del patrimonio, ma si tiene conto soltanto dell'attivo lasciato dal defunto al momento della morte (cioè del relictum) perché, quanto alle donazioni fatte in vita, i creditori potranno - se ne ricorrono i presupposti- esperire l'azione revocatoria. La corte territoriale ha pertanto correttamente evidenziato che l'accettazione beneficiata (e la successiva redazione dell'inventario) costituiscono il presupposto dell'azione di riduzione per i motivi ben espressi nella sentenza, ma, attese le modalità di redazione e le finalità dell'istituto, non è mai ipotizzarle un inventario che esiga una redazione "giudiziale" per la previa ricostruzione dell'asse, nei termini rappresentati dal ricorrente. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c. e 484, 487 c.c.. Assume che la corte ha aderito ad un indirizzo risalente secondo cui ai fini dell'azione di riduzione occorre non solo l'accettazione con beneficio dell'inventario, ma anche la redazione dell'inventario stesso, distinguendo tra colui che ha reso la dichiarazione e non ha redatto l'inventario e colui che, pur avendolo redatto, sia decaduto dal beneficio stesso, La distinzione, a dire del ricorrente, non sarebbe ammissibile, atteso che nell'un caso e nell'altro l'erede diviene accettante puro e semplice. Poiché la decadenza non impedisce l'esperimento dell'azione di riduzione, non vi sarebbe motivo per trattare diversamente le due situazioni, essendo entrambe riconducigli alla categoria della "decadenza". Anche il motivo in esame è infondato. Ritiene il collegio di dover integralmente aderire al più recente indirizzo giurisprudenziale espresso nella decisione del 15 luglio 2003, n. 11030, che ha approfonditamente esaminato la questione dedotta con il motivo in esame, fornendo anche adeguata risposta alle argomentazioni delle precedenti decisioni contrarie (Cass. 2490/71 e 329/77, richiamate - ma per fattispecie diverse - da Cass. 11084/93 e 3842/95. Secondo il segnalato indirizzo l'art. 484 c.c., disponendo che "l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione... " e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario", "chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi: sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune loro configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di distinte discipline dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro". Va, invero, evidenziato che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante "è considerato erede puro e semplice" (art. 485, 487, 488 cod. civ.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo conseguito ab initio. Va osservato in proposito che le norme che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza dal beneficio, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene ad essere considerato accettante puro e semplice; per contro la decadenza è chiaramente ricollegata (vedi art. 493, 494 e 505 c.c.) solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte dell'erede, tutte attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario, del quale resta pertanto confermata la natura di elemento costitutivo della fattispecie di cui si tratta. Se, pertanto, la tempestiva formazione dell'inventario rappresenta un elemento costitutivo del beneficio, la mancata redazione non consente di ritenere che l'erede sia decaduto dal beneficio stesso e che, quindi, non gli sia precluso l'esperimento dell'azione di riduzione come disposto dall'art. 564, primo comma, ultima parte, c.c.. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando l'assunto della corte di merito che, affermando la sussistenza di "contrasto logico insanabile tra responsabilità illimitata ed azione di riduzione in quanto l'erede puro e semplice, subentrando nella posizione del defunto, deve rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal de cuius" non ha tenuto conto che nella specie l'azione di riduzione era stata esperita prima ancora del decorso dei tre mesi previsti per la redazione dell'inventario, sicché la qualità di erede puro e semplice era subentrata dopo l'esperimento dell'azione di riduzione, quando il giudizio era ormai radicato. Il motivo si dimostra destituito di fondamento alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, perché - una volta esclusa l'ammissibilità e l'equipollenza di una redazione giudiziale dell'inventario - non può avere alcuna rilevanza l'affermazione secondo cui l'azione di riduzione era stata esperita prima ancora della scadenza del termine di legge per la redazione dell'inventario stesso, perché assume esclusiva rilevanza il dato della omissione non più rimediabile dell'adempimento prescritto. Il ricorso va pertanto rigettato; si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La corte rigetta ^ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2005
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