Art. 458 Divieto di patti successori E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione.E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Svolgimento del processo Con atto notificato il 23 luglio 1984 Franca, quale madre esercente la potestà sul figlio minore Pietro ____ conveniva Veronica, Adriana, Iolanda, Norma e Vittoria ____ davanti al Tribunale di ____ ed esponeva: - che in data 5 settembre 1983 era deceduto Abor ____, padre di Umberto, Veronica, Adriana, Iolanda, Norma e Vittoria ____; - che Umberto ____ era premorto al padre lasciando il figlio Federico ____, anch'esso premorto al nonno, lasciando il figlio Pietro ____, che doveva considerarsi erede necessario per rappresentazione di Abor ____; - che quest'ultimo aveva disposto dei suoi beni in base a testamento pubblico in data 26 settembre 1980, nel quale aveva del tutto pretermesso i discendenti del figlio Umberto ____; - che con atto in data 14 maggio 1981 Abor ____ aveva venduto per lire 350.000.000 alle figlie Norma ed Adriana ____ un fondo rustico denominato "Pioppa"; - che tale vendita dissimulava una donazione, per cui il suo oggetto andava conferito alla massa ereditaria; sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva che venisse accertato il diritto di Pietro ____, quale erede necessario, ad una quota pari ad 1/6 dei 2/3 dei beni facenti parte dell'eredità. Norma, Adriana e Vittoria ____, costituitesi, non contestavano la qualità di erede legittimo di Pietro ____, ma eccepivano che il padre Federico ____ aveva ottenuto da Abor ____ la somma di lire 70.000.000 sufficiente a coprire la quota di legittima. Norma e Adriana ____ contestavano la natura simulata dell'atto di vendita in data 14 maggio 1981, deducendo che avevano sempre partecipato ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ. alla coltivazione del fondo "Pioppa". e che comunque limitatamente alla somma di lire 150.000.000 l'effettivo versamento del prezzo risultava dallo stesso atto notarile. Veronica e Iolanda ____ eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, a seguito della rinuncia all'eredità in favore dei rispettivi figli, Franco ____ e Rosanna ____, che, chiamati in causa, si costituivano svolgendo difese analoghe a quelle di Norma, Adriana e Vittoria ____. Con sentenza in data 13 marzo 1996 il Tribunale di ____, ritenuto il carattere simulato della vendita del fondo "Pioppa" e detratta dalla quota ereditaria, comprensiva del valore di tale fondo, la somma di lire 70.000.000, già ricevuta dal dante causa di Pietro ____, e dichiarata cessata la materia del contendere tra Franca Stella, nella qualità, e Veronica e Iolanda ____, condannava Norma, Adriana e Vittoria ____, Franco ____ e Rosanna ____ a corrispondere a Franca Stella, quale legale rappresentante di Pietro ____, la somma di lire 30.000.000, quale integrazione della quota di legittima allo stesso spettante. Contro tale decisione proponevano appello Norma e Adriana ____, Rosanna ____, Franco ____, nonché, quali eredi Vittoria ____, Napoleone, Franca e Maria Josè ____. Pietro ____, divenuto nel frattempo maggiorenne, proponeva appello incidentale. Con sentenza in data 24 novembre 1998 la Corte di appello di Bologna rigettava le domande proposte da Pietro ____ contro Norma e Adriana ____, Rosanna ____, Franco ____ e contro Napoleone, Franca e Maria Josè ____, (eredi di Vittoria ____), dichiarava l'estromissione dal giudizio di Veronica e di Iolanda ____. I giudici di secondo grado rilevavano che le questioni relative alla formazione della massa ereditaria erano sostanzialmente due: a) natura della compravendita del fondo "Pioppa"; a) imputazione alla massa della somma di lire 70.000.000 che Abor ____ aveva corrisposto a Federico ____ (premorto al nonno, al pari del proprio genitore), padre di Pietro ____. In ordine alla prima questione i giudici di secondo grado ritenevano che il valore del fondo "Pioppa" era di 600.000.000; la somma di lire 350.000.000, che risultava quale prezzo pattuito nell'atto di vendita, non risultava corrisposta; tuttavia nella determinazione del prezzo si era tenuto conto dei crediti vantati dalle acquirenti nei confronti del venditore ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., per cui la vendita doveva ritenersi solo parzialmente simulata, limitatamente al versamento della somma di lire 350.000.000, la quale soltanto andava conferita alla massa ereditaria. In ordine alla seconda questione così motivava testualmente la Corte di appello di Bologna: Quanto alla questione del versamento L. 70.000.000 effettuato da Abor ____ a favore di Federico ____, padre dante causa di Pietro, va anzitutto osservato che le osservazioni di quest'ultimo in ordine al carattere oneroso del versamento, alla qualificazione come ripetizione di indebito e alla prescrizione che sarebbe intervenuta sono inconferenti. Qui si tratta soltanto di procedere alla ricostruzione della massa ereditaria, la dazione della somma a tacitazione della legittima rileva, insomma, al di là della questione della invalidità del patto successorio, come fatto in sè. Nè sembra possibile sostenere che l'atto fosse a titolo oneroso, visto che, secondo l'assunto dell'appellante Incidentale, il carattere oneroso deriverebbe - con evidente petizione di principio - appunto dall'essere il versamento a tacitazione di legittima. È invece da condividere l'altro motivo di doglianza, secondo cui anche tale somma avrebbe dovuto essere conferita alla massa, e non detratta dalla quota sul valore degli immobili tutti come non esattamente ha fatto il Tribunale. Tuttavia, tenuto conto che la massa ereditaria spettante a Pietro ____ ammonta, in base alle considerazioni sin qui svolte a L. 720.000.000 (L. 350.000.000 - donazione in favore di Norma e Adriana ____ - + L. 300.000.000 - valore dell'altro fondo + L. 70.000.000 - versate in favore di Federico ____ -)si deve concludere che la somma già ricevuta "copre" ampiamente la legittima spettante a Pietro ____ per 1/9, sicché le domande proposte dallo stesso sono infondate e vanno respinte. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, Pietro ____. Resistono con controricorso Franco ____, Norma ____, Adriana ____, Rossana ____, Napoleone ____, che hanno anche proposto ricorso incidentale, con tre motivi. Con altro controricorso resiste Maria Josè ____, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale Pietro ____ deduce che la nullità (per contrasto con l'art. 458 cod. civ.) dell'accordo in base al quale Abor ____ aveva versato a Federico ____ la somma di lire 70.000.000 a tacitazione dei diritti di legittima allo stesso spettante non trasformava tale accordo in atto di liberalità, con imputazione dell'importo versato in esecuzione di esso alla quota di legittima spettante ad esso ricorrente principale. La nullità dell'accordo in questione comportava soltanto il diritto di Abor ____ e dei suoi eredi ad ottenere la restituzione della somma versata in esecuzione dello stesso, in base ai principi relativi all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione. Il motivo è fondato. Effettivamente i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la nullità di patto successorio c.d. rinunciativo comporti la natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate, senza nemmeno darsi carico di individuare da quali elementi fosse desumibile nella specie l'animus donandi (e senza porsi il problema della esistenza dei requisiti di forma previsti per un atto di liberalità). Correttamente, invece, il ricorrente principale sostiene che dalla nullità dell'accordo di cui si discute derivava il diritto di Abor ____ (e dei suoi eredi) alla restituzione della somma versata, diritto soggetto a prescrizione. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura, sotto vari profili, il ragionamento in base al quale la Corte di appello di Bologna, ha ritenuto che la vendita del fondo "Pioppa", effettuata da Abor ____ in favore delle figlie Norma ed Adriana ____ dissimulava una donazione solo in ordine alla corresponsione del prezzo pattuito di lire 350.000.060 risultante dal relativo atto notarile. Da un punto di vista logico va esaminata per prima la quinta doglianza, con la quale si deduce: ..la pronuncia della Corte d'Appello sul punto è viziata per ultra-petizione. Mai controparte ha dedotto in causa, neppure in via di eccezione, che l'atto di vendita del fondo "Pioppa" fosse simulato rispetto al pagamento del prezzo di L. 350 milioni e dissimulasse (per la differenza di L. 250 milioni) il pagamento del credito delle figlie maturato ai sensi dell'art. 230 bis c.c. La doglianza è infondata. È sufficiente, in proposito, che i giudici di merito, nell'accogliere, di fronte alle contrapposte tesi delle parti (simulazione totale o nessuna simulazione dell'atto di vendita del fondo "Pioppa") una tesi intermedia (simulazione parziale) non potevano incorrere in alcun vizio di ultrapetizione. Sempre da un punto di vista logico va poi esaminata la seconda doglianza, con la quale si deduce che non è stata fornita alcuna prova della esistenza dell'atto dissimulato avente ad oggetto il trasferimento del fondo (anche) in corrispettivo della rinuncia da parte di Norma ed Adriana ____ ai crediti maturati nei confronti del padre ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ. La doglianza è infondata. Nella specie, infatti, non ricorre alcuna ipotesi di negozio dissimulato, in quanto nello stesso atto di vendita vi è un implicito riferimento alla rinunzia ai crediti maturati da Norma e Adriana ____ ("..il corrispettivo della presente vendita, tenuto conto degli utili incrementativi maturatisi in favore delle signore ____ Adriana e ____ Norma.. è stato di comune accordo convenuto ed accettato, a corpo, in L. 350.000.000"). Va, poi, esaminata la terza doglianza, con la quale si deduce: ..la determinazione del valore del credito maturato dalle figlie ai sensi dell'art. 230 bis c.c. è comunque rimessa all'esclusivo arbitrio delle parti; ben potevano infatti il padre Abor ____ e le figlie indicare un prezzo di vendita inferiore o superiore (essendo tale prezzo appunto come accertato dalla Corte simulato). Ciò avrebbe inciso sulla determinazione, comunque possibile solo a seguito della CTU, del valore attribuito al presunto credito delle figlie. La doglianza è fondata. I giudici di merito, infatti, hanno apoditticamente individuato l'importo dei crediti ai quali Norma ed Adriana ____ avevano rinunciato in (parziale) corrispettivo della vendita del fondo "Pioppa" nella differenza tra il valore del fondo (lire 600.000.000) e l'importo del prezzo simulatamente pagato (lire 350.000.000). L'accoglimento della doglianza in esame comporta l'assorbimento della prima, con la quale si deduce: .. il presunto (dissimulato) atto di pagamento del credito maturato ai sensi dell'art. 230 bis c.c., pari a L. 250 milioni, è nullo perché l'importo (e quindi l'oggetto) non era ne' determinato ne' determinabile; solo a seguito della CTU esso è divenuto determinabile. Ugualmente deve ritenersi assorbita la quarta doglianza con la quale si deduce che .. la determinazione del valore del credito maturato dalle figlie ai sensi dell'art. 230 bis c.c. sarebbe comunque soggetta al rito del lavoro. Il terzo motivo del ricorso principale viene ad essere assorbito, perché con esso si prospettano questioni subordinate alla determinazione della massa ereditaria. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale Franco ____, Norma ____, Adriana ____, Rossana ____, Napoleone ____ deducono che in ordine alla simulazione del pagamento del prezzo la Corte di appello non avrebbe valutato nel suo complesso le confessioni rese in sede di interrogatorio da Norma ____ ed Adriana ____, le quali avevano dichiarato di non avere pagato il prezzo risultante dall'atto vendita al momento della sua stipulazione, ma avevano aggiunto che la somma di lire 350.000.000, indicata in tale atto quale (parte) del prezzo pattuito corrispondeva all'ammontare dei crediti maturati in loro favore, per cui il pagamento era avvenuto mediante l'incameramento ad opera del padre del relativo importo. Il motivo è infondato. Occorre in proposito considerare che la Corte di appello ha ritenuto che la rinunzia ai crediti ex art. 230 bis c.c. costituiva il corrispettivo per la parte del valore del fondo "Pioppa" eccedente lire 350.000.000 (pacificamente non pagate). La esattezza di tale impostazione non viene contestata dai ricorrenti incidentali, i quali, anzi, in palese contraddizione con quanto sostenuto nel motivo di ricorso in esame, hanno ad essa aderito in sede di confutazione del secondo motivo del ricorso principale. Con il secondo motivo del loro ricorso incidentale Franco ____, Rossana ____, Napoleone ____ deducono testualmente: Come si evince dalla narrativa solo e soltanto le signore ____ Norma e ____ Adriana, secondo le tesi attoree, avevano ricevuto più di quanto loro spettava per legge. Dunque gli altri chiamati in causa erano addirittura privi di legittimazione passiva ed avrebbero dovuto essere assolti dalle pretese del signor Pietro ____ senza alcuna indagine circa gli atti compiuti in vita dall'Abor ____. La Corte dunque, quand'anche avesse ritenuto in qualche modo fondate le tesi attoree, avrebbe dovuto comunque rigettare la domanda nei confronti dei predetti ____ Franco, ____ Napoleone, ____ Rosanna, ____ Maria Josè, estranei a qualsiasi domanda di riduzione. Il motivo, di difficile comprensione (in quanto con esso prima si eccepisce un difetto di legittimazione passiva e poi si lamenta una mancata pronunzia favorevole nel merito), è comunque inammissibile, in quanto solleva una questione che risulta dedotta nei precedenti gradi di merito. Il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Franco ____, Norma ____, Adriana ____, Rossana ____, Napoleone ____, e l'unico motivo del ricorso incidentale proposto da Maria Josè ____ investono la pronuncia relativa alla compensazione delle spese e quindi vengono ad essere assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale. In definitiva, vanno accolti il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso; vanno rigettati il primo e secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Franco ____ ed altri, con assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso e del ricorso incidentale proposto da Maria Josè ____; in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione, il secondo motivo dello stesso ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Franco ____ ed altri; dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale proposto da Maria Josè ____; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2002
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