La "petitio hereditatis" ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualita' ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano "iure hereditatis", qualora siano contestati dalla controparte; la "petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei petizione di eredità vindicatio" malgrado l'affinita' del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota petizione di eredità parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprieta' dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredita' puo'petizione di eredità invece limitarsi a provare la propria qualita' di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di ____, con sentenza non definitiva del 19 maggio 2000, sulla domanda di Teresa ____, dichiarò aperta la successione per morte di Stefano ____, deceduto intestato in ____ il 16 luglio 1988, devoluta per legge in quote uguali in favore delle figlie Angela e Teresa e appartenere all'attrice, nei confronti della predetta germana, un quarto del patrimonio esistente sul conto deposito titoli n. 27417 presso il Credito italiano di ____ Mercato, cointestato a Stefano ed Angela ____, alla data del 14.6.1988, con interessi dalla domanda, disponendo, con separata ordinanza per il prosieguo anche in ordine a trasferimenti della Angela ____ su conti a lei esclusivamente pertinenti, poco prima della apertura della successione. Proponeva appello Angela ____ ed appello incidentale Teresa ____ per l'accertamento che gli interessi le erano dovuti dal 14 giugno 1988 ma, preliminarmente, che le apparteneva il deposito, in realtà del solo suo dante causa, per metà e non per un quarto. La Corte di appello di ____ accoglieva solo la domanda di Teresa ____ in ordine agli interessi dal 14 giugno 1988, rigettava per il resto la impugnazione incidentale e quella principale, condannando Angela ____ alle spese. Ricorre quest'ultima, con due motivi, resiste con controricorso Teresa ____, proponendo anche ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente col primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 533 c.c. 3 e 112 c.p.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 360 c.p.c nn. 3 e 5; col secondo violazione e falsa applicazione, dell'art. 533 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 Teresa ____ propone ricorso incidentale per violazione degli artt. 2423 bis e ss. cc., 2433 cc, 2697 comma 2 cc. 2727 e 2729 cc, 116 e 132 n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Col primo motivo si sostiene che il Tribunale e la Corte di appello sono incorsi nel vizio di ultrapetizione(vizio denunziato in sede di gravame)per avere ritenuto compresa nella massa ereditaria del defunto Stefano ____ anche la somma di denaro che alcuni giorni prima della morte di costui la figlia Angela aveva trasferito altrove. sebbene con la domanda originaria non si fosse chiesta la divisione anche del credito che il comune dante causa aveva nei confronti della convenuta. La censura è infondata. I Giudici di merito, in presenza di una domanda di divisione dell'asse ereditario del comune genitore, non potevano non considerare tra l'attivo anche quel che Angela ____ aveva illegittimamente trasferito altrove dal conto intestato alla sua persona ed al padre. Si legge, in proposito, nella sentenza di appello:"la mera lettura della domanda e delle conclusioni di Teresa ____ in primo grado impone di escludere che, ciò pronunziando, il primo giudice sia incorso nel vizio di ultra petizione". Del resto, la giurisprudenza da tempo consolidata sull'art. 533 c.c. consente di chiedere sia la quota sia il valore di essa(Cass. 6 aprile 1960 n. 796)e, non contestandosi la qualità di erede, la domanda può assumere natura di accertamento o recuperatoria(Cass. 20 Ottobre 1984 n. 5304). Le argomentazioni svolte conducono a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso, tenuto conto del contenuto della sentenza del Tribunale riportato a pag. 2, apparendo le affermazioni contrarie della ricorrente in contrasto con l'interpretazione data alla pronuncia di primo grado dalla Corte di appello, che ha chiarito che "essa non è definitiva perché si è limitata all'accertamento generico(oltre che della delazione predetta dell'asse ____)del diritto azionato, fondato sulla presunzione che quanto depositato su conto corrente cointestato congiuntamente ad Angela e Stefano ____ appartenesse per metà a ciascuno di loro, ciò anche alla data del 14.6.1988 per le ragioni spiegate oltre che, naturalmente, a quella dell'apertura della successione, poco successiva. Il Tribunale, invece, nulla ha disposto relativamente all'ammontare ed alla consistenza del diritto accertato in favore di Teresa ____, rimettendone la verifica al definitivo. Ivi, dunque, si accerterà in forza di quali(e per quali titoli e somme) operazioni bancarie oggi Teresa ____ sia creditrice dei valori rivendica ti, perché erede per quota del padre. Inammissibilmente, perciò, l'appellante oggi lamenta che il Tribunale abbia pronunziato in difetto di quella 'ricostruzione' delle 'vicende' inerenti quel conto che rimise al definitivo". Anche il ricorso incidentale è infondato. La controricorrente, pur con la dedotta censura di norme di diritto sostanziarsi duole di una omessa od insufficiente motivazione in ordine alla circostanza che la sorella Angela non possedesse redditi tali da consentirle di accumulare metà del restante patrimonio ed in effetti la domanda originaria faceva riferimento all'ipotesi della donazione indiretta. Ma le censure si risolvono tutte in una inammissibile critica agli apprezzamenti incensurabili dei giudici di merito. Appare opportuna, data la natura della questione e la qualità delle parti, la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte, sui ricorsi riuniti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Civile, il 5 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2004
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