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Azione di riduzione

 

Azione di riduzione

Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 07/10/2005

(Cassa con rinvio, App. Perugia, 23 Aprile 2002)

Qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione , sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché - non sorgendo alcuna comunione ereditaria in assenza di un asse da dividere - egli solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione è legittimato a promuovere e a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura del compendio ereditario. Pertanto, salva l'ipotesi in cui il legittimario totalmente pretermesso , facendo valere la nullità delle donazioni, anche eventualmente dissimulate sotto la figura di un negozio oneroso, intenda dimostrare che i beni non sono usciti dal patrimonio ereditario, deve essere qualificata come azione di riduzione quella dal medesimo esercitata per la declaratoria dell'inefficacia del trasferimento della proprietà dei beni anche se ad altro erede necessario, oltre che ad un terzo, non potendo egli agire nella mera qualità di successore legittimo del "de cuius" per il recupero all'asse ereditario di beni validamente donati.

 
 
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