Contratto di appalto-esecuzione
L’appalto di opere pubbliche si caratterizza da un punto di vista soggettivo, ossia per la presenza della p.a. come parte contraente, ma nel contenuto rimane un contratto di diritto privato, al quale perciò sono applicabili in via generale e sussidiaria le regole dettate in materia di contratti dal codice civile; tra queste, in particolare, quella sancita dall’art. 1375 c.c., secondo cui il contratto va eseguito secondo buona fede, oppure la responsabilità per danni da rovina dell'art. 1669 c.c.
Consegna dei lavori. Una volta che è stato stipulato il contratto, l'impresa appaltatrice deve provvedere all’esecuzione materiale dei lavori. E' perciò necessario che la P.A. committente proceda alla consegna dei lavori, mettendo a disposizione l’area su cui dovrà sorgere l’opera. In occasione della consegna dei lavori si compie l’ultimo controllo del progetto, in particolare si accerta la sua conformità allo stato dei luoghi e, quindi la concreta realizzabilità dell’opera. Tale attività deve essere formalizzata mediante la redazione, in contraddittorio con l’appaltatore, di un verbale che deve contenere le operazioni eseguite, le aree, i locali concessi all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori, e la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone o cose. Dalla data del verbale di consegna decorrono i termini contrattuali per l’ultimazione dell’opera. Variazioni dell'opera. L’appaltatore non può introdurre modifiche o apportare variazioni al progetto se non su autorizzazione della stazione appaltante, mentre quest’ultima può disporre unilateralmente le variazioni che crede, seppur nei limiti previsti dalla legge. L’esecuzione di varianti non autorizzate non dà titolo al pagamento delle stesse. Sospensione dei lavori. L'impresa appaltatrice, una volta iniziata l’opera, non può sospenderne l’esecuzione se non per ragioni tecniche, per cause di forza maggiore o per la presenza di impedimenti obiettivi. Alla stazione appaltante si riconosce, invece, la facoltà di sospendere i lavori nelle ipotesi specificatamente previste dal capitolato, che possono suddividersi in due categorie: la prima è rappresentata dalle cause obiettive che rendono impossibile un’esecuzione dei lavori a regola d’arte, quali le cause tipiche di forza maggiore, come nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse; la seconda ricomprende le altre ragioni di pubblico interesse che possono rendere opportuna o necessaria la sospensione dei lavori. Ultimazione dei lavori. L’appaltatore deve ultimare l’opera entro il termine stabilito nel bando di gara o, in mancanza, nel contratto; in difetto d’ogni indicazione circa il termine finale e circa le modalità di determinazione, si ritiene comunemente che, data la natura del contratto d’appalto, l’opera debba essere eseguita entro il periodo necessario e sufficiente ad eseguirla secondo le buone regole dell’arte. Il verbale di ultimazione dei lavori deve essere redatto in contraddittorio con l’appaltatore con le stesse procedure previste per la redazione del verbale di consegna. Contabilità dei lavori. L’amministrazione pubblica deve tenere una precisa registrazione dei suoi rapporti con l’appaltatore. I principi fondamentali che regolano la contabilità dei lavori sono sostanzialmente due: innanzitutto la contabilità di un’opera deve avere per oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l’esecuzione dell’opera; in secondo luogo, l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere di pari passo al loro verificarsi. Maggiori oneri nella realizzazione dei lavori. All'interno del contratto d’appalto grava sull’imprenditore, secondo le norme civilistiche, il rischio e la difficoltà della realizzazione dell’opera: infatti, egli è tenuto a superare tutte le difficoltà di carattere materiale che si frappongono al raggiungimento del risultato. Tale principio subisce, tuttavia, alcuni temperamenti: i rischi che l’appaltatore è tenuto a sopportare sono solo quelli che riguardano l’opera quale risulta dal contratto o dal progetto; le maggiori difficoltà non devono dipendere dal comportamento doloso dell’appaltante, né essere conseguenti a fatto o colpa dell’amministrazione, né, infine, rappresentare ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1664 c.c., dovute a cause geologiche, idriche o sismiche, dunque tutte fattispecie naturali o per factum principis. Pagamento del corrispettivo. L’appalto di opere pubbliche è un contratto a prestazioni corrispettive: all’obbligo dell’appaltatore di eseguire l’opera, si contrappone quello del committente di corrispondere l’equivalente in danaro della prestazione dell’appaltatore. È da mettere in risalto, tuttavia, che nel contratto d’appalto si può verificare la necessità di procedere a delle variazioni di quanto originariamente pattuito, nonostante l’esistenza di una progettazione fin dall’origine completa e circostanziata e tali variazioni, una volta accettate dall’appaltatore, in modo tacito o espresso (mediante, cioè, la sottoscrizione di un atto aggiuntivo) ed indipendentemente dalla loro entità, devono essere considerate parte integrante dell’originario oggetto contrattuale. Quindi è possibile dire che, in presenza di varianti o aggiunte accettate dall’appaltatore, gli importi corrisposti per le stesse sono parte del prezzo secondo la definizione delineata precedentemente. Collaudi e responsabilità dell'impresa appaltatrice. All’ultimazione dell’opera da parte dell’appaltatore segue, nel termine stabilito, il collaudo da parte dell’amministrazione. Questa operazione ha lo scopo di accertare la conformità dell’opera eseguita alle pattuizioni contrattuali e alla regola dell’arte, cioè la verifica dell’esattezza dell’adempimento da parte dell’appaltatore. Il collaudatore. Di solito, per le operazioni di collaudo le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all’importo degli stessi, da scegliere, di norma, nell’ambito delle amministrazioni stesse, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. A tal fine va rilevato che requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo è costituito dal possesso delle lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, delle lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, dell’abilitazione all’esercizio della professione, dall’iscrizione, da almeno cinque anni, nel rispettivo albo professionale, con esclusione, però, dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i quali debbono, comunque, aver superato il relativo esame di Stato. Operazioni e atti di collaudo. Le operazioni e gli atti del collaudo sono posti in essere secondo una sequenza preordinata, che inizia con la verifica dell’opera da parte del collaudatore e si conclude (quando si concluda positivamente) con l’emissione del certificato di collaudo, con successiva approvazione da parte dell’amministrazione. Queste operazioni sono precedute dalla pubblicazione dell’avviso di collaudo ai creditori dell’appaltatore, cautela disposta a favore dei creditori dell’appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e danni arrecati dall’esecuzione dei lavori. L’avviso consiste in un invito ai creditori per i titoli sopraindicati a presentare, entro un termine non superiore a sessanta giorni, i documenti giustificatici del loro credito. Risultati del collaudo. Il collaudo può concludersi con un giudizio negativo circa l’accettabilità dell’opera in conseguenza delle difformità o dei vizi eventualmente riscontrati in essa; in tal caso, il collaudatore non rilascerà il certificato di collaudo e farà le sue proposte all’amministrazione. Qualora questa condivida il giudizio negativo, si avrà il rifiuto dell’accettazione dell’opera, la quale non vincola l’appaltatore, che potrà dimostrare che l’opera è invece accettabile perché conforme alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell’arte, oppure che il rifiuto è una misura sproporzionata, essendo sufficiente la sola riparazione dei difetti o la riduzione del prezzo. Il collaudo può concludersi con l’accettazione piena e incondizionata, nel qual caso l’appaltatore avrà diritto all’intero prezzo pattuito. Spesso, però, a causa dei difetti non essenziali riscontrati nell’opera, il giudizio positivo del collaudatore può essere accompagnato da proposte di detrazioni sul corrispettivo, ovviamente in caso di difetti che non siano riparabili in breve tempo e/o di entità non lieve, poiché, in caso contrario, questi vanno eliminati a cura e spese dell’appaltatore prima ancora dell’emissione del certificato di collaudo. Effetti del collaudo favorevole. L'effetto principale dell’approvazione del collaudo favorevole è la liberazione dell’appaltatore, benché non in maniera piena e assoluta, in quanto permangono in capo al medesimo la garanzia per i vizi non conosciuti e non conoscibili in sede di verifica, oltre alla responsabilità decennale nelle ipotesi di rovina dell’opera previste dall’art. 1669 c.c.. L’effetto liberatorio viene meno, tuttavia, quando il collaudo favorevole sia conseguenza del dolo dell’appaltatore, cioè quando sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti che abbiano fuorviato l’ispezione tecnica dell’opera intesa a constatare la buona esecuzione dell’opera. |