Utilità
Se un imprenditore è escluso da una gara d’appalto sulla base di una causa d’esclusione non espressamente prevista nel bando di gara, si può prospettare che tale comportamento della P.A. sia illegittimo. In un appalto pubblico, le prescrizioni del bando di gara o della lettera d’invito, che prevedono l’esclusione dalla gara, incidono direttamente sul contenuto e sulla serietà delle offerte e quindi, sulla par condicio delle imprese partecipanti. Queste prescrizioni vanno quindi interpretate in modo restrittivo, in modo da assicurare non solo la massima partecipazione alla gara stessa, ma anche che l’esclusione da quest’ultima per cause non espressamente previste dalla lex specialis possa avvenire solo per la violazione di clausole che tutelano un interesse sostanziale della P.A. appaltante, essenziale per il proficuo svolgimento della gara e per il rispetto della parità di trattamento tra i partecipanti.
Non vi sono norme specifiche che dicano per quali opere è prevista la procedura del pubblico incanto, o della licitazione privata. I pubblici incanti e la licitazione privata sono due modi di scelta del contraente alternativi e paritetici, e la scelta tra gli stessi è lasciata alla discrezionalità della pubblica amministrazione. L’affidamento di appalti mediante il sistema dell’appalto-concorso è invece consentito alla P.A., in seguito a decisione motivata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. La P.A. può, infine, procedere alla trattativa privata soltanto nei casi espressamente previsti di volta in volta dalla legge.
Nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto sorgono spesso controversie di carattere economico. La competenza relativa alle controversie relative all’esecuzione dei lavori, caratterizzata dalla presenza di diritti e obblighi delle parti discendenti dal vincolo negoziale, è attribuita alla cognizione del giudice ordinario o, in sua vece, agli arbitri. Dal punto di vista procedurale, prima di poter adire l’autorità giudiziaria o esperire la procedura arbitrale, l’appaltatore che intenda sollevare la questione deve formulare riserva scritta, da apporre sul registro di contabilità che è obbligato a redigere nel corso dell’esecuzione dell’opera. Le ipotesi in cui è prevista la facoltà di apporre la riserva sono le seguenti: contestazioni dell’appaltatore circa le differenze riscontrate all’atto di consegna dei lavori; osservazioni in occasione della sospensione o della ripresa dei lavori; formazione di nuovi prezzi; contestazioni circa le disposizioni impartite dal direttore dei lavori; contestazioni a proposito delle iscrizioni nel registro di contabilità; reclami in sede di conto finale; contestazioni relative al certificato di collaudo. Su tutte le riserve regolarmente formulate che non abbiano trovato soluzione nel corso dell’esecuzione dei lavori si devono esprimere, al termine degli stessi, sia il direttore dei lavori sia il collaudatore; le decisioni definitive spettano, comunque, all’amministrazione, la quale deve provvedere nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento degli atti del collaudo. Esiste poi l’obbligo di espletare un tentativo di bonaria definizione delle riserve quando il loro importo superi il 10% del prezzo contrattuale. Nel caso in cui non si addivenga ad una soluzione, l’appaltatore dovrà adire con atto di citazione il giudice ordinario, oppure accedere alla procedura arbitrale eventualmente prevista nel contratto d’appalto. |