Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Massime estratte dalla giurisprudenza - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 7 settembre 2004 n. 5792 Articoli 4 - 10 - Codici 4.2 - 10.3 La notizia relativa all’esclusione di alcune imprese da una procedura di aggiudicazione, in quanto legate da un collegamento sostanziale che rivela l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita senz’altro di essere annotata e pubblicata, per mezzo della sua iscrizione nel casellario informatico, in quanto idonea a segnalare una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.
TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 1 settembre 2004 n. 8214 Articoli 4 - 8 - Codici 4.2 - 8.2 Le SOA, pur essendo organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica dicertificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, sicché si verifica un’ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Ne consegue l’interesse pubblico all’attività di certificazione la quale, infatti, è circondata di garanzie e controlli pubblici. In questo sistema le attestazioni sono destinate ad avere una particolare efficacia probatoria, come confermato dall’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 che recita: “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”. Il legislatore, nell’ottica della semplificazione, ha inteso demandare lo svolgimento di un’attività in passato affidata a soggetti pubblici - la certificazione - , a soggetti privati, ma la diversa natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto che esercita l’attività di certificazione, non incide sulla natura giuridica dell’attività stessa, che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione, volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell’atto. Ne consegue che le attestazioni rilasciate dalle SOA hanno natura pubblica e sono atti vincolati. Da quanto sopra emerge, inoltre che se, da una parte, le SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica e all’Autorità sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni, dall’altra parte, è logico desumere la sussistenza del potere dell’Autorità di annullare direttamente le attestazioni SOA. In tal senso depone - nonostante il dato letterale non appaia univoco, considerata la parcellizzazione in varie norme delle diverse disposizioni - il criterio sistematico, oltre che quello logico, di interpretazione delle norme richiamate e del sistema descritto per cui: se l’Autorità può vincolare il contenuto dell’attestazione e può, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA revocando l’autorizzazione generale e precludendo, così, ogni ulteriore attività, deve ritenersi che possa anche intervenire direttamente sull’attestazione, annullandola. Ragionando diversamente si potrebbe giungere ad un paradosso nelle ipotesi di inerzia della SOA, poiché si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die. In sostanza, il ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti della SOA inadempiente potrebbe rivelarsi inefficace ai fini considerati in questa sede perché, quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere trasferite ad altra SOA e si potrebbe verificare il caso in cui la SOA che ha rilasciato un’attestazione sulla base di falsi presupposti ometta (contravvenendo alle indicazioni vincolanti dell’Autorità) di revocare l’attestazione viziata (determinando la revoca alla SOA dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività), ma l’attestazione viziata viene trasferita ad altra SOA e continua ad essere efficace. Un’impostazione di tal fatta, che lasciasse aperti spazi così vistosi di ambiguità, verrebbe a contraddire il sistema di certezze e di rigore che il legislatore ha inteso realizzare intorno agli affidamenti e all’esecuzione dei lavori pubblici.
TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 27 maggio 2004 n. 5035 Articolo 4 - Codice 4.2 Secondo l’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., l’Autorità, ove sia posta a conoscenza di atti riguardanti le imprese qualificate, è tenuta - salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante - a procedere all’annotazione nel casellario informatico dei relativi contenuti, tenuto conto che, nel nuovo sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese, detto casellario é ex lege la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un’impresa sia in condizioni o meno di potere legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici. Costituisce, dunque, dovere dell’Autorità, per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici ed in applicazione delle norme degli artt. 4, comma 16, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., procedere alla puntuale e tempestiva annotazione nel casellario delle anzidette notizie riguardanti le imprese qualificate, così come pervenute, di modo che le stazioni appaltanti, le quali sono gli unici soggetti ai quali la legge ha affidato il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado, altrettanto tempestivamente, di operare le valutazioni di competenza, sia che esse consistano in un’attività vincolata, come ad esempio nel caso di esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, lett. a), del D.P.R. n. 554/1999) sia che comportino una valutazione discrezionale, come ad esempio nelle ipotesi di reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (art. 75, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999).
TAR Lazio, Sez. Roma - Sentenza 12 maggio 2004 n. 4342 Articolo 4 - Codice 4.2.6 L’Autorità vigila sul sistema di qualificazione (art. 4, comma 4, lett. i), legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e, nell’esercizio di tale potere, tra l’altro, controlla che le SOA operino secondo le procedure pattuite e rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’art. 4 e nel Titolo III del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 14, D.P.R. n. 34/2000). l’Autorità, quindi, deve controllare che le attestazioni siano rilasciate ad imprese in possesso di determinati standards di qualità aziendale (art. 4, D.P.R. n. 34/2000) e dei requisiti di qualificazione indicati nelle norme contenute nel Titolo III del D.P.R. n. 34/2000. La verifica del mancato possesso dei requisiti richiamati consente all’Autorità, in caso di inerzia della SOA, di annullare le attestazioni da questa rilasciate. Detto annullamento è, quindi, frutto dell’esercizio del potere di controllo dell’Autorità e non di poteri sanzionatori. Qualora l’annullamento sia determinato dal fatto che sia stata riscontrata l’inattendibilità di (tutti o parte dei) certificati comprovanti i lavori eseguiti dall’impresa interessata, idonei a dimostrare i requisiti di ordine speciale utili per ottenere l’attestazione SOA (art. 18 D.P.R. n. 34/2000), l’Autorità non può fare altro che annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA, poiché, in tali ipotesi - oltre alla possibilità che venga meno un requisito di ordine speciale - viene, comunque, a mancare uno dei requisiti di ordine generale richiesto dall’art. 17, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 34/2000, e, cioè, “l’assenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”. E’ chiaro che, in questa ipotesi, dopo l’annullamento dell’attestazione precedentemente ottenuta, l’impresa potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 34/2000), corredata da documenti idonei a comprovare il possesso dei prescritti requisiti, la cui “sostanza” e “veridicità” dovrà essere verificata dalle SOA, in ossequio all’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 34/2000, prima del rilascio della nuova attestazione.
TAR Campania, Sez. I Salerno - Sentenza 29 aprile 2004 n. 300 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Le determinazioni che l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici assume in risposta ai quesiti rivolti agli operatori del settore circa l’interpretazione delle disposizioni vigenti nella materia, segnatamente con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese, costituiscono manifestazioni di opinione dotate di autorevolezza, in ragione della particolare competenza dell’organo, ma non hanno funzione di interpretazione autentica o di integrazione della normativa, difettando l’Autorità del relativo potere, né effetto vincolante per le Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione di loro competenza.
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 2 marzo 2004 n. 991 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Acclarato, alla luce della disciplina positiva, che le SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica di certificazione, che sfocia in un’attestazione con valore di atto pubblico, e che all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole attestazioni, è agevole desumere, in chiave di ricostruzione logica e sistematica, - al di là del mero dato letterale - la sussistenza di un potere, in capo all’Autorità, di annullare in via diretta le attestazioni SOA. E, invero, dal quadro normativo emerge che: - l’Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA devono rispettare nel contenuto dell’atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell’attestazione); - l’Autorità può sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle indicazioni, addirittura con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; - le SOA sono tenute ad inviare all’Autorità tutte le attestazioni che rilasciano; - l’Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione. I criteri ermeneutici logico e sistematico inducono a ritenere che se l’Autorità può indicare in maniera vincolante il contenuto dell’attestazione, e può addirittura, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore attività (mediante la revoca dell’autorizzazione generale), a maggior ragione l’Autorità può adottare la misura, di minore impatto, di intervenire in via diretta sull’attestazione, annullandola. L’intervento diretto dell’Autorità, mediante annullamento dell’attestazione viziata, è un rimedio indispensabile solo nelle ipotesi di inerzia della SOA: sicché, in prima battuta, l’Autorità deve indicare alla SOA il contenuto dell’atto che questa deve adottare (rilascio, modifica, ritiro, dell’attestazione); in caso di inerzia della SOA, l’Autorità interverrà in via diretta ad adottare l’atto omesso dalla SOA. In mancanza, si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die, così frustrando la ratio posta a base dell’istituzione del controllo pubblico sugli organismi di qualificazione, data dalla necessità di assicurare il virtuoso andamento del mercato, mediante la limitazione del perimetro delle imprese ammesse a partecipare alle procedure in virtù delle relative referenze oggetto di certificazione. Il solo ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti della SOA inadempiente potrebbe non essere un rimedio efficace, perché quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere trasferite ad altra SOA.
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 2 marzo 2004 n. 993 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Acclarato, alla luce della disciplina positiva, che le SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica di certificazione, che sfocia in un’attestazione con valore di atto pubblico, e che all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole attestazioni, è agevole desumere, in chiave di ricostruzione logica e sistematica, - al di là del mero dato letterale - la sussistenza di un potere, in capo all’Autorità, di annullare in via diretta le attestazioni SOA. E, invero, dal quadro normativo emerge che: - l’Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA devono rispettare nel contenuto dell’atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell’attestazione); - l’Autorità può sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle indicazioni, addirittura con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; - le SOA sono tenute ad inviare all’Autorità tutte le attestazioni che rilasciano; - l’Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione. I criteri ermeneutici logico e sistematico inducono a ritenere che se l’Autorità può indicare in maniera vincolante il contenuto dell’attestazione, e può addirittura, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore attività (mediante la revoca dell’autorizzazione generale), a maggior ragione l’Autorità può adottare la misura, di minore impatto, di intervenire in via diretta sull’attestazione, annullandola. L’intervento diretto dell’Autorità, mediante annullamento dell’attestazione viziata, è un rimedio indispensabile solo nelle ipotesi di inerzia della SOA: sicché, in prima battuta, l’Autorità deve indicare alla SOA il contenuto dell’atto che questa deve adottare (rilascio, modifica, ritiro, dell’attestazione); in caso di inerzia della SOA, l’Autorità interverrà in via diretta ad adottare l’atto omesso dalla SOA. In mancanza, si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die, così frustrando la ratio posta a base dell’istituzione del controllo pubblico sugli organismi di qualificazione, data dalla necessità di assicurare il virtuoso andamento del mercato, mediante la limitazione del perimetro delle imprese ammesse a partecipare alle procedure in virtù delle relative referenze oggetto di certificazione. Il solo ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti della SOA inadempiente potrebbe non essere un rimedio efficace, perché quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere trasferite ad altra SOA.
TAR Calabria, Sez. II Catanzaro - Sentenza 13 gennaio 2004 n. 74 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Il fatto che la stazione appaltante, in presenza di un atto dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sia indotta o anche costretta ad emanare un provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione e di nuova aggiudicazione non significa affatto che tra i due atti esista una concatenazione tale da far considerare sussistente un nesso di consequenzialità necessaria. La soggezione dell'amministrazione aggiudicatrice al potere sanzionatorio dell'Autorità non si riflette in alcun modo sulla sostanza dell'attività giuridica della stessa, che non può configurarsi, per ciò solo, come attuativa rispetto a quella posta in essere dall'Autorità di vigilanza.
TAR Sardegna - Sentenza 22 dicembre 2003 n. 1745 Articolo 4 - Codice 4.2 Il Casellario informatico ex art. 27, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 deve riportare fatti, incidenti sull’affidabilità delle imprese, espressamente elencati nella suddetta disposizione, mentre non può contenere giudizi opinabili e di cui non è possibile dimostrare il fondamento. La forza espansiva della lettera t) del citato art. 27 non può giungere a ricomprendere qualsiasi annotazione negativa nei confronti di un’impresa. Diversamente opinando, l’elencazione disposta nelle lettere precedenti avrebbe un significato meramente esemplificativo, per cui le imprese si troverebbero esposte a provvedimenti sostanzialmente sanzionatori del tutto atipici. Di conseguenza, gli atti con i quali l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dispone l’iscrizione di un’annotazione nel Casellario Informatico in contrasto con tali principi nonché l’annotazione medesima devono essere annullati.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 ottobre 2003 n. 6760 Articolo 4 - Codice 4.2.6 L’attività di vigilanza dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non può manifestarsi nella emanazione di criteri o direttive concernenti il sistema della qualificazione delle imprese, sia perché il conferimento di tale potestà avrebbe dovuto essere esplicitato nella stessa sede nella quale si sono definite le forme della vigilanza sia perché l’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. demanda la disciplina dei requisiti necessari per la qualificazione al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (che li enuncia nel Titolo III) sulla cui osservanza l’Autorità deve vigilare senza alcun potere di integrazione o interpretazione adeguatrice. I pronunciamenti emessi in merito costituiscono, pertanto, la manifestazione di opinioni, dotate di indiscutibile autorevolezza in ragione della particolare competenza dell’Organo e che possono anche conseguire un apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza nell’applicazione della legge, ma non possono risolversi nella funzione di interpretazione autentica o di integrazione della normativa, difettando l’Autorità del relativo potere, e, conseguentemente, non rappresentano neppure un vincolo per le Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione di loro competenza.
TAR LAZIO, Sez. III - Sentenza 29 aprile 2003 n. 3659 Articolo 4 - Codice 4.2 La determinazione n. 27/2002 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (nella parte relativa alla portata del divieto di cumulo tra attività di attestazione e attività di certificazione) non è suscettibile di produrre ex se ed immediatamente effetti diretti pregiudizievoli sulla situazione giuridica soggettiva delle SOA, in capo alle quali, pertanto, non è configurabile un interesse a ricorrere.
TAR LAZIO - Sentenza 29 aprile 2003 n. 3685 Articolo 4 - Codice 4.2 Dall'articolo 75 del regolamento n° 554/1999 non possono ricavarsi elementi interpretativi utili a legittimare un potere di sospensione dalle gare esercitato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in via autonoma e distinta da quello (esclusivamente) spettante ad ogni stazione appaltante.
TAR, Sez. Marche - Sentenza 11 aprile 2003 n. 243 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Le indicazioni dell'Autorità, se dirette ad una Pubblica Amministrazione, definiscono il contenuto di una fattispecie e di una corretta azione amministrativa e costituiscono elemento di necessaria ponderazione nelle scelte amministrative. La pronunzia dell'Autorità non è priva di elementi volitivi e di effetti costitutivi e si configura come un atto di accertamento contenente una dichiarazione di scienza, diretta ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza in ordine ad una data realtà giuridica, e a siffatto accertamento si connette e si assomma un effetto propulsivo d'invito espresso o tacito d'obbligatorio riesame amministrativo in sede di autotutela.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 5 aprile 2003 n. 1785 Articolo 4 - Codice 4.2 La bozza del disciplinare di gara di cui alla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 4 settembre 2000 (pubblicata nella G.U. 4 settembre 2000, n. 206), ai sensi dell’art.4, co.16, lett. g) , della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non ha natura regolamentare, né valore vincolante per le Amministrazioni procedenti. I compiti attribuiti all’Autorità dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sono compiutamente e tassativamente elencati all’art.4, co.4, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non potendosi riconoscere a tale Autorità competenze ulteriori rispetto a quelle alla stessa puntualmente assegnate; in particolare, ai sensi dall’art.4, co.16, lett. g) della citata legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, all’Autorità spetta solo la «... la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate", le quali non hanno carattere vincolante per le Amministrazioni interessate».
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 3 aprile 2003 n. 2992 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Il potere di vigilanza, conferito dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., all’Autorità, è parte del reticolo di funzioni che trovano il loro fine ed il loro compimento nell’attività di proposta, referto e denunzia ad essa attribuito e non costituisce una distinta attribuzione dell’Autorità, comportante l’esercizio di un concreto e specifico potere provvedimentale, direttamente incidente sulle amministrazioni e sui soggetti partecipanti alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici. Il potere di esclusione dalle gare, per le ipotesi previste e regolate dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., non sembra riconducibile alla competenza dell’Autorità, considerato che vi ostano: l’assenza nella medesima norma di una specifica indicazione al riguardo; l’esistenza di concreti confini tracciati dal legislatore in materia di potere sanzionatorio dell’Autorità, con le norme di cui all’art.4, co.4, lett.h), e all’art.10, co.1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.; la competenza della sola stazione appaltante ad escludere dalle gare. Ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., l’annotazione nel Casellario informatico deve essere disposta dall’Autorità – con gli automatici effetti propri recati dalle stesse norme richiamate nelle disposizioni di cui alle lettere r) e s) del suo secondo comma – soltanto per le ipotesi espressamente ivi indicate, con la conseguenza che ogni altra interpretazione comunque estensiva della portata dispositiva di tali norme che abbia a scopo l’annotazione, agli stessi anzidetti titoli, di fattispecie diverse da quelle considerate, non può che essere ritenuta illegittima.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 2 aprile 2003 n. 2988 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Il potere di vigilanza, conferito dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., all’Autorità, è parte del reticolo di funzioni che trovano il loro fine ed il loro compimento nell’attività di proposta, referto e denunzia ad essa attribuito e non costituisce una distinta attribuzione dell’Autorità, comportante l’esercizio di un concreto e specifico potere provvedimentale, direttamente incidente sulle amministrazioni e sui soggetti partecipanti alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici. Il potere di esclusione dalle gare, per le ipotesi previste e regolate dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., non sembra riconducibile alla competenza dell’Autorità, considerato che vi ostano: l’assenza nella medesima norma di una specifica indicazione al riguardo; l’esistenza di concreti confini tracciati dal legislatore in materia di potere sanzionatorio dell’Autorità, con le norme di cui all’art. 4 co. 4 lett. h) e all’art. 10 co. 1 quater della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.; la competenza della sola stazione appaltante ad escludere dalle gare. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, l’annotazione nel Casellario informatico deve essere disposta dall’Autorità – con gli automatici effetti propri recati dalle stesse norme richiamate nelle disposizioni di cui alle lettere r) e s) del suo secondo comma – soltanto per le ipotesi espressamente ivi indicate, con la conseguenza che ogni altra interpretazione comunque estensiva della portata dispositiva di tali norme che abbia a scopo l’annotazione, agli stessi anzidetti titoli, di fattispecie diverse da quelle considerate, non può che essere ritenuta illegittima.
TAR Marche - Sentenza 31 marzo 2003 n. 203 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Gli atti dell'Autorità, espressione dell'esercizio del potere di vigilanza «sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia» e sul sistema di qualificazione, ai sensi dell'art.4, co.4, lettere a), b) e c) ed i), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., si configurano come atti di accertamento in ordine alla conformità di singole fattispecie alle disposizioni di legge, contenenti una dichiarazione di scienza (diretta ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza in ordine ad una data realtà giuridica) alla quale si connette e si assomma un effetto propulsivo d'invito, espresso o tacito, d'obbligatorio riesame amministrativo in sede di autotela. La delibera dell'Autorità è manifestazione volitiva in quanto pone l'obbligo di dare una risposta, pena l'irrogazione di una sanzione, imponendo al destinatario di prendere in considerazione i rilievi avviando un procedimento di secondo grado destinato a concludersi con un provvedimento motivato di conferma, di riforma o di auto annullamento e/o revoca, nel rispetto del principio di legalità e di tipicità degli atti autoritativi, traendo la propria fonte nell'art.4, commi 4 (lettere a, b, c, i), 6, 7, e 9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.
TAR Lazio - 12 marzo 2003 n. 1868 Articolo 4 - Codici 4.2.6 - 8.2 Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (Regolamento recante il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui alla L. 11 febbraio 1994 n. 109), l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nei confronti delle S.O.A., ha solo i poteri di controllo previsti dagli artt. 14 e 16, che comportano rispettivamente l'attivazione del procedimento sanzionatorio disciplinato dall'art. 10 comma 5, consistente nella revoca dell'autorizzazione alla S.O.A. e nella possibilità di dettare a quest'ultima le condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato con l'Impresa che ha richiesto l'attestazione e che se l'è vista negare; è pertanto illegittimo il provvedimento col quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dispone l'annullamento o la modifica di un'attestazione rilasciata da una S.O.A.
TAR Lazio - 12 marzo 2003 n. 1868 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (con sentenza 7 novembre 1995, n. 482), deve affermarsi che le attribuzioni riconosciute all’Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e le attività rimesse, in generale, alla competenza dell’Autorità, nonché quelle più specifiche attribuitele (ispezioni, indagini a campione, etc.) hanno carattere esclusivamente strumentale allo svolgimento del generale potere di vigilanza, senza mai comportare, in ogni caso, ingerenze negli indirizzi e nelle scelte relative alla realizzazione delle opere.
TAR Emilia - Romagna, Sez. I - Sentenza 13 febbraio 2003 n. 902 Articolo 4 - Codice 4.2.6 I pareri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non presentano carattere vincolante, si configurano come mero apporto consultivo e la valenza meramente interpretativa dell'atto lo rende di per sè inidoneo a pregiudicare la posizione dei terzi, dunque non lesivo nè impugnabile.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 11 febbraio 2003 n. 743 Articolo 4 - Codice 4.2.6 L'atto con il quale l'organo di controllo invita l'Amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela, costituendo una mera proposta volta ad assicurare il rispetto della normativa vigente e non avendo carattere vincolante, è inidoneo a ledere la posizione dei privati interessati e della stessa P.A.
TAR Sicilia, Sez. Catania - Sentenza 3 febbraio 2003 n. 172 Articolo 4 - Codici 4.2.6 - 8.2 Il potere di controllo attribuito dalla legge all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in tema di qualificazione non solo comprende per esplicita previsione normativa il potere di verifica dell’esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla SOA nonché quello di revoca dell’autorizzazione medesima, ma deve essere inteso anche come potere di accertamento della regolarità della funzione autorizzata, potere il cui esercizio è idoneo ad incidere sia sull’esistenza dei singoli organismi di attestazione (con rilascio e revoca dell’autorizzazione) sia, conseguentemente, sulla validità degli atti da essi posti in essere, con riferimento alle attestazioni rilasciate dalle SOA. I compiti di controllo attribuiti all’Autorità in tema di qualificazione si estrinsecano nel potere di vigilanza, anche dopo il rilascio, sull’attività di qualificazione e sulla presenza in capo alle SOA dei requisiti tecnico–giuridici previsti dalla legge sul rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal regolamento, e ricomprendono anche il potere dell’Autorità di incidere sulle attestazioni (riducendole o invalidandole) rilasciate alle imprese dalle SOA. Considerato che l’Autorità, a prescindere da una richiesta di parte, provvede alla verifica a campione di un determinato numero di attestazioni, con la conseguente possibilità di modificare o revocare l’attestazione, è in re ipsa che l’Autorità può, a maggior ragione, anche nel caso di procedimento avviato su istanza di parte e qualora ne ricorrano le condizioni, adottare provvedimenti che incidano sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, riducendole o annullandole.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 16 ottobre 2002 n. 8722 Articoli 4 - 8 - Codici 4.2.6 - 8.2 La relazione tra l'Autorità e le SOA costituisce un rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell'Autorità sulle SOA costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi. La SOA ed impresa aspirante all'attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere il compenso: le controversie che discendono dall'esecuzione di tale rapporto rientrano nella sfera di cognizione del giudice ordinario.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 16 ottobre 2002 n. 8721 Articoli 4 - 8 - Codici 4.2.6 - 8.2 Il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, ha inteso scindere in due momenti il procedimento di qualificazione delle imprese, tenendo ben distinto il rapporto che intercorre l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e le S.O.A. da quello che si instaura tra queste ultime e le imprese da qualificare. Tale distinzione attiene sia alla natura che agli effetti che ciascuna di dette relazioni è suscettibile di produrre: a) quanto alla prima, essa si estrinseca in un tipico rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell’Autorità sulle S.O.A. costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi; b) diametralmente opposta è la conclusione in merito alla seconda: S.O.A. ed impresa aspirante all’attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della S.O.A. di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso. Pertanto, le controversie che discendono dall’esecuzione di quest’ultimo rapporto rientrano nella sfera di cognizione del giudice ordinario, competente a valutare il comportamento adempitivo di una delle parti del contratto (alla stregua del principio nella specie è stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, un ricorso con il quale si chiedeva l’annullamento di un provvedimento con il quale l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici aveva diffidato formalmente una S.O.A. a rivedere l’attestazione di qualificazione rilasciata).
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 10 luglio 2002 n. 6241 Articolo 4 - Codice 4.2.6 1.Il potere di vigilanza dell'Autorità "sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia", attribuitole dall'art.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è comprensivo anche della facoltà di emanare atti di orientamento per la corretta applicazione della normativa da parte delle amministrazioni soggette al potere di vigilanza. 2.L'Autorità fa il punto della normativa nella materia, dando in tal modo alle amministrazioni vigilate un sussidio ermeneutico, e gli atti da essa adottati non possono che ascriversi alla categoria delle circolari interpretative, in quanto destinati ad orientare la successiva attività delle amministrazioni vigilate, ma con effetti non necessariamente vincolanti su di esse, le quali se ne possono discostare, nel caso in cui le reputino contra legem.
TAR Lombardia-Brescia - Sentenza 26 giugno 2002 n. 996 Articolo 4 - Codice 4.2.6 La conclusione del procedimento di riscontro avviato dall'Autorità nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza possiede un'indubbia autorevolezza, di per sé capace di indubitare la procedura di gara e tutti gli atti già posti in essere, oltre a quelli ulteriori pertinenti il compimento dell'opera e la fase della sua futura gestione.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 7 giugno 2002 n. 5302 Articolo 4 - Codice 4.2.4 È inammissibile l’impugnativa dei comunicati della Camera Arbitrale, in quanto rivolta nei confronti di un atto al quale non possono riconoscersi autonomi effetti lesivi. Tenuto conto che lo scopo perseguito dal legislatore è di prevedere una provvista di professionisti di variegata provenienza, di notevole esperienza e di elevato livello culturale, è legittima la previsione di inserire negli elenchi da cui attingere i nominativi dei componenti dei collegi arbitrali i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati in possesso dei requisti per la nomina a consigliere di cassazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 8 maggio 2002 n. 2498 Articolo 4 - Codice 4.2.1 Nel verificare la sussumibilità della condotta concreta nella fattispecie astratta delineata dall'art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., l'Autorità è tenuta a verificare l'effettiva assenza di fondati motivi idonei a giustificare ragionevolmente il ritardo o la mancata trasmissione della documentazione richiesta; l'Autorità deve, quindi, esternare le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell'eventuale giudizio di non sufficiente congruità delle ragioni difensive addotte dal soggetto passivo del procedimento sanzionatorio.
TAR Liguria, Sez. II - Sentenza 2 maggio 2002 n. 502 Articolo 4 - Codice 4.1 È inammissibile un ricorso proposto avverso una deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'art.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non avente natura provvedimentale e, pertanto, inidonea a modificare unilateralmente la sfera giuridica del soggetto sottoposto a verifica.
TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 27 aprile 2002 n. 1601 Articolo 4 - Codice 4.2.6 La vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavori pubblici, anche mediante verifiche sulla regolarità delle procedure eseguite, richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti e la facoltà di disporre ispezioni, oltre a concretizzarsi in una funzione di segnalazione e referto al Governo e al Parlamento e di trasmissione di atti e rilievi ai competenti organi di controllo e giurisdizionali, si estrinseca anche nella emanazione di provvedimenti particolari, relativi a situazioni specifiche e contenenti valutazioni sull'illegittimità di singole fattispecie, con il conseguente riconoscimento della natura provvedimentale e della lesività delle deliberazioni dell'Autorità.
Consiglio di Stato - Sentenza 19 aprile 2002 n. 323 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Il potere di vigilanza dell'Autorità dà luogo ad una molteplicità di atti tra i quali rientrano certamente, oltre quelli di regolazione interpretativa, anche gli atti di esame e controllo di singole fattispecie, i quali assumono la valenza di atti diretti a richiamare i soggetti responsabili su quella che viene ritenuta la corretta interpretazione delle norme di legge che disciplinano il settore. Il “potere di vigilanza” dell’Autorità non può essere inteso come controllo sostitutivo, ma come potere di interpretazione delle norme giuridiche che disciplinano il settore dei lavori pubblici, di controllo di una loro corretta applicazione da parte dei soggetti tenute ad applicarle, il che giustifica – come logica conseguenza – il riconoscimento, in capo all’Autorità, di una preventiva funzione orientativa dell’operato dei soggetti operanti nel settore, che riposa nell’autorevolezza dell’organo e che non può, quindi, estrinsecarsi in moduli di ingerenza sull’attività amministrativa. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità non può imporre un particolare e specifico comportamento attivo ai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, ma può: in via interpretativa, indicare ai soggetti interessati, il corretto comportamento da tenere, al fine di porre in essere azioni conformi alle disposizioni di legge e di indirizzare la relativa attività verso obiettivi di pubblico interesse; in via successiva, segnalare le irregolarità eventualmente accertate agli organi di controllo o, nel caso in cui le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
TAR Lombardia, Sez. III - Sentenza 18 dicembre 2001 n. 8064 Articolo 4 - Codice 4.2.6 È inammissibile l’impugnazione di un parere dell'Autorità, sulla cui base l’ente appaltante abbia deciso di incamerare la cauzione, attesa la natura non provvedimentale del parere dell’Autorità.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 15 novembre 2001 n. 9454 Articolo 4 - Codice 4.2.1 La segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti applicativi di sanzioni pecuniarie di cui all’art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m., e la stessa applicazione di tali sanzioni sono previste non solo per i concorrenti sorteggiati – quindi nella fase di gara anteriore all’aggiudicazione–, ma pure per l’aggiudicatario ed il concorrente che segua in graduatoria, il quale non comprovi i requisiti o non confermi le dichiarazioni rese.
TAR Campania, Sez. I - Sentenza 24 ottobre 2001 n. 5318 Articolo 4 - Codice 4.2.1 Sussiste il potere sanzionatorio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., di comminare una sanzione ai soggetti richiesti ai sensi del comma sesto che si rifiutino o omettano di fornire i dati richiesti, non solo in caso di mancata risposta alle richieste che riguardano l’istruttoria degli appalti in corso o da iniziare, nella attività di vigilanza, ma anche quando le richieste della Autorità siano destinate a analisi economiche o statistiche, oppure siano propedeutiche a relazioni da fornire annualmente al Parlamento. La sanzione punisce il mancato rispetto della prescrizione che impone di fornire i dati richiesti, sia a fini di vigilanza che a fini statisici.
TAR Campania, Sez. I - Sentenza 5 ottobre 2001 n. 4487 Articolo 4 - Codici 4.2.2 - 4.2.6 Il potere ispettivo previsto dall’art.4, co.6, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., si distingue da quello generale di vigilanza e monitoraggio sull’intero settore, previsto dal comma 4 dell’art.4 cit., in quanto si dirige non già verso la ricognizione d’assieme dell’andamento del settore, ma è destinato per sua natura ad appuntarsi su fattispecie puntuali rispetto alle quali l’esito dell’accertamento dell’Autorità può e deve tradursi in un atto amministrativo di formulazione di rilievi (in caso di riscontrate irregolarità) diretti agli organi di controllo. L’atto che costituisce l’esito di un procedimento di vigilanza ispettiva non è un parere, ma un atto che esplica effetti propulsivi di possibili procedimenti di riesame amministrativo in sede di autotutela ed impone al Comune destinatario l’obbligo di buona amministrazione di prendere in considerazione i rilievi, avviando un procedimento di secondo grado destinato a chiudersi con un provvedimento motivato di conferma, di riforma o di autoannullamento/revoca dell'aggiudicazione.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 4 ottobre 2001 n. 8118 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Nell’esercizio del potere di vigilanza attribuitole dall’art.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., l’Autorità fa il punto della normativa, primaria e secondaria, dando, in tal modo, alle amministrazioni “vigilate” un sussidio ermeneutico, illustrando la normativa di settore e dandonel’interpretazione più aderente ai principi.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 4 ottobre 2001 n. 8118 Articolo 4 - Codice 4.2.6 L’atto emanato dall’Autorità non può che ascriversi nella categoria delle circolari, destinate ad orientare la successiva attività delle amministrazioni vigilate, ma con effetti non necessariamente vincolanti su di esse, potendosene discostare, nel caso in cui le reputino contra legem.
TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 25 luglio 2001 n. 2431 Articolo 4 - Codice 4.2.1 L’invio degli elementi richiesti con un ritardo abnorme, rispetto a tutte le proroghe stabilite, tale da rendere inutile la produzione, è per ciò stesso equiparabile ad un’omissione.
TAR Campania, Sez. Salerno - Sentenza 10 maggio 2001 n. 1296 Articolo 4 - Codice 4.2.1 Un ritardo reiterato nella comunicazione dei dati richiesti, oltre i termini prorogati, equivale ad una omissione, specie se il termine prorogato si rivela improcrastinabile, perché i dati ricevuti successivamente sarebbero risultati inutili per i fini cui dovevano servire.
TAR Campania, Sez. Salerno - Sentenza 10 maggio 2001 n. 1296 Articolo 4 - Codice 4.1 Le valutazioni dell’Autorità costituiscono un apprezzamento discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici.
TAR Friuli Venezia Giulia - Sentenza 19 gennaio 2001 n. 3 Articolo 10 - Codici 4.2.1 - 10.2 La norma dell’art.10, co.1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., connette chiaramente all’omissione dell’esibizione della documentazione probatoria nel termine (o alla presentazione della documentazione non idonea) l’esclusione dalla gara dell’impresa concorrente rimasta inottemperante all’invito della P.A., oltre che il suo deferimento all’Autorità. Ha carattere perentorio il termine di dieci giorni, decorrenti dalla richiesta dell’amministrazione, entro cui la prova del possesso dei requisiti deve essere fornita: va, infatti, qualificato tale ogni termine il cui inutile decorso, senza che sia compiuto l’adempimento richiesto, determina una conseguenza a carico di chi non l’ha osservato. La complessiva disciplina di cui all’art.10, co.1 quater, e all’art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è una disciplina sanzionatoria che non ha alcuna somiglianza con le sanzioni amministrative alle quali sono, per espresso comando di legge, estesi i principi fondamentali del diritto penale, ma si avvicina piuttosto alle sanzioni civili ed è comunque legittimamente disciplinata in modo autonomo, senza che in ciò si possa vedere una violazione del principio di uguaglianza.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 17 gennaio 2001 n. 482 Articoli 1 - 4 - Codici 1.2 - 4.2.1 L’obbligo per le amministrazioni di “comunicazione” è espressione del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome. Il potere sanzionatorio in ordine all’omessa o non veridica trasmissione di dati richiesti è connesso al rispetto dell’obbligo di comunicazione; ne discendono l’obbligo giuridico di “comunicazione” all’Autorità e l’assoggettabilità al procedimento sanzionatorio per cui è causa.
TAR Lazio, Sez. III - Sentenza 17 gennaio 2001 n. 1323 Articolo 4 - Codice 4.2.1 La mancata comunicazione dei dati all’Autorità nel termine prefissato, funzionale all’acquisizione degli elementi per la predisposizione della relazione al Parlamento, integra gli estremi della omissione dell’adempimento prescritto, a nulla rilevando la successiva (dopo la scadenza del termine) comunicazione da parte della società.
TAR Piemonte - Sentenza 21 dicembre 2000 n. 1427 Articolo 4 - Codice 4.2.6 L'art.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di adottare atti puntuali, idonei ad incidere sulla legittimità degli atti degli organi competenti a stipulare i contratti.
TAR Roma - 16 febbraio 2000 n. 1463 Articolo 4 - Codici 4.2.6 - 17.1 L'atto di regolazione degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici è insuscettibile di arrecare un danno attuale, tenuto conto della natura meramente orientativa delle indicazioni in esso contenute; pertanto, va respinta la domanda giudiziale con la quale se ne chiede la sospensione dell'esecuzione.
Cassazione civile, Sez. I - 11 gennaio 1999 n. 177 Articolo 4 - Codice 4.2.1 In caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima.
Cassazione civile, Sez. Lavoro - 10 dicembre 1998 n. 12459 Articolo 4 - Codice 4.2.1 A norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Pertanto con riferimento alle società di persone (nella specie società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa; se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere (salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti).
Consiglio di Stato - 29 maggio 1998 n. 988 Articolo 4 - Codice 4.2.6 Le Autorità amministrative indipendenti operano in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo e agli organi di ogni Amministrazione ed esprimono l'esigenza di dare corpo ad una funzione amministrativa di garanzia, che giustifica la loro indipendenza. La funzione di garanzia svolta dalle Autorità indipendenti (organi collocati al di fuori dell'art. 102 Cost.) - che non sostituisce né surroga alcuna competenza di Amministrazione attiva o di controllo - è incardinata, nell'attuale assetto costituzionale, nella funzione amministrativa attraverso norme che ne plasmano l'attività secondo caratteri oggettivi di concretezza, spontaneità e discrezionalità (propri dell'attività amministrativa).
Cassazione civile, Sez. Lavoro - 18 novembre 1997 n. 11473 Articolo 4 - Codice 4.2.1 Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nella specie, in relazione ad omessa richiesta di nulla osta per l'assunzione nominativa di alcuni lavoratori, il datore di lavoro aveva dedotto di essersi trovato in uno stato di forza maggiore, per effetto anche del comportamento ostruzionistico dei lavoratori e dei sindacati; la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha osservato che uno stato di forza maggiore era da escludersi in radice, poiché il giudice di merito aveva accertato che il datore di lavoro avrebbe potuto formulare richieste di passaggio diretto dei lavoratori in questione, già alle dipendenze del precedente appaltatore, il quale aveva fornito la necessaria documentazione. |