Responsabile del procedimento
Massime estratte dalla giurisprudenza - Responsabile del procedimento
TAR Campania, Sez. Salerno - Sentenza 30 giugno 2004 n. 1652 Articoli 7 - 17 - Codici 7.3 - 17.1 - 17.3.5. E’ da escludersi in modo certo che dal comma 12 dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. derivi che, per le gare relative all’affidamento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, la competenza sia attribuita all’organo politico-amministrativo. La citata disposizione legislativa stabilisce, in realtà, che la stazione appaltante deve procedere alla scelta del contraente “per il tramite del responsabile del procedimento” e, pertanto, il solo tenore letterale della norma è già sufficiente ad escludere la competenza in materia della Giunta Municipale. Peraltro, se si legge la medesima disposizione legislativa con riferimento al quadro di principio e normativo, come i canoni di corretta ermeneutica esigono, non può sorgere dubbio che in materia la competenza non è attribuita alla Giunta Municipale ma al Dirigente dell’Ufficio. E’ viziato per difetto di motivazione il provvedimento che non esplicita l’iter logico seguito che ha indotto l’Amministrazione a conferire l’incarico professionale, limitandosi ad esporre elementi generici che non danno conto della scelta operata, e ciò soprattutto con riguardo alla comparazione dei titoli esibiti dagli altri partecipanti alla gara ed alle preferenze previste dal bando di gara.
TAR Campania, Sez. Salerno - Sentenza 31 maggio 2004 n. 630 Articoli 7 - 21 - Codici 7.1 - 21.3. La Corte di Giustizia, nell’imporre l’obbligo dell’esame delle giustificazioni successive, ha precisato che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta, in primo luogo, ad identificare le offerte sospette, in secondo luogo, a consentire alle imprese interessate di dimostrarne la serietà chiedendo loro le precisazioni che ritiene opportune, in terzo luogo, a valutare la pertinenza dei chiarimenti, ed in quarto luogo ad adottare una decisione circa l’accoglimento o il rigetto di tali offerte. L’art. 89 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., contenente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, che affida al Responsabile Unico del Procedimento il compito di valutare la congruità delle offerte “avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante” non dispone affatto che tali organismi devono essere composti da dipendenti della stessa amministrazione, com’è agevolmente desumibile dall’art. 8 del medesimo regolamento, in base al quale il responsabile del procedimento può avvalersi di personale esterno qualificato. Quindi nulla vieta al RUP di farsi assistere, nella fase della valutazione delle giustificazioni, da persone di sua fiducia estranee all’amministrazione, per un esame più ponderato ed attento.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 14 aprile 2004 n. 2114 Articoli 7 - 21 - Codici 7.1 - 21.3. La nota con la quale il responsabile del procedimento richiede a tutte le imprese partecipanti alla gara di specificare la composizione dell’offerta, precisandola, dà inizio ad un complessivo procedimento di verifica che, per le imprese le cui offerte sono risultate anomale, può portare all’esclusione per anomalia. La circostanza che la richiesta non contenga una elencazione dei corrispettivi delle singole voci, sui quali si intende richiedere precisazioni, non rende l’atto invalido per violazione dell’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., risultando l’atto idoneo allo scopo di aprire il contraddittorio circa l’anomalia dell’offerta. Per quanto riguarda la valutazione negativa delle giustificazioni offerte, non spetta al Consiglio di Stato sostituire una propria valutazione a quella dell’Amministrazione, dovendo esso soltanto giudicare la legittimità dell’esercizio del potere di discrezionalità tecnica di valutazione delle giustificazioni; ciò significa che il suddetto Collegio può censurare la valutazione dell’Amministrazione qualora essa esorbiti dall’ambito di attendibilità, verificabile allo stato delle conoscenze in base alle regole dell’esperienze e delle scienze rilevanti nel caso (nella specie, quelle di ingegneria meccanica).
TAR Toscana, Sez. II - Sentenza 9 aprile 2004 n. 1296 Articoli 7 - 21 - Codici 7.1 - 21.3 - 21.5. La normativa speciale in materia di lavori pubblici, individuando una specifica figura nell’ambito del procedimento per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione delle opere ed attribuendo al relativo organo precisi e puntuali compiti, costruisce normativamente un centro di competenze e responsabilità esclusive che le Amministrazioni aggiudicatrici non possono non individuare (se non nel caso eccezionale di cui all’art. 7, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., limitato alle procedure svolte presso Enti locali) e con riferimento al quale, soprattutto, esse debbono lasciare la competenza ad adottare tutti gli atti che costituiscono la regìa istruttoria del procedimento selettivo, al fine di salvaguardare i principi di unicità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa che sempre deve informare il comportamento dell’organismo procedente in materia di appalti pubblici. Solo il dirigente responsabile dell’Unità organizzativa competente (per materia ovvero secondo altro criterio stabilito in via generale dall’Ente), essendo l’organo cui è rimessa la complessiva responsabilità del procedimento selettivo, può disporre autonomamente, in luogo del responsabile del procedimento, circa le decisioni da assumere e gli atti fondamentali da adottare nel corso dell’istruttoria procedimentale, tenendo pur sempre in conto gli ambiti di autonomia operativa rimessi dalle norme alla competenza del responsabile del procedimento. In materia di appalti pubblici, l’assegnazione allo stesso dirigente della responsabilità unitaria del complesso procedimento di gara, lungi dal configgere con l’art. 97 Cost., che imporrebbe una distinzione tra controllato e controllore, si rivela, invece, coerente con il disegno politico del legislatore (agevolmente ravvisabile nella produzione normativa degli ultimi dieci anni in materia) di riservare ai dirigenti compiti manageriali, caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa e al conseguimento dei risultati di gestione, e di escludere l’organo di indirizzo politico da ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla legittimità dell’esercizio di compiti di amministrazione attiva. La previsione secondo cui per la verifica delle offerte anomale il responsabile del procedimento può avvalersi degli organismi tecnici della stazione appaltante ed anche, eventualmente, di soggetti esterni alla commissione di gara non confligge con le prescrizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. in quanto, per il tecnicismo che contraddistingue tale fase, ben può il responsabile individuare degli esperti che possano affiancarsi alla commissione stessa; deve tuttavia coordinarsi con le altre prescrizioni che, in tema di competenze attribuite agli organi dell’Amministrazione procedente nel corso della procedura selettiva per l’affidamento del contratto di appalto di lavori pubblici, individuano nel responsabile del procedimento il primum movens della gestione dell’istruttoria e, comunque, affidano al dirigente dell’Unità organizzativa competente la esclusiva competenza - al più trasferibile al responsabile del procedimento – all’adozione dei provvedimenti di nomina delle commissioni che svolgono le funzioni tecnico-istruttorie nel corso della selezione (art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.).
TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 3 marzo 2004 n. 2589 - Articoli 7 - 21 - Codici 7.1 - 21.5. E’ legittimo che uno dei componenti della commissione rivesta allo stesso tempo la qualità di responsabile del procedimento. Infatti, tale cumulo è pacificamente consentito in capo alla medesima persona fisica, al fine di consentire la completa attuazione dei compiti connessi alla procedura e per la realizzazione della evidente finalità di assicurare economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 18 settembre 2003 n. 5322 - Articoli 7 - 21 - Codici 7.1 - 21.5. In una procedura di affidamento di incarichi di progettazione sono cumulabili in capo alla stessa persona fisica le funzioni di responsabile del procedimento e di componente della commissione giudicatrice, atteso che l’approvazione degli atti di gara e, in particolare, dell’operato della Commissione da parte dello stesso soggetto che ha assunto sin dall’inizio la responsabilità piena dell’intero procedimento non può essere tecnicamente ascritta alla nozione di controllo, che esigerebbe un organo terzo, ma implica l´esercizio di una potestà funzionalmente connessa alla responsabilità unitaria del procedimento di gara. |