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Affidamento incarichi di progettazione

 

Affidamento incarichi di progettazione

Massime estratte dalla giurisprudenza - Affidamento incarichi progettazione

Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 12 gennaio 2005 n. 43
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.3
Nelle gare aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici, l’art. 64, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce modalità di attuazione della procedura di verifica della congruità con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa diverse da quelle previste nell’art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 cui, in via generale, fa rinvio l’art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai fini dell’espletamento di dette gare. Tali modalità differiscono nella individuazione delle offerte che devono essere assoggettate a verifica. Dette offerte, nella prima norma, sono quelle in cui “i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, mentre, nella seconda norma, sono quelle “che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”. Le due norme, pur concernendo entrambe le modalità di svolgimento delle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici, hanno un ambito di applicazione diverso. La prima, disposizione, infatti, inserita nel Capo IV del Titolo TITOLO IV (“Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) del citato D.P.R. n. 554/99 e s.m., riguarda le sole gare relative all’“Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP” - e cioè le gare di valore inferiore alla c.d. “soglia” comunitaria, - per le quali è l’unica procedura di verifica delle offerte anomale possibile e legittima. La seconda disposizione, invece, in virtù del rinvio che il citato art. 17 contiene alle disposizioni del D.Lgs. n. 157/95 (che, com’è noto, reca disposizioni di “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”), concerne, con tutta evidenza, le sole procedure per l’aggiudicazione degli appalti di siffatti servizi “il cui valore di stima, al netto dell’IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo” (art. 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 157/95). Le due norme differiscono tra loro anche quanto all’ambito di discrezionalità, che lasciano alle amministrazioni aggiudicatrici nell’applicazione della rispettiva disciplina di verifica delle offerte anormalmente basse. La prima disposizione, nello stabilire che “le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, com’è evidente dal tenore letterale della norma, lascia alle stesse la decisione se attuare o meno, nella specifica gara, la suddetta procedura (che, in caso positivo, si attuerà secondo le successive prescrizioni), così che, in caso di mancato esercizio della “facoltà”, a dette gare non si applicherà, poi, alcuna procedura di tal fatta (del resto, versandosi fuori dell’ambito comunitario, non è configurabile alcun contrasto tra la stessa ed i principi o le disposizioni delle direttive comunitarie in materia di appalti ). La seconda disposizione, invece, rende, per così dire, “automatica” e dovuta detta procedura di verifica, che deve ritenersi applicabile anche in assenza di espresso richiamo nelle disposizioni di gara.
Erroneamente l’amministrazione, per una gara di servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, fa applicazione della previsione dell’art. 64, D.P.R. n. 554/1999 e s.m., atteso che, trattandosi di gara di rilievo comunitario, l’unica disciplina applicabile è quella di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95. Tale errata interpretazione del quadro normativo di riferimento non autorizza peraltro l’amministrazione a disapplicare la pur erronea ed illegittima, ma esplicita, previsione della lex specialis. Alla stregua dei principi generali, secondo cui l’Amministrazione appaltante è vincolata, nello svolgimento delle procedure di gara (e dunque anche della particolare procedura di valutazione delle offerte anomale), dalle disposizioni che provengano da una fonte normativa e dalle prescrizioni (non vaghe, né generiche) contenute nel bando di gara formato per l’aggiudicazione del relativo contratto (sì che alle stesse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento) e in considerazione che, nel caso (che ricorre appunto nella fattispecie) che con la lex specialis l’Amministrazione si sia pur illegittimamente autovincolata mediante esplicito rinvio ad una fonte normativa, il bando stesso (in quanto, appunto, legge della gara) non è suscettibile di disapplicazione né da parte dell’Amministrazione né da parte del Giudice (dovendo esso essere invece eliminato previamente dal mondo giuridico in sede di autotutela od in sede giurisdizionale previa impugnazione, con ricorso
incidentale radicato nel giudizio proposto da chi invece l’applicazione della regola del bando invochi), deve conclusivamente ritenersi che l’offerta, incontestatamente collocantesi fuori dall’area di verifica come individuata dal citato art. 64 richiamato dal bando, alla stessa non dovesse essere assoggettata.

TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 3 gennaio 2005 n. 2
Articoli 17 - 20 - Codici 17.1 - 20.1
Atteso che il R.D. 23/10/1925 n. 2357 (regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto) stabilisce, all’art. 52, comma 2, che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364 (normativa poi trasfusa nella L. 1/6/1939 n. 1089 prima, nel D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 poi, ed infine nel D.Lgs. 22/1/2004 n. 42), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez., 30/4/2002 n. 2303), nel caso in cui bando e disciplinare di gara richiedono, a pena di esclusione, che i professionisti incaricati di redigere il progetto, siano, tra l’altro, in possesso dell’abilitazione alla progettazione di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, non sembra dubbio che l’intendimento della stazione appaltante sia quello di richiedere la presenza di un architetto fra i professionisti incaricati della progettazione. E ciò senza che, in contrario, possa rilevare né che nel caso di specie il progetto da redigere sia soltanto quello esecutivo, dato che anche questo presenta margini, seppur molto ristretti, per il compimento di scelte progettuali, né che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che il comma in questione contempla esplicitamente le attività di restauro e ripristino.

TAR Umbria, Sez. Perugia - Sentenza 23 dicembre 2004 n. 815
Articoli 10 - 17 - Codici 10.1 - 17.1
In materia di studi professionali associati, costituiti in forma non di società, ma di associazione non riconosciuta, il patto associativo riguarda essenzialmente i rapporti interni fra gli associati (ad es. con riferimento alla gestione comune dei costi e dei ricavi, alla reciproca collaborazione e simili) ma non incide sul principio che il mandato professionale è conferito personalmente al singolo associato (o eventualmente anche a ciascuno di loro) e non già impersonalmente all’associazione. Si può anche ammettere che l’associazione come tale possa essere titolare di rapporti giuridici (ad esempio, per quanto riguarda il contratto di lavoro dei collaboratori dipendenti oppure il contratto di affitto dei locali, gli acquisti di servizi e forniture, e che con riferimento a tali rapporti essa sia rappresentata dal soggetto cui è conferita la relativa funzione), ma ciò non toglie che la qualità di parte nel rapporto professionale possa essere assunta solo da uno o più dei professionisti associati, eventualmente anche da tutti, ma non dall’associazione in quanto
tale. In tale situazione, si deve concludere che legittimamente l’amministrazione appaltante ha ritenuto che le dichiarazioni da presentare in sede di gara dovessero essere sottoscritte personalmente da ciascuno dei professionisti e che non fosse sufficiente la sottoscrizione di uno solo nella dichiarata qualità di legale rappresentante dell’associazione.

TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 14 dicembre 2004 n. 1909
Articolo 17 - Codice 17.5
In giurisprudenza si è affermato l’orientamento per il quale dal combinato disposto dell’art. 17, comma 12ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell’art. 3, comma 1, D.M. 4 aprile 2001, emerge che il rimborso spese costituisce una componente essenziale ed irrinunciabile del corrispettivo spettante ad ingegneri ed architetti per l’esecuzione di prestazioni professionali in favore di pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che sulla detta voce non sono consentiti ribassi eccedenti i minimi tariffari. Le ricordate disposizioni hanno, infatti, esteso alla voce “rimborso spese” la disciplina sulla inderogabilità dei minimi riferita, in precedenza, ai soli “onorari”, come dimostra, anche, l’uso del più ampio termine “corrispettivi” fatto dal legislatore. Resta naturalmente ferma la possibilità di riduzione dei suddetti minimi entro il limite massimo del venti per cento, ai sensi dell’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155, norma, quest’ultima, espressamente fatta salva dal comma 14-quater dell’art. 17 della legge n. 109/1994 e s.m. La questione della legittimità degli atti normativi nazionali che predeterminano limiti minimi e massimi delle tariffe dei liberi professionisti è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 28 aprile 2004 n. 8135, richiamando la decisione della Corte di Giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002 in causa C - 35/99, vincolante “ultra partes” ed “erga omnes”, ha ritenuto conforme alle disposizioni del Trattato la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari dei professionisti (in tal senso anche Cass. 7.3.2003 n. 3432; Cass. 15.7.2003 n. 11031).

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 9 dicembre 2004 n. 7888
Articoli 17 - 27 - Codici 17.2 - 27.1
Il sistema derivante dagli artt. 17 e 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non richiede affatto che, una volta effettuata la scelta dell’affidamento della progettazione a libero professionista esterno alla stazione appaltante, quest’ultima resti anche vincolata nella assegnazione, al medesimo, della direzione dei lavori. Al contrario, dalle norme in parola deve desumersi che prioritario è, in ogni caso, l’obbligo dell’Amministrazione di “istituire” nel proprio ambito un ufficio di direzione, ogni qual volta sia possibile reperire, all’interno, le professionalità richieste dall’opera che si intende realizzare.

Cassazione civile, Sez. I - Sentenza 29 novembre 2004 n. 22487
Articolo 17 - Codice 17.1
L’ingegnere, l’architetto od il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di una obbligazione di risultato o di mezzi - è comunque obbligato, a norma dell’art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c..

Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 2 novembre 2004 n. 7069
Articoli 1 - 17 - Codici 1.1 - 17.1
Non sussiste legittimazione ad ottenere copia della documentazione di gara relativa ad un concorso di progettazione da parte di chi abbia partecipato, a titolo di collaborazione professionale, alla redazione di uno dei progetti partecipanti al concorso. Ciò in virtù del principio per cui l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve essere, però, giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 12 ottobre 2004 n. 6620
Articolo 17 - Codice 17.5
Secondo la giurisprudenza civile ed amministrativa i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale sono nulli perché contrari a norme imperative sia per gli ingegneri che per gli architetti (Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8787; Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2160). La giurisprudenza amministrativa, in particolare, nel riscontrare la nullità di un’offerta basata su minimi tariffari eccedenti il 20% previsto dal comma 12 bis dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, trae le dovute conseguenze in ordine all’esclusione del concorrente che la presenta, rilevando che la violazione di norme inderogabili per legge non richiede neppure una espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza, specie allorché si tratti, come nel caso de quo, di norme di stretta interpretazione. Né, peraltro, può sostenersi che un’offerta così formulata dovrebbe essere “ridotta” d’ufficio per essere ricondotta nei limiti fisiologici, atteso che, in tal modo, si determinerebbe una inammissibile violazione della par condicio dei concorrenti.

TAR Campania, Sez. I Salerno - Sentenza 1 ottobre 2004 n. 1846
Articolo 17 - Codice 17.3.5
La doglianza con cui si lamenta che l’incarico della redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, è stato affidato senza alcuna pubblicità preventiva è infondata quando, per la progettazione o direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento a tecnici di propria fiducia ai sensi dell’art. 17, commi 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..

Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 22 settembre 2004 n. 6186
Articolo 17 - Codice 17.5
Va affermato il carattere recettizio del rinvio dell’art. 17, comma 12ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (come introdotto dalla legge n. 166/2002) al D.M. 4 aprile 2001, con conseguente legificazione della fonte originariamente secondaria e sua insensibilità alle vicende giudiziarie che hanno interessato la disciplina regolamentare.
Atteso che l’art. 17, comma 12ter, della citata legge quadro legifica la fonte secondaria al fine di sottrarla all’esito dell’annullamento giurisdizionale, determinando in concreto l’effetto pratico della reviviscenza di un decreto ministeriale annullato dal TAR in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma di legge, tale legificazione della fonte regolamentare (o meglio, reviviscenza di fonte secondaria ormai inesistente e quindi non più passibile di essere oggetto di rinvio) si espone, per le pecularietà della fattispecie, a dubbi rilevanti e non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, sul piano della ragionevolezza e dell’eccesso di potere legislativo rispetto all’esercizio del potere giurisdizionale, con conseguenza violazione degli artt. 3, 24, 101 e seg., 103 e 113 della Costituzione e dei principi costituzionali in punto di separazione dei poteri. Si deve pertanto rimettere gli atti alla Corte delle leggi per lo scrutinio delle esposte questioni di costituzionalità.

TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 13 settembre 2004 n. 9028
Articolo 17 - Codice 17.2
Non vi è alcuna possibilità per il dipendente pubblico di svolgere attività di ingegneria o architettura di contenuto professionale in materia di lavori pubblici (prevalentemente progettazione o direzione lavori) a favore di soggetti terzi rispetto all’ente di appartenenza, siano essi privati o pubbliche amministrazioni.
Se infatti trattasi di progettazione e direzione lavori “interna”, questa non può che essere affidata (come prestazione lavorativa resa a vantaggio del datore di lavoro) a dipendenti della sola amministrazione aggiudicatrice, ovviamente capaci ed abilitati a svolgere la relativa attività, oppure può essere assicurata mediante gli istituti che prevedono forme legali di collaborazione istituzionale fra soggetti pubblici. In questa ultima ipotesi è il soggetto pubblico servente - tramite i suoi uffici o le sue articolazioni organizzative - a rendere la prestazione e mai direttamente i singoli suoi dipendenti, personalmente incaricati e retribuiti. Anche ad ammettere (il che non è) che un servizio di ingegneria ed architettura nella materia dei lavori pubblici possa essere affidato all’Università, sarebbe quest’ultima e non i suoi professori a rendersi destinataria dell’incarico. Se invece trattasi di progettazione e direzione lavori “esterna”, questa non può che essere affidata a liberi professionisti. La sola eccezione riguarda i dipendenti a tempo parziale ai quali è appunto consentito lo svolgimento della libera professione, ma ciò con il limite territoriale fissato dall’art. 18, comma 2ter, della stessa legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.

TAR Campania, Sez. II Napoli - Sentenza 6 settembre 2004 n. 11652
Articolo 17 - Codice 17.1
Nella gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione preliminare di lavori trova applicazione l’art. 55 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., il quale stabilisce che la commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. Il requisito di membro tecnico esperto nella materia oggetto del concorso, è posseduto da coloro che abbiano i requisiti professionali per poter essi stessi effettuare le progettazioni oggetto della gara nonché i requisiti minimi richiesti dal bando per potere quantomeno partecipare alla gara. I membri tecnici della Commissione giudicatrice ex art. 55 del citato D.P.R. n. 554/1999, insomma, devono avere la qualificazione professionale e la competenza tecnica per selezionare il professionista a cui conferire l’incarico di progettazione dovendo esprimere un giudizio sulle capacità e sulle modalità di progettare da parte degli offerenti. La ratio della previsione della norma regolamentare in esame, pertanto, è quella di garantire la presenza all’interno delle Commissioni di un numero minimo di professionisti in possesso della professionalità e delle capacità tecniche necessarie per poter adeguatamente effettuare un esame di merito tra le proposte di progettazione presentate. Non riveste i requisiti di membro tecnico esperto nella materia oggetto dell’appalto il direttore generale. L’illegittimità della nomina della Commissione comporta la conseguente illegittimità di tutti i successivi atti della procedura e, in particolare, della conclusiva determinazione dirigenziale di approvazione dei verbali di gara e di conferma dell’aggiudicazione.

TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 26 luglio 2004 n. 1166
Articolo 17 - Codice 17.1
Com’è noto, il vigente sistema di ripartizione delle competenze tra organi politici ed organi burocratici degli enti pubblici si ispira al principio per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Alla luce di tale principio, l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) assegna “ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”. Deve, pertanto, ritenersi che spetti ai dirigenti il potere di dettare ed eventualmente modificare, il regolamento di gara relativo alle procedure concorsuali. (Nel caso di specie, la proroga dei termini di presentazione dei progetti è stata decisa con deliberazione adottata dalla Giunta municipale, organo indiscutibilmente incompetente, alla stregua delle richiamate disposizioni normative, ad emanare l’atto di che trattasi).

TAR Calabria, Sez. Catanzaro - Sentenza 19 luglio 2004 n. 1641
Articolo 17 - Codice 17.1
Rientra nella competenza del dirigente di settore l’affidamento dell’incarico di progettazione dei lavori di interesse comunale a professionisti esterni. La decisione di affidare un incarico di progettazione all’esterno della struttura dell’ente, infatti, configurando valutazioni sorrette da elementi esclusivamente tecnici, non costituisce un atto di indirizzo politico riservato per legge agli organi collegiali di natura politica, ma rientra nelle attribuzioni dei dirigenti, in quanto responsabili della attività procedimentale e di gestione dell’Ente.

TAR Campania, Sez. II Napoli - Sentenza 15 luglio 2004 n. 10244
Articoli 1 - 17 - Codici 1.2 - 17.3
Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, (200.000 euro), si applica il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, mentre l’applicazione delle norme di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., circa le modalità di aggiudicazione, è riservata agli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la predetta soglia comunitaria. Il riferimento nel citato Regolamento di attuazione all’importo di stima “dei lavori da progettare”, al fine di dimostrare la capacità tecnica dei concorrenti, anziché ai principali servizi di progettazione espletati (con l’indicazione dei rispettivi importi, come previsto, invece, dall’art. 14 del D.Lgs. n. 157/95), comporta un’elevazione consistente, da parte della norma regolamentare, della soglia richiesta per essere ammessi alla licitazione privata ed un chiaro effetto limitativo della concorrenza, in violazione del principio, di derivazione comunitaria, della massima partecipazione alla gara. Nella specie non si tratta di precisare parametri e criteri selettivi nell’ambito di quelli già fissati in termini generali dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento, bensì di risolvere un contrasto, già manifestatosi, tra norme di diversa derivazione e dotate di forza giuridica affatto differente.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 302/03, relativa al nuovo testo dell’art. 117 Cost., è da escludersi l’applicabilità del Regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 554/99 al conferimento di incarichi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche che rientrano nella competenza delle Regioni. Con riferimento a detta pronuncia, infatti, si deve tenere in debito conto che il principio di continuità, dal quale dovrebbe derivare in subiecta materia la perdurante applicabilità del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., opera solo nelle materie in cui vi sia obbligo, da parte delle Regioni, di adeguare la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge statale, secondo il noto meccanismo della legislazione regionale concorrente. Ebbene, dalla lettura delle materie riservate alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, appare evidente come quella dei lavori pubblici e in particolare degli appalti di progettazione non rientra in tale novero; e, non essendo neppure la detta materia riservata alla legislazione esclusiva statale, sempre secondo l’elencazione contenuta nel nuovo testo dell’art. 117 Cost., ne deriva evidentemente che la stessa appartiene all’ambito della competenza esclusiva delleRegioni, nel quale non residua obbligo di adeguamento ai principi desumibili dalla legge. Del resto, è lo stesso art. 117 Cost. ad enunciare che: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia”.

TAR Campania, Sez. Salerno - Sentenza 30 giugno 2004 n. 1652
Articoli 7 - 17 - Codici 7.3 - 17.1 - 17.3.5
E’ da escludersi in modo certo che dal comma 12 dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. derivi che, per le gare relative all’affidamento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, la competenza sia attribuita all’organo politico-amministrativo. La citata disposizione legislativa stabilisce, in realtà, che la stazione appaltante deve procedere alla scelta del contraente “per il tramite del responsabile del procedimento” e, pertanto, il solo tenore letterale della norma è già sufficiente ad escludere la competenza in materia della Giunta Municipale.
Peraltro, se si legge la medesima disposizione legislativa con riferimento al quadro di principio e normativo, come i canoni di corretta ermeneutica esigono, non può sorgere dubbio che in materia la competenza non è attribuita alla Giunta Municipale ma al Dirigente dell’Ufficio. E’ viziato per difetto di motivazione il provvedimento che non esplicita l’iter logico seguito che ha indotto l’Amministrazione a conferire l’incarico professionale, limitandosi ad esporre elementi generici che non danno conto della scelta operata, e ciò soprattutto con riguardo alla comparazione dei titoli esibiti dagli altri partecipanti alla gara ed alle preferenze previste dal bando di gara.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 28 giugno 2004 n. 4798
Articoli 17 - 20 - 21 - Codici 17.3.4 - 20.1 - 21.1
L’art. 63, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. consente di suddivedere gli elementi a) e b) di cui all’art. 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi, ma, secondo quanto espressamente stabilito dalla norma, ciò deve essere previsto nella lettera di invito. Il limite in questione è ancora più incisivamente fissato nella tabella E nella quale, nel fissare la formula che deve essere applicata per l’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti ed il criterio applicativo del confronto a coppie, ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi, rispettivamente, agli elementi a) e b) dell’art. 64, comma 2, è espressamente stabilita la regola di riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto “qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi”. L’allegato E del citato decreto espressamente stabilisce “Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell’articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida di cui all’allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza”. La riparametrazione con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza costituisce un’operazione che non può prescindere dalla compilazione di schede individuali, dalle quali muove poi il metodo del confronto a coppie, secondo il quale la scelta dell’elemento da preferire nel confronto a coppie è propria di ciascun commissario.

TAR Basilicata - Sentenza 12 giugno 2004 n. 544
Articolo 17 - Codice 17.3.5
E’ illegittimo il provvedimento di affidamento di incarico di progettazione che fa riferimento a precedenti conferimenti di incarichi, ma a tali circostanze non si ricollega in alcun modo sul piano motivazionale, con conseguente assoluto silenzio su quelli che sono stati i motivi della scelta effettuata.

TAR Abruzzo - Sentenza 24 maggio 2004 n. 662
Articolo 17 - Codice 17.3.5
Il fatto che il conferimento di un incarico tecnico (nella specie, di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva degli stessi) sia effettuato su base fiduciaria, così come prevede l’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non significa che al bando non debba essere data adeguata pubblicità, sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo per garantire tale pubblicità. L’art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ricompreso nel titolo IV, infatti, nello stabilire il principio dell’affidamento fiduciario per i servizi di cui all’art. 50 di importo inferiore a 40.000 Euro, dispone che ciò avvenga in ogni caso “previa adeguata pubblicità”. L’art. 50 del D.P.R. citato, a sua volta, dispone che nei casi di cui all’art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), e), f), e g) della legge le attività, tra l’altro, tecnico-amministrative connesse alla progettazione (quali appunto la direzione dei lavori) “secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo”. Quando, pertanto, l’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ribadisce la facoltà dell’ente appaltante di conferire su base fiduciaria incarichi, tra l’altro, di direzione lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro, non esclude che la stazione appaltante debba predisporre un apposito bando e che allo stesso sia data adeguata pubblicità; proprio perché tale norma, per detti aspetti, nulla dice, non può che applicarsi il disposto dell’art. 50, ultimo periodo, sopra citato, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che, richiamando le procedure e le modalità di affidamento previste dalle disposizioni del titolo IV, impone di dare quella adeguata pubblicità al bando prevista dall’art. 62, ricompreso, appunto, nel titolo IV. Anche negli affidamenti fiduciari, che vanno congruamente motivati, occorre dare adeguata pubblicità al bando sia sotto il profilo del tempo di pubblicazione, che non può e non deve essere estremamente ridotto, sia sotto il profilo del luogo e dei mezzi di pubblicazione (nella specie, si è ritenuto che l’aver affisso il bando all’albo pretorio del Comune per pochi giorni non soddisfa la nozione di adeguatezza della pubblicità prevista dalla norma).

TAR Liguria, Sez. II - Sentenza 5 maggio 2004 n. 658
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 17.5 - 21.1 - 21.5
In una gara di progettazione legittimamente l’offerta di ribasso del 100% è ritenuta inammissibile, in ragione della sua formulazione letterale, non potendosi condividere la tesi secondo la quale detta offerta dovrebbe essere “interpretata” come massimo ribasso rispetto alle tariffe minime inderogabilmente fissate per legge. Tale ardita tesi implica che incomberebbe in capo alla Commissione giudicatrice un dovere di “reinterpretare” le offerte presentate dai concorrenti in modo da renderle conformi a prescrizioni inderogabili di legge - al fine di assicurarne l’ammissibilità alla gara - dovere che non trova alcun fondamento nel vigente sistema degli appalti pubblici, anzi contrasta con il principio di immodificabilità dell’offerta ad opera della Pubblica Amministrazione, nonché con il principio di responsabilità, che incombe sull’impresa che partecipa ad una gara pubblica, della chiarezza e completezza delle dichiarazioni rese in tale procedimento, in particolare in relazione a quelle (come nel caso dell’offerta economica) coperte da divieto di immodificabilità ad opera della Commissione.

TAR Piemonte, Sez. I - Sentenza 5 maggio 2004 n. 749
Articolo 17 - Codice 17.5
Nelle gare concernenti l’affidamento di servizi tecnici professionali, l’insussistenza di minimi tariffari riguardanti il compenso per le prestazioni speciali ed accessorie e per il rimborso spese non può essere dilatato fino al totale azzeramento delle relative quote di compenso, proprio perché la rinuncia totale agli importi corrispondenti a dette voci finisce - quantomeno con riferimento al rimborso delle spese che l’aggiudicatario deve comunque sostenere - per ridurre surrettiziamente la quota relativa alle prestazioni normali (unico compenso richiesto, già ribassato dell’intero 20% consentito) al di sotto del limite inderogabile di legge.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 15 aprile 2004 n. 2160
Articoli 17 - 21 - Codici 17.5 - 21.1
La violazione di norme inderogabili per legge, quali le disposizioni relative ai minimi tariffari delle attività di progettazione, non richiede neppure una espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza, specie allorché si tratti, come nella specie, di norme di stretta interpretazione. Conseguentemente, la formulazione di un’offerta contrastante con quanto prescritto da dette norme è destinata ad essere esclusa anche in assenza di una puntuale sanzione espulsiva inserita nella lex specialis della gara. Peraltro, l’offerta così formulata, per essere accettabile, è destinata necessariamente ad essere “ridotta” d’ufficio per essere ricondotta nei limiti fisiologici, venendosi così a determinare una inammissibile violazione della par condicio dei concorrenti. Né può essere utilmente invocato l’art. 1419 c.c., dal momento che la norma ha carattere pattizio e, se applicata, finirebbe per consentire accordi tra amministrazione e impresa in deroga agli stessi contenuti dell’offerta, in una sorta di inammissibile rinegoziazione preventiva dell’offerta stessa (senza neppure sentire, sul punto, la medesima offerente), ciò che non è consentito, in quanto porterebbe a derogare alla stessa disciplina di gara, alterando, inevitabilmente, per quanto detto, la par condicio tra i concorrenti.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 23 marzo 2004 n. 1544
Articoli 17 - 31bis - Codici 17.3.1 - 31/bis.1
Il concorso di idee è per molti versi assimilabile all’appalto-concorso, dal quale differisce solo nello scopo, che è quello di un sondaggio di elaborati intellettivi, e nella parte finale, che lascia libera l’amministrazione di valutare la convenienza dell’acquisto del progetto giudicato migliore. Questa procedura, pertanto, non sbocca direttamente nell’aggiudicazione dell’opera progettata, ma sostanzialmente ha il fine di esplorare una serie di possibilità operative, salva la discrezionalità amministrativa circa la realizzazione dell’opera. Tuttavia, pur nella sua specificità, il concorso di idee è una procedura di evidenza pubblica che condivide ratio e presupposti con le altre procedure pubblicistiche volte all’individuazione del contraente migliore. Sussistono quindi anche in tal caso le esigenze di riduzione dei tempi processuali che stanno a fondamento dell’art. 23bis Legge Tar con conseguente attrazione nell’ambito di operatività di tale norma.

TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 9 marzo 2004 n. 205
Articolo 17 - Codice 17.5
L’art. 17, comma 14quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. stabilisce che “I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14bis nonché ai sensi del comma 14ter del presente articolo, ...sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340. Ogni patto contrario è nullo”. Il tenore letterale della disposizione non lascia alcun margine di apprezzamento circa l’imperatività delle statuizioni ivi contenute, che comminano la più grave sanzione civilistica ad ogni accordo ad esse non conforme. La regola, peraltro, è ribadita dai principi espressi nella normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture i quali, in riferimento alle giustificazioni che ciascun concorrente - la cui offerta sia risultata anomala - deve essere messo in condizione di formulare, escludono che possano essere valutati i chiarimenti basati sul superamento, in difetto, di valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, o comunque da atti ufficiali. Al riguardo, non pare prospettarsi alcun contrasto con la normativa comunitaria la quale, nel tutelare la libera concorrenza e nel promuovere nella misura più ampia possibile una sana competizione delle imprese sul mercato, non impedisce ai singoli ordinamenti nazionali di definire alcune “regole del gioco”, finalizzate a garantire la serietà e l’affidabilità delle prestazioni e dei servizi erogati. Del resto, la stessa giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, 19 febbraio 2002 . 35), in riferimento alle tariffe stabilite dall’ordinamento forense italiano, ha statuito che le disposizioni del Trattato CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale, a condizione che lo Stato eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell’approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari.
Il D.M. 4 aprile 2001, richiamato esplicitamente dal bando, si pone come lex specialis di gara indipendentemente dall’opinione assunta in merito alle vicende che hanno riguardato la sua permanenza nell’ordinamento. Infatti, atteso che ciascuna fase del procedimento amministrativo è retta dalla normativa vigente nel momento del suo svolgimento, lo jus superveniens, in base alla regola generale tempus regit actum, incide sulle fasi del procedimento in itinere, mentre laddove l’atto sia già stato compiuto e concluso resta preservato dall’operatività della novella legislativa. Pertanto, il bando emanato recependo espressamente il D.M. 4 aprile 2001 e cristallizzando, quindi, a quel momento le regole del confronto comparativo, resta insensibile alle vicende che in seguito lo hanno investito a salvaguardia del principio della par condicio dei partecipanti alla gara. Ne consegue che il mancato rispetto da parte della stazione appaltante del principio di inderogabilità dei minimi tabellari nella formulazione delle clausole della lettera di invito si riverbera sull’intera procedura di gara, la cui regolarità viene irrimediabilmente compromessa. Il D.M. 4 aprile 2001 stabilisce, all’art. 3, le modalità di determinazione del rimborso spese, delineando un sistema di calcolo preciso, cui deve farsi inderogabilmente riferimento in virtù dell’esplicito richiamo dell’art. 17, comma 14quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 10 febbraio 2004 n. 500
Articolo 17 - Codice 17.3.5
Per l’affidamento di incarichi di progettazione al di sotto della soglia di 100.000 Euro (c.d. incarichi di ultima fascia), il legislatore non prescrive l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione né, in ogni caso, dettagliati adempimenti preliminari, quali un’espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante. Relativamente a tali incarichi, infatti, comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono alla stazione appaltante l’affidamento a soggetti “di loro fiducia”, assolti i soli oneri della verifica dell’esperienza e della capacità professionale e della motivazione in relazione al progetto da affidare.

TAR Marche - Sentenza 29 dicembre 2003 n. 1933
Articoli 17 - 27 - Codici 17.2 - 27.1
L’art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ha stabilito che in caso di affidamento di incarichi di progettazione di cui al precedente quarto comma - cioè di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - l’attività di direzione lavori è affidata, con “priorità” rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato, “ma in tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell'affidamento dell’incarico della progettazione, deve comprendere la direzione lavori”. Da ciò consegue che la prevista priorità è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è stata disposta contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione, questa priorità può, tutt’al più, essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l’affidamento diretto.

TAR Campania, Sez. II Napoli - Sentenza 18 dicembre 2003 n. 15430
Articolo 17 - Codice 17.3.5
Per incarichi di progettazione di valore inferiore ad 100.000 euro, l’amministrazione non può conferire gli incarichi mediante un affidamento “fiduciario” completamente svincolato da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la “previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei professionisti esterni di fiducia dell’ente, nonché la “motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”. La suddetta procedura, pertanto, pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza.

TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 18 dicembre 2003 n. 6221
Articoli 13 - 17 - Codici 11.3 - 17.2
L’art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nell’individuare i soggetti cui possono essere affidati incarichi di progettazione e direzione lavori, vi include, sub g), anche i raggruppamenti temporanei, costituiti da liberi professionisti, singoli od associati, ovvero da società di settore, cui si applicano, “in quanto compatibili”, le disposizioni di cui al precedente art. 13. Quest’ultimo, al comma 5bis, vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. Ciò premesso, non sussiste motivo di ritenere che le suddette prescrizioni siano incompatibili con quelle sui raggruppamenti tra professionisti; si può, anzi, affermare che in siffatti raggruppamenti, anche se i componenti assumano struttura societaria, la componente personale è assolutamente caratterizzante.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 1 dicembre 2003 n. 7839
Articolo 17 - Codici 17.1 - 17.5
In una procedura di affidamento di incarichi di progettazione, concernente sia prestazioni strettamente attinenti alle professioni di ingegnere, architetto e geologo, e quindi necessariamente da compensare secondo gli onorari previsti dalle rispettive tariffe professionali e dalle relative leggi, sia prestazioni non previste da alcuna tariffa professionale (quali rilievi topografici e sondaggi geognostici) è legittima l’aggiudicazione ad un’offerta con un ribasso unico superiore al 20% quando tale ribasso sia il risultato della combinazione tra il ribasso applicato alle prestazioni non previste dalla tariffa professionale e quello applicato alle prestazioni previste dalle predette tariffe, alla condizione che a queste ultime risulti comunque applicato un ribasso non superiore al 20%, massimo previsto dall’art. 17, comma 14quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 7 novembre 2003 n. 7130
Articoli 17 - 27 - Codici 17.1 - 27.1
L’impresa il cui direttore tecnico abbia partecipato alla progettazione dell’opera va esclusa ai sensi dell’art. 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che fa espresso divieto agli affidatari degli incarichi di progettazione, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di concorrere nelle gare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori progettati. Il legislatore, infatti, vietando a coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano partecipato alla progettazione di concorrere nelle gare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori progettati ha voluto assicurare la massima autonomia e l’assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l’esecutore dei lavori. Tale finalità risulta certamente frustrata nel caso in cui si verifichi una perfetta coincidenza tra il progettista e il direttore tecnico della società appaltatrice, atteso il ruolo centrale, di interlocutore per la società, che tale organo assume nell’esecuzione dei lavori appaltati e la particolare situazione in cui egli versa, essendo, al tempo stesso, anche il progettista dei lavori.

TAR Marche - Sentenza 19 settembre 2003 n. 1014
Articolo 17 - Codice 17.1
Atteso che la specifica qualificazione professionale costituisce un elemento necessario per la possibilità di partecipare alle gare per il conferimento dell’incarico di progettazione, se in un determinato Albo professionale sono iscritti professionisti con specializzazioni diverse, l’Amministrazione appaltante ha l’obbligo di verificare se alla progettazione da affidare in concreto è effettivamente competente il professionista indicato anche in relazione alla specializzazione di iscrizione, non potendosi ritenere di per sé sufficiente la sola iscrizione all’Albo professionale.

TAR Valle DAosta - Sentenza 16 luglio 2003 n. 127
Articolo 17 - Codice 17.2
La presenza di opere di una certa complessità nella progettazione richiesta esclude, per giurisprudenza consolidata, la competenza del geometra. La realizzazione delle strade di collina alta e montagna, che rientra nelle capacità professionali del geometra ai sensi della legge n. 144 del 1949, è compito diverso da quello contemplato nella legge n. 143 del 1949, recante la tariffa professionale degli ingegneri e architetti, e che si riferisce a strade in montagna con particolari difficoltà di studio e di opere d'arte di importanza. Se dunque il discrimine tra le attribuzioni professionali delle due categorie di tecnici è la difficoltà particolare di studio e la necessità di progettare e realizzare importanti opere d'arte nella costruzione della strada, non può revocarsi in dubbio che l'opera che consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e nella redazione dei piani di sicurezza di una strada di alta montagna con pendenza fino al 90 per cento, appartenga alla competenza degli ingegneri e non a quella dei geometri. Nella sostanza, quindi, la non ammissione dei geometri alla procedura concorsuale se non in associazione con gli altri professionisti è giustificata e legittima.

TAR VENETO, Sez. I - Sentenza 9 maggio 2003 n. 2651
Articolo 17 - Codice 17.5
L’art. 7, comma 1°, lett. i), punto 6, della L. 1 agosto 2002, n. 166 (che ha introdotto nell’art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter, secondo cui "fino all’emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001"), ha inteso fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell’intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al T.A.R. del Lazio; diversamente da quanto affermato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002, deve ritenersi che il richiamo contenuto nella norma de quo alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non abbia natura formale, ma recettizia; per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, pertanto, l’annullamento del D.M. 4 aprile 2001 (successivamente intervenuto per vizi del procedimento), pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell’applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato, ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento.

TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 9 maggio 2003 n. 2653
Articolo 17 - Codice 17.5
Il richiamo contenuto nell’art. 17, comma 12ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001, diversamente da quanto ritenuto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002, non ha natura formale ma recettizia. La norma introdotta ad hoc, infatti, ne ha recepito il contenuto attuale, sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell’atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento. Per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, l’annullamento del D.M. 4 aprile 2001 successivamente intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell’applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento. Il disposto del comma 14ter del citato art. 17, che stabilisce che sino all’emanazione delle decreto previsto dall’art. 12bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore è da ritenersi norma ultronea che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di “tariffe professionali in vigore” ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell’efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni.

Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 4 aprile 2003 n. 1774
Articolo 17 - Codice 17.1
L’art.66, lett. d), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., relativo alle gare di progettazione, laddove stabilisce che i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi di partecipazione alle gare di progettazione, sono definiti con riguardo «al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni» va interpretato nel senso che il numero medio di dipendenti prescritto dal bando va calcolato distintamente per ciascun anno del triennio e deve essere posseduto per ognuno dei tre anni.

TAR Sardegna - Sentenza 3 aprile 2003 n. 397
Articolo 17 - Codici 17.1 - 27.1
Va annullato, per violazione dell’art.17, co.9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., il verbale di aggiudicazione provvisoria di un pubblico incanto per l’affidamento di lavori pubblici, nel caso in cui una delle imprese della costituenda associazione temporanea, aggiudicataria del contratto, risulti avere, come direttore tecnico, il progettista dell’opera da realizzare. La disposizione di cui all’art.17, co.9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è stata dettata al palese scopo, da una parte, di evitare che il progettista possa essere condizionato, nella sua opera, dal rapporto con un’impresa interessata all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di adottare soluzioni progettuali particolarmente gradite a quest’ultima, e, dall’altra, di evitare che il progettista, una volta assunto, come di norma, ai sensi dell'art.17, co. 14, della legge quadro), l’incarico di direttore dei lavori, si trovi in posizione di conflitto d’interessi con l’impresa con la quale collabora stabilmente.

Corte dei conti Umbria, Sez. Giurisdizionale - Sentenza 19 ottobre 2002 n.
498/EL/2002
Articolo 27 - Codici 17.2.3 - 27.1
Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pretese risarcitorie nei casi in cui vi sia cumulo della posizione di progettista di opere pubbliche e di direttore dei lavori; in tali ipotesi, infatti, i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (ex art. 5 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350), vengono ad attualizzarsi già nella fase della progettazione, così che la progettazione continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre l’ufficio di direzione dei lavori ed i doveri che ad esso si correlano assorbono quelli del progettista. In sostanza, nei casi di che trattasi, la figura del progettista sfuma in quella del direttore dei lavori, figura questa da sempre ritenuta soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 26 settembre 2002 n. 4938
Articolo 17 - Codici 17.1 - 17.5
Con l'art. 6, 2° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha modificato l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata rimessa ai dirigenti "la responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle relative commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti; nell'ambito di tale attribuzione di competenze rientra non solo la responsabilità delle procedure d'appalto, ma anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può riconnettersi la responsabilità piena del funzionario. Nel caso in cui, nel corso di una gara di progettazione, sia stata presentata una offerta contenente un ribasso di importo inferiore ai minimi tariffari di cui all'art. 4, co.12 bis, del d.l. n. 65/1989, convertito in legge n. 155/1989, l'offerta stessa deve essere direttamente esclusa per violazione di norme inderogabili; in particolare, nel caso di gara al di sotto della soglia comunitaria, non vi è alcun obbligo o onere, una volta constatata la violazione dei minimi tariffari stessi, di sottoporre l'offerta alla verifica dell'anomalia.

Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 30 agosto 2002 n. 4383
Articolo 17 - Codice 17.1
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che consente che l'attività di progettazione di opere pubbliche sia affidata, oltre che a singoli professionisti, anche a società di professionisti e a società di ingegneria e impone che la responsabilità e la direzione della redazione del progetto sia assunta da una persona fisica munita del prescritto titolo professionale e iscritta nel relativo albo, si riferisce ai soli progetti di lavori e opere pubbliche, e non può pertanto trovare applicazione diretta ai progetti di piani territoriali.

TAR Lazio, Sez. I, - Sentenza 8 agosto 2002 n. 7067
Articolo 17 - Codice 17.5
E' annullato, con effetto erga omnes, il decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (Aggiornamento delle tariffe professionali) per mancata partecipazione al procedimento di alcune delle categorie interessate.


TAR Lazio, Sez. I - Sentenza 8 agosto 2002 n. 7067
Articolo 17 - Codice 17.5
Va annullato il decreto del 4 aprile del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile del 2001, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", atteso che l’Amministrazione, mentre ha acquisito la proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, non ha fatto partecipare al procedimento né ha in qualsiasi altro modo assunto in via preventiva il punto di vista degli organi rappresentativi delle altre professioni del pari interessate, le quali sono state sostanzialmente ignorate. Tale annullamento non può che investire integralmente ed erga omnes il decreto in questione, attesa la configurazione unitaria impressa al potere di cui esso è
espressione dall’art. 17, co. 14–bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.. Il decreto ha, infatti, natura di atto amministrativo generale e la norma che ne contempla l’adozione richiede che le regole sui compensi per le attività di cui si tratta siano concepite all’interno di un quadro unitario valido per tutte le categorie professionali interessate

TAR Liguria, Sez. II, - Sentenza 22 giugno 2002 n. 705
Articolo 17 - Codici 17.2 - 17.2.1
Il rapporto tra l'A.T.I. (delle società di ingegneria) concorrente e il professionista geologo indicato come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto) mancando gli elementi di cui all'art. 1655 c.c.; si tratta invece di contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.: nel caso non è dunque dato riscontrare gli estremi del subappalto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, né al contrario depone l'art. 17, co. 14-quinquies, legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., poiché l'esclusione della relazione geologica dalle eccezioni al divieto di subappalto non ha altro significato che quello di confermare che la redazione della stessa relazione non costituisce, di per sé, appalto o subappalto. Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento essendo sufficiente la sua presenza, nella società, come collaboratore.

TAR Umbria - Sentenza 2 maggio 2002 n. 242
Articolo 17 - Codice 17.2
Va disapplicato l'articolo 51, co. 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., dove pone come condizione ai raggruppamenti temporanei, per la partecipazione alle gare di progettazione, la presenza di un giovane professionista; si tratta di norma regolamentare eccedente le previsioni di legge (articolo 17, co. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.) oltre che contrastante con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.

Corte dei conti, Sez. Giurisd. Friuli V.G. - 23 aprile 2002 n. 2
Articoli 17 - 20 - Codici 17.4 - 19.3
Ai termini dell'art. 105, co.1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di richiede ai progettisti la polizza di cui all'art. 30, co. 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.; peraltro, essendo il cosiddetto appalto integrato un procedimento complesso la cui prima fase si chiude con l'approvazione del progetto definitivo e del contratto e la seconda con la redazione e successiva approvazione del progetto esecutivo, è solo in questa seconda fase che si concretizza l'obbligo per l'amministrazione di verificare la sussistenza della stipula della polizza di cui al predetto art. 30, co. 5 della L. n. 109/1994.

TAR Campania-Napoli, Sez. II, - Sentenza 22 aprile 2002 n. 2295
Articolo 17 - Codice 17.3
L'offerta economica nelle gare di progettazione non può essere condizionata.

Consiglio di Stato, Sez. V - Decisione 22 febbraio 2001 n. 1005
Articolo 17 - Codice 17.3.2
Secondo l’articolo 7 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 gli appalti di servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata senza preliminare pubblicazione del bando quando l’appalto fa seguito a un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; questi ultimi devono essere tutti invitati a partecipare ai negoziati. Pertanto se l’appalto è stato preceduto da un concorso il cui bando prevedeva la proclamazione di un solo vincitore, il primo classificato, ma l’assegnazione di premi anche al secondo e al terzo classificato, questi ultimi non devono essere invitati alla trattativa privata perché non possono essere considerati vincitori del concorso.

Corte dei conti, Sez. giur. Molise - 31 maggio 2000 n. 45
Articolo 16 - Codici 16.1 - 17.1
Mentre prima dell'entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. la progettazione era comunque compito precipuo della Pubblica amministrazione, ma anche successivamente tale attività è collocata all'interno della fase pubblicistica della programmazione e della procedura di aggiudicazione; ne deriva che l'affidamento dell'incarico della redazione del progetto ad un professionista esterno rende tale soggetto compartecipe dell'attività amministrativa dell'Ente proponente, ponendo in essere una relazione funzionale qualificabile come rapporto di servizio comportante nei confronti del progettista la giurisdizione della Corte dei conti. In caso di errore di progettazione di opera pubblica o di errori nella contabilizzazione di lavori non eseguiti parzialmente, il pagamento di quanto stabilito nel contratto effettuato nei confronti dell'appaltatore costituisce un danno erariale, trattandosi di condictio indebiti, ovvero di una prestazione priva di sinallagmaticità a fronte dell'erronea, inesatta o carente controprestazione.

TAR Roma - 16 febbraio 2000 n. 1463
Articolo 4 - Codici 4.2.6 - 17.1
L'atto di regolazione degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici è insuscettibile di arrecare un danno attuale, tenuto conto della natura meramente orientativa delle indicazioni in esso contenute; pertanto, va respinta la domanda giudiziale con la quale se ne chiede la sospensione dell'esecuzione.


TAR Roma - 15 novembre 1999 n. 3466
Articolo 17 - Codice 17.3
Legittimamente la Pubblica amministrazione in sede di gara per l'affidamento di un incarico di progettazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il merito tecnico basato sui principali servizi e/o progettazioni prestati negli ultimi cinque anni, non tiene conto delle progettazioni iniziate prima di tale periodo ed ultimate durante il quinquennio, non essendo, intanto, applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 6 comma 2 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, riferibile esclusivamente alla diversa fattispecie dell'appalto di lavori pubblici, e precludendo la natura stessa dell'attività oggetto della gara una considerazione frazionata dell'attività medesima

TAR Campobasso - 10 agosto 1999 n. 432
Articolo 17 - Codice 17.2.1
Il regime concernente la determinazione, in una norma nazionale, di una soglia minima di compensi professionali per l'ammissione di società di ingegneria a gare di progettazione è in contrasto col disposto degli artt. 58, 59 e 60 del Trattato C.E.E., nonché degli artt. 49 e 12 del Trattato di Amsterdam, incidendo pregiudizialmente su fattori inerenti alla libera concorrenza e all'esercizio delle libere professioni; pertanto, tale contrasto comporta la sicura prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale avente carattere discriminatorio, sussistendo evidente conflitto tra i principi fissati da tali norme e la disposizione dell'art. 17, co. 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dalla L. 18 novembre 1998 n. 415, con conseguente disapplicazione di quest'ultima norma.

TAR Firenze - 23 giugno 1999 n. 651
Articolo 17 - Codice 17.3
L'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nello stabilire che il conferimento dell'incarico di progettazione di lavori deve avvenire sulla base dei curricula prodotti dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta dell'Amministrazione, imponendo, in sostanza, una comparazione fra gli aspiranti, che deve effettuarsi nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento e, al tale fine, è necessario che siano prefissati appositi criteri di massima.

TAR Napoli - 11 giugno 1999 n. 1610
Articolo 17 - Codice 17.3
Ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo modificato dall'art. 5 sexies del D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, gli incarichi di progettazione devono essere affidati dalla stazione appaltante mediante procedura selettiva tra gli aspiranti progettisti, con esclusione di ogni affidamento diretto.

TAR Napoli - 11 giugno 1999 n. 1602
Articolo 17 - Codici 17.3 - 27.1
L'Ordine degli architetti è legittimato a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale, e ciò non solo quando si tratta di violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratta di perseguire comunque vantaggi, seppure di carattere tipicamente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria. (Nella specie, è stata riconosciuta la legittimazione a ricorrere per ottenere l'osservanza delle norme che garantiscano a tutti gli associati di poter partecipare ad un concorso) . La procedura di affidamento della direzione lavori per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è quella prevista dall'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. per l'affidamento degli incarichi di progettazione, e cioè l'esame dei curricula di tutti i concorrenti.

Corte dei conti, Sez. Contr. - 21 aprile 1999 n. 23
Articolo 17 - Codice 17.3
Il ricorso alla progettazione esterna, se appare fisiologico per le piccole Stazioni appaltanti (prive delle strutture e delle professionalità idonee ad effettuare delle compiute progettazioni), costituisce invece sintomo di un'insufficiente capacità operativa per i Provveditorati alle opere pubbliche, organi tecnici per antonomasia in materia di opere pubbliche. E' illegittima la discriminazione effettuata in sede di valutazione dei curricula presentati per ottenere l'affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche, tra chi ha operato nel settore pubblico e chi in quello privato. Nella materia dei lavori pubblici è indefettibile presupposto del riconoscimento di debito la verifica sotto il profilo tecnico dell'utilità delle opere, la detrazione dall'importo riconosciuto del lucro d'impresa e del valore delle opere non utilizzabili dall'Amministrazione. L'art. 1 del Capitolato generale d'appalto approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che impone la previa progettazione esecutiva dell'opera pubblica da realizzare, pur essendo dettato per disciplinare le condizioni di ammissibilità alle gare, deve ritenersi valevole anche per i cottimi fiduciari, nei quali, già fruendo l'Amministrazione di larghi margini di discrezionalità, maggiormente occorrono precisazioni e puntualizzazioni ad evitare abusi. Si consideri che, in linea con l'orientamento di cui in massima, la L. 30 marzo 1998 n. 61 prevede la possibilità di affidare fiduciariamente la redazione dei progetti, purché si tratti di soggetti aventi documentata esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, con ciò non distinguendo tra pregressi affidamenti pubblici o privati.

TAR Catanzaro - 17 marzo 1999 n. 348
Articolo 17 - Codici 17.2 - 17.3
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione che consegue all'esperimento di apposita procedura amministrativa attivata con apposito avviso pubblico della stessa Amministrazione. L'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nello stabilire che il conferimento dell'incarico di progettazione di lavori deve avvenire sulla base dei curricula prodotti dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta dell'Amministrazione, imponendo, in sostanza, una comparazione fra gli aspiranti, che deve effettuarsi nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento; pertanto, a tal fine, è necessario che siano prefissati appositi criteri di massima. La partecipazione ad una procedura concorsuale da parte di professionisti associati richiede la formalizzazione del vincolo associativo, non essendo sufficiente la presentazione dei curricula di tutti gli associati

Consiglio di Stato, Sez. V - 3 febbraio 1999 n. 112
Articolo 17 - Codice 17.3
Anche quando l'Amministrazione si decida a scegliere il proprio contraente mediante trattativa privata, resta fermo che l'attività posta in essere in vista del vincolo negoziale costituisce espressione della potestà conferita alla stessa P.A. per la realizzazione di interessi pubblici; pertanto, ove la P.A. si sia autolimitata prevedendo modalità di presentazione delle offerte tali da far ritenere che il contraente sarebbe stato individuato attraverso la loro valutazione comparativa, i vari partecipanti sono legittimati ad agire dinanzi al giudice amministrativo in caso di violazione di quelle modalità e, più in generale, per inosservanza dei principi di imparzialità e di logicità. Il corretto esercizio da parte dell'Amministrazione della potestà di scelta di un professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro che abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una posizione di interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice amministrativo. E' legittimato ad impugnare atti di una procedura di selezione di un contraente, in materia di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica, chiunque abbia presentato la domanda di partecipazione, ancorché abbia singolarmente fatto parte di un raggruppamento temporaneo di imprese. Anche se l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. non ha imposto, per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200.000 ecu, l'esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, non si può negare che l'attività posta in essere in funzione del vincolo negoziale costituisce espressione di una potestà conferita per la realizzazione di interessi pubblici, per cui la Pubblica amministrazione deve dar conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale, desunti dal curriculum del professionista prescelto, anche se non è richiesto che debba procedersi ad un'espressa comparazione, analitica e puntuale, dei curricula di tutti i concorrenti sulla base di criteri predeterminati.

Consiglio di Stato, Sez. IV - 14 gennaio 1999 n. 33
Articolo 17 - Codice 17.2
Nella Legge regionale Friuli Venezia Giulia del 30 agosto 1986 n. 39 non è rinvenibile una riserva di attività pianificatoria di progettazione di parchi urbani a favore di architetti e ingegneri, né la relativa legge professionale attribuisce loro una competenza esclusiva in materia, mentre l'articolo 2 Legge 7 gennaio 1976 n. 3, concernente l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, attribuisce a questi ultimi una competenza, anche se non esclusiva in tema di pianificazione del territorio in generale; pertanto, è illegittimo il D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia nella parte in cui dispone che i professionisti abilitati alla progettazione di parchi urbani oggetto delle provvidenze della Legge regionale n. 39 cit. sono (soltanto) gli architetti, gli ingegneri e gli urbanisti.

TAR Potenza - 31 dicembre 1998 n. 502
Articolo 16 - Codici 16.2 - 17.1
In base al complesso normativo vigente (artt. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e 57 L. 2 febbraio 1974 n. 64), l'ambito della competenza professionale dei geometri si estende alla progettazione e direzione dei lavori di opere igieniche, ivi compresi gli impianti di smaltimento dei rifiuti, purché si tratti di opere di rilievo assolutamente modeste. Ai sensi dell'art. 16, co. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nel testo sostituito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, il progetto preliminare di un'opera pubblica deve ricomprendere non solo lo studio delle varie soluzioni possibili del tema progettuale, bensi l'individuazione e illustrazione di una
soluzione determinata, prescelta dal progettista, tra le varie delineate, in funzione dellasua migliore e più efficace rispondenza al quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.

TAR L'Aquila - 10 novembre 1998 n. 858
Articolo 17 - Codice 17.2.1
Le società di ingegneria, ai sensi dell'art. 17, co. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., debbono essere costituite nelle forme societarie di cui ai capi V, VI e VII del titolo V ed al capo I del titolo VI del libro V del Codice civile, senza che occorra che i soggetti preposti all'amministrazione delle stesse società siano in possesso della qualifica di ingegnere la quale, pertanto, assume rilievo esclusivamente in sede di elaborazione e sottoscrizione dei progetti e di assunzione delle connesse responsabilità.

TAR Genova - 29 ottobre 1998 n. 733
Articolo 17 - Codice 17.3
Ai sensi dell'art. 17, co. 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, l'affidamento degli incarichi di progettazione dovva avvenire sulla base dei curricula presentati dai progettisti.

TAR Firenze - 22 ottobre 1998 n. 926
Articolo 17 - Codice 17.3.2
In sede di conferimento di incarico professionale di progettazione, legittimamente l'Amministrazione applica l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, sostituito dall'art. 5 sexies D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, considerando i due sistemi di gara ivi previsti (valutazione dei curricula e concorso di progettazione) quali cumulativi e non alternativi, a fronte dell'esito pari della selezione, essendo in facoltà dell'Amministrazione - in presenza della conclusione della fase del concorso di progettazione con due vincitori anziché uno solo - valutare, ad altri fini, la divergenza notevole dei punteggi conseguiti nella fase preliminare di ammissione, limitata alla valutazione dei curricula stessi.

TAR Reggio Calabria - 14 ottobre 1998 n. 1270
Articolo 17 - Codici 16.3 - 17.3
Ai sensi dell'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., è illegittima la delibera comunale che affida l'incarico di progettazione definitiva di un'opera pubblica agli stessi professionisti incaricati della progettazione preliminare senza esperire una nuova gara. L'urgenza della presentazione del progetto definitivo dell'opera pubblica al fine di ottenere il finanziamento non rende legittima la deliberazione del Comune di affidare la redazione del progetto definitivo senza procedere a gara agli stessi professionisti che avevano redatto il progetto preliminare. (Nella fattispecie, il decreto di finanziamento era del 2 ottobre 1997 ed il termine di presentazione del progetto definitivo era il 31 dicembre 1997).

Cassazione civile, Sez. II - 22 agosto 1998 n. 8332
Articolo 17 - Codice 17.5
Nelle materie disciplinate da tariffe professionali (nella specie, quelle riguardanti ingegneri ed architetti) il giudice è del tutto privo del potere di liquidare il compenso al professionista secondo equità, e deve, per converso, provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo le prescrizioni contenute nelle tariffe stesse.

TAR Perugia - 4 agosto 1998 n. 806
Articolo 17 - Codice 17.3
Ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione, l'art. 17 co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., ha inteso indicare, in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo, un criterio di aggiudicazione avente un indubbio valore obbiettivo, quale la produzione di curricula professionali; peraltro, la detta disposizione non prevede alcuna specifica procedura per l'assegnazione di incarichi di progettazione di opere pubbliche per importi inferiori a 200.000 Ecu, con la conseguenza che l'utilizzo del criterio dei curricula non preclude la possibilità per l'Amministrazione di fissare ulteriori e diverse modalità di selezione dei progettisti, restando comunque esclusa la possibilità di una chiamata diretta a piena discrezione dell'Ente ed essendo obbligatoria, la previa pubblicazione di un avviso, seguita dalla valutazione dei curricula di coloro che abbiano risposto all'avviso stesso.

TAR Potenza - 31 luglio 1998 n. 235
Articolo 17 - Codice 17.3
L'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., il quale prescrive che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento prescritto dall'art. 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione d'importo stimato inferiore a 200.000 Ecu avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti, va interpretato nel senso che l'Ente committente deve obbligatoriamente procedere ad una valutazione di tali curricula; pertanto, è illegittimo il comportamento della Commissione esaminatrice che prenda in considerazione i detti curricula solo sotto il profilo della loro completezza formale secondo i dettami dell'avviso pubblico, ma senza spingersi ad una valutazione di merito sugli stessi.

TAR Latina - 25 maggio 1998 n. 436
Articolo 17 - Codici 17.2 - 17.3
Ai sensi dell'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., il conferimento di un incarico di progettazione deve avvenire sulla base dei curricula prodotti dai progettisti, attraverso una comparazione tra gli aspiranti effettuata nel rispetto dei principi della logica, della parità di trattamento e della trasparenza, sulla base di appositi criteri predeterminati. La partecipazione ad una procedura concorsuale per l'affidamento della redazione di un progetto di lavori di restauro conservativo da parte di professionisti associati richiede la formalizzazione del vincolo associativo, non essendo sufficiente la presentazione dei curricula di tutti gli associati

Consiglio di Stato - 11 maggio 1998 n. 72
Articolo 17 - Codice 17.2.2
E' incongruo e contrario ad ogni buona regola di tecnica legislativa deferire ad una norma regolamentare, di rango secondario, la disciplina di istituti fondamentali dell'ordinamento. Un semplice decreto interministeriale emesso ai sensi dell'art. 17 comma 3 L. 23 agosto 1988 n. 400 (inidoneo a derogare alla fonte normativa primaria) non può introdurre i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle libere professioni. Il divieto di utilizzare l'istituto societario per l'esercizio delle attività professionali previsto dall'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815 (oggi abrogato dall'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266) riguardava solo le professioni legali e ingegneristiche (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti) alle quali era consentito esclusivamente l'associazione professionale, laddove per le altre professioni era possibile (cosi come lo è oggi) ricorrere allo strumento societario. Il potere regolamentare attribuito per l'attuazione dell'art. 24 comma 1 L. 7 agosto 1997 n. 266, che ha eliminato il divieto di esercizio in forma societaria delle « professioni protette » abrogando l'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, riguarda soltanto la disciplina dell'esercizio in forma societaria delle attività professionali richiamate dall'art. 2 legge n. 1815 del 1939 cit., con esclusione quindi delle società di ingegneria, delle società di intermediazione mobiliare e delle società di revisione. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 (che ha eliminato il divieto del suddetto esercizio per le « professioni protette » abrogando l'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815), deve tener conto delle altre norme che regolano, sotto altri profili, sia la materia delle libere professioni sia la materia societaria. L'autorizzazione all'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette, sancita dall'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, si estende all'esercizio delle stesse mediante istituti, uffici, agenzie od Enti (per i quali vigeva, del pari, il divieto dell'art. 2 cit.). Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, non può prevedere l'esercizio di tali professioni, sia uti singulus sia in forma societaria, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione subordinata al superamento dell'esame di Stato. L'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, che con l'abrogazione dell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, ha eliminato il divieto di esercizio in forma societaria delle c.d. professioni protette, non ha reso applicabile tutta la disciplina delle società commerciali alle modalità di esercizio delle suddette professioni. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 deve accertare la rispondenza dei vari tipi societari esistenti ai requisiti della personalità e professionalità del soggetto esercente, per identificare quali delle forme societarie siano idonee al perseguimento delle finalità tipiche delle società commerciali e dell'esercizio delle « professioni protette ». Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 non può discriminare tra le due figure operanti sul mercato (quella singola e quella collettiva) per quanto riguarda il possesso dell'abilitazione e i tipi di responsabilità gravanti su rispettivi soggetti. Ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta », il tipo adottabile, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento associativo previsto dall'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, è quello che consente l'applicazione delle medesime norme che disciplinano l'esercizio professionale in maniera identica per i due tipi di soggetti. La società in nome collettivo prevista dagli artt. 2291 e segg. Cod. civ., che vede tutti i soci solidalmente responsabili, può essere utilizzata ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta », richiedendosi soltanto che i soci siano in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 33 Cost. La società cooperativa non a responsabilità limitata di cui facciano parte solo i professionisti in possesso dell'abilitazione, che vede tutti i soci solidalmente responsabili, può essere utilizzata ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta ». La società in accomandita (sia semplice che per azioni) in cui ai sensi degli artt. 2313 e 2462 Cod. civ. coesistono, i « soci accomandatari » - i quali, gestendo la società rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali - e i « soci accomandanti » - che rispondono limitatamente alla quota conferita laddove i terzi non abilitati assumerebbero (pur stravolgendo quella che può essere considerata la caratteristica della libera professione in genere) la veste di meri soci finanziari - può essere utilizzata ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta ». Le società per azioni e quelle a responsabilità limitata non possono essere utilizzate ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una «professione protetta». Non è ammissibile la partecipazione di soggetti terzi non abilitati alle società professionali che abbiano come finalità non lo svolgimento di un'attività professionale ma un mero scopo di lucro. Una disciplina che limita la possibilità di costituire società professionali ai soli soggetti abilitati non contrasta con la disciplina comunitaria. In tema di società professionali, la disciplina di settore che escluda dalla partecipazione alle medesime i soggetti non abilitati alla professione non contrasta con l'art. 41 Cost. L'art. 17, co. 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., che disciplina lo svolgimento dell'attività professionale delle società di ingegneria anche mediante società per azioni, è una norma di jus singulare che configura, più che una « società di professionisti », una forma particolare di « società di servizio », non estensibile oltre ai casi espressamente individuati. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, non può stabilire il capitale sociale minimo per ciascuno dei tipi di società ammissibili, da fissare peraltro mediante atto normativo futuro di rango superiore; pertanto, sul punto, nelle more, vanno applicate le ordinarie norme del Codice civile. L'ingresso optimo jure nel nostro ordinamento delle società professionali impone (non in sede regolamentare) di rimodulare gli ordini e i collegi professionali esistenti, in quanto non vigendo in Italia il principio del nec ultra vires (valido negli ordinamenti anglosassoni), essi devono poter esercitare, alla stregua di quanto accade per le società di revisione e quelle di intermediazione mobiliare, i necessari compiti di vigilanza e di controllo affinché le suddette società non esorbitino dall'ambito istituzionale. Le società professionali sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese. Per le società professionali dissestate vanno previste forme di intervento diverse dal fallimento, come la liquidazione coatta amministrativa, ovvero il trasferimento sul socio del mandato conferito alla società, il quale è tenuto a portarlo a termine come se fosse un professionista singolo. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 deve fare riferimento alla tematica dei professionisti « dipendenti » in quanto non tutte le libere professioni risultano compatibili con un rapporto di dipendenza gerarchica (come ad es. la professione legale).

TAR Cagliari - 22 aprile 1998 n. 436
Articolo 17 - Codice 17.3
Ferma la legittimazione ad agire, pur con le necessarie limitazioni, degli Ordini professionali, la stessa non può essere esclusa qualora l'Ente che agisce sia stato costituito per iniziativa privata, nell'esercizio della libertà di associazione, purché rivesta sufficiente rappresentatività e possa essere ritenuto esponenziale di quell'interesse; pertanto, il Sindacato interprovinciale ingegneri liberi professionisti sardi è legittimato ad impugnare la delibera che individua i professionisti ai quali affidare incarichi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche, deducendo l'interesse al corretto espletamento della concorrenza fra i professionisti appartenenti alla categoria di riferimento Ai sensi dell'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. nel testo vigente, gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 Ecu, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 legge cit., debbono essere affidati sulla base dei curricula presentati dai progettisti.

TAR Reggio Calabria - 27 marzo 1998 n. 379
Articolo 17 - Codice 17.3
Nel caso in cui l'Amministrazione, nella lettera d'invito, stabilisce l'affidamento dell'incarico di redazione di un progetto generale esecutivo al professionista la cui offerta formulata nel rispetto dei minimi tariffari di legge, risulti economicamente più conveniente, la procedura seguita non può essere classificata come consultazione di mercato, ma come procedura ad evidenza pubblica, in particolare come licitazione privata con regole vincolanti ed inidonee a far nascere posizioni giuridiche di interesse legittimo al rispetto delle stesse in capo ai partecipanti alla gara. L'art. 17, co. 13 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., vincolando l'Amministrazione procedente all'aggiudicazione di un incarico di progettazione all'esame dei curricula presentati dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta per il conferimento di detto incarico, imponendo in sostanza una comparazione fra i curricula degli interessati, che deve essere effettuata nel rispetto dei principi di legalità e di parità di trattamento, e l'indicazione, in applicazione della regola generale posta dall'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, delle ragioni per le quali compie la scelta a favore di uno degli aspiranti. Dai principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica amministrazione, sanciti nell'art. 97 Cost., discende la regola che le Commissioni giudicatrici delle gare per la scelta degli imprenditori ai quali commettere gli appalti pubblici debbano essere composte prevalentemente di persone scelte in virtù della loro qualificazione professionale connessa con l'esigenza della valutazione concorsuale. In sede di gara pubblica per il conferimento di un incarico di progettazione, l'Amministrazione può discostarsi dalla proposta fatta dalla Commissione giudicatrice, purché motivi adeguatamente con riferimento ai presupposti di fatto e ai principi di diritto per i quali ritiene non condivisibile il giudizio della Commissione stessa

Cassazione civile, Sez. I - 14 marzo 1998 n. 2772
Articolo 17 - Codice 17.3
Il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è escluso che esso possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, dovendo ritenersi tale modalità di conclusione limitata ai contratti con ditte commerciali (art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240), e non estensibile al conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto complesse opere di progettazione, in cui è necessaria la definizione degli specifici aspetti del rapporto (tempi, compensi, direttive), anche al fine di rendere possibile l'esercizio dei controlli. Ne consegue l'irrilevanza non solo della deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico, che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, qualora tale deliberazione non si sia tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, ma anche che la delibera sia stata comunicata al professionista incaricato, ove questi non abbia accettato contestualmente, o comunque prima di apprestarsi all'esecuzione.

TAR Pescara - 4 febbraio 1998 n. 175
Articolo 17 - Codice 17.3
Nella comparazione, prevista dall'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., fra gli aspiranti all'incarico di progettazione di un'opera pubblica debbono essere osservati i principi di logicità e parità di trattamento e, pertanto, l'Amministrazione deve applicare i criteri di massima prefissati che, in particolare, non può modificare dopo la visione dei curricula pervenuti.

TAR Bari - 30 gennaio 1998 n. 99
Articolo 17 - Codici 17.3.1 - 21.5
Ai sensi dell'art. 16, co. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nel testo sostituito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, di conversione con modificazioni del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, il progetto preliminare si pone come primo livello di approfondimento di un vero e proprio processo progettuale, articolato attraverso i successivi livelli della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva; pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione indica un concorso di idee per un progetto preliminare di massima relativo ad un'opera pubblica, il bando può legittimamente assumere, quali dati fondamentali del progetto, anche parametri urbanistici diversi da quelli vigenti - il rispetto dei quali assume rilievo solo in sede di progettazione definitiva - siccome riferibili alla ragionevole possibilità di una modifica della normativa urbanistica e/o al rilascio di concessione edilizia in deroga, possibile trattandosi di opera pubblica. Ai sensi degli artt. 26, co. 10 D.L. vo 17 marzo 1995 n. 157 e 21 co. 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., è legittimo il provvedimento col quale l'Amministrazione provvede alla modifica della composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso, eliminando i componenti incompatibili in ragione delle cariche politico amministrative rivestite e sostituendoli con tecnici.

Cassazione penale, Sez. III - 20 gennaio 1998 n. 592
Articolo 17 - Codice 17.1
Il reato di costruzione di opere in cemento armato senza che la progettazione e la direzione dei lavori siano state affidate a tecnici abilitati è configurabile a carico di chiunque commette, dirige o esegue le opere stesse. (Fattispecie relative a ritenuta responsabilità del committente al pari del direttore dei lavori e del costruttore).

TAR Bari - 9 gennaio 1998 n. 1
Articolo 17 - Codice 17.3
E' illegittima la valutazione dei curricula dei concorrenti, in relazione ad un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di progettazione, fatta dalla Giunta comunale, anziché da un'apposita Commissione giudicatrice all'uopo costituita.

TAR Salerno - 5 gennaio 1998 n. 2
Articolo 17 - Codice 17.3
In assenza di un espresso divieto normativo, è illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva di un'opera pubblica di una ditta che abbia predisposto il progetto preliminare dell'opera stessa.


TAR Bari, Sez. II - 18 novembre 1997 n. 529
Articolo 17 - Codice 17.3
E' illegittima la disposizione del bando di gara che prevede che l'aggiudicazione dell'appalto d'importo inferiore alla soglia comunitaria e avente ad oggetto l'affidamento di una progettazione non solo sulla base della valutazione dei curricula dei concorrenti, come prescritto dall'art. 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ma anche del prezzo offerto. Rientra nella competenza del dirigente, e non della Giunta comunale, l'aggiudicazione di una gara d'appalto, purche' si tratti di dirigente diverso da quello che ha presieduto la Commissione di gara.

TAR Napoli, Sez. I - 3 novembre 1997 n. 2499
Articolo 17 - Codici 17.1 - 27.1
Ai sensi dell'art. 17, co. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., e' illegittimo l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori ad un professionista diverso da quello gia' incaricato della redazione del progetto giacche' la priorita' del progettista nella nomina del direttore dei lavori, sancita dal comma 14, ha lo scopo di garantire alla Stazione appaltante un minor onere nella liquidazione dei compensi nonche' di semplificare l'individuazione delle responsabilita' professionali, per cui e' applicabile in ogni caso di progettazione esterna. Ai sensi dell'art. 32 lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142, e' illegittima la deliberazione del Consiglio comunale che conferisce ad un professionista l'incarico di direttore dei lavori, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta comunale.

TAR Genova, Sez. II - 29 ottobre 1997 n. 338
Articolo 17 - Codice 17.3
L'affidamento della redazione di un progetto di restauro conservativo è un procedimento amministrativo governato da regole di diritto pubblico e non una selezione di mercato, dovendosi osservare l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.. La partecipazione ad una procedura concorsuale per l'affidamento della redazione di un progetto di lavori di restauro conservativo da parte di professionisti associati richiede la formalizzazione del vincolo associativo, non essendo sufficiente la presentazione dei curricula di tutti gli associati.

TAR Bari, Sez. I - 27 ottobre 1997 n. 715
Articolo 17 - Codice 17.2
La convenzione avente ad oggetto il conferimento a professionista della redazione di progetti relativi a piani urbanistici si sostanzia in un contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c., a termini del quale il progettista si impegna, dietro il pagamento di un corrispettivo, a prestare l'attività professionale relativa alla predisposizione dei progetti. Il perfezionamento dell'intesa contrattuale, siglato con la stipula della convenzione, segna l'emersione di posizioni qualificabili alla stregua di diritti soggettivi e di obblighi, di talchè le controversie insorgenti, a seguito del recesso della P.A., in uno stadio temporale successivo, nel quale è precluso il dispiegarsi di poteri autoritativi, non possono che essere attratte dalla sfera cognitiva del Giudice ordinario.

TAR Venezia - 21 ottobre 1997 n. 1480
Articolo 17 - Codice 17.3
Il sistema del confronto a coppie, introdotto nelle gare per l'appalto di pubblici lavori, consiste non nella valutazione comparativa di tutti i progetti, al fine di stilare una graduatoria, bensi nel raffronto di due soli progetti per volta, per compararne le qualità onde attribuire a ciascuno un punteggio relativo e non assoluto; pertanto, se si debbono esaminare col metodo del confronto a coppie i progetti A, B, C, ben può essere che A e B si equivalgano, ma nel distinto confronto di C con A e B separatamente, C può risultare due volte migliore di A e tre volte migliore di B, senza che questo infici la parità di qualità tra A e B.

TAR Reggio Calabria - 3 settembre 1997 n. 641
Articolo 17 - Codice 17.3
L'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nello stabilire che il conferimento dell'incarico di progettazione di lavori deve avvenire sulla base dei curricula prodotti dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta dell'Amministrazione, imponendo, in sostanza, una comparazione fra gli aspiranti, che deve effettuarsi nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento; a tal fine, è necessario che siano prefissati appositi criteri di massima.

TAR Torino, Sez. I - 24 luglio 1997 n. 562
Articolo 17 - Codice 17.2.2
La deroga al divieto di costituzione di società per l'esercizio di professioni intellettuali contenuto nell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, introdotta dall'art. 17, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., riguarda unicamente le società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V ed al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile (società tipiche); pertanto, la possibilità dell'affidamento della progettazione di un'opera pubblica a liberi professionisti associati non può prescindere da
una partecipazione personale alla gara da parte dei professionisti stessi, sia pure mediante mandato, in quanto soltanto in tal modo l'offerta fatta da uno dei professionisti a nome degli associati comporta la responsabilità solidale degli associati stessi.

TAR Lazio - 14 luglio 1997 n. 641
Articolo 17 - Codice 17.3
E' illegittimo il provvedimento comunale il quale dispone che gli incarichi tecnici a liberi professionisti siano conferiti, mediante sorteggio e con successivi atti di affidamento, solo a ingegneri e geometri residenti nel territorio comunale.

TAR Bari, Sez. II - 7 luglio 1997 n. 521
Articolo 17 - Codice 17.3.1
E' legittima l'esclusione, in un concorso di idee per la progettazione di uffici pubblici, del concorrente che, in difformità dalle prescrizioni del bando di gara, abbia presentato un numero di tavole di disegno superiore a quello massimo prescritto dal bando.

TAR Firenze, Sez. I - 3 luglio 1997 n. 322
Articoli 17 - 33 - Codici 17.1 - 33.1
Ai sensi della disciplina introdotta con la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., le opere destinate ad attività delle Forze armate o dei Corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti d'istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali e di segretezza, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e, in tali ipotesi, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori nonché le relative procedure; pertanto, le dette opere sono sottratte al regime ordinario in materia di lavori pubblici previsto dalla legge n. 109 del 1994 cit. (e dalla successiva legge di modifica 2 giugno 1995 n. 216), non solo per quanto riguarda le forme di pubblicità, ma anche per quanto concerne lo stesso meccanismo di selezione delle offerte ed i criteri di individuazione dei soggetti idonei all'esecuzione dei lavori.

TAR Perugia - 6 maggio 1997 n. 189
Articolo 17 - Codice 17.5
L'art. 12 bis, quarto comma, della legge 26 aprile 1989 n. 155, nello stabilire che, per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli altri Enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri Enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%, non codifica il principio di inderogabilità dei minimi tariffari, preoccupandosi unicamente di introdurre in capo ai professionisti che svolgono prestazioni in favore dello Stato e degli altri Enti pubblici un freno ai ribassi dei prezzi praticati in ragione della loro attività professionale. La disposizione di carattere restrittivo per i professionisti e garantista per l'Amministrazione introdotta all'art. 4, dodicesimo comma bis, della legge 26 aprile 1989 n. 155, in tema di limiti di diminuzione delle tariffe professionali, si applica anche alle procedure relative all'affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso.

Corte dei conti, Sez. Contr. - 30 aprile 1997 n. 66
Articolo 17 - Codice 17.1
In tema di appalto delle opere pubbliche, in cui le regole della trasparenza e della concorrenzialità non possono subire deroghe di alcun genere, non possono perpetrarsi commistioni tra l'esecutore della progettazione e quello dell'opera, ostando in proposito il principio cardine di separazione tra progettazione ed esecuzione dei lavori sancito sia dal previgente ordinamento e sia dall'attuale della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.(art. 9, primo comma).


Consiglio di Stato - 12 marzo 1997 n. 328
Articolo 17 - Codice 17.1
La convenzione di affidamento stipulata tra una Pubblica amministrazione ed una Società avente ad oggetto l'attività di supporto tecnico per l'istruttoria di progetti nel settore idrico (finanziabili con il concorso comunitario) deve correlare i relativi compensi al grado di avanzamento dell'attività svolta per ogni singolo progetto. La convenzione di affidamento stipulata tra una Pubblica amministrazione ed una Società avente ad oggetto l'attività di supporto tecnico per l'istruttoria di progetti nel settore idrico (finanziabili con il concorso comunitario) deve prevedere all'inizio dell'attività, la preventiva stesura obbligatoria - mediante apposita clausola - del programma operativo (da sottoporre ad approvazione ministeriale) di suddivisione dei progetti rispetto al grado di difficoltà della correlata istruttoria, previa comunicazione, per ciascuno di essi, di generalità e qualificazione professionale del personale addetto. La convenzione di affidamento stipulata tra una Pubblica amministrazione ed una Società avente ad oggetto l'attività di supporto tecnico per l'istruttoria di progetti nel settore idrico finanziabili (con il concorso comunitario) deve prevedere espressamente - in caso di eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione delle prestazioni - l'imposizione di penali a carico della medesima Società.

 
 
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