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Direttiva Appalti pubblici di lavori

 

Direttiva 2004/18/CE

Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
L'Unione europea aggiorna le norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Questa revisione si basa sui principi fondamentali del mercato interno e ha essenzialmente uno scopo di semplificazione, armonizzazione e modernizzazione. Introduce una nuova procedura, il 'dialogo competitivo', e favorisce lo sviluppo delle procedure elettroniche. Il ricorso ai criteri sociali ed ambientali è autorizzato per la selezione degli operatori economici ed è fondato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.

ATTO
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

SINTESI
L'Unione europea aggiorna e semplifica la legislazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Applicabile in un'Unione di 25 Stati membri, questa revisione si è tradotta nella fusione delle quattro direttive europee esistenti in due atti legislativi:

Direttiva 2004/18/CE, detta "classica", per gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Direttiva 2004/17/CE relativa ai "settori speciali" dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

CAMPO D'APPLICAZIONE
Revisione delle soglie.
La direttiva "classica" si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi il cui valore stimato (al netto dell'IVA) è pari o superiore alle seguenti soglie: 154 000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali); 236 000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali; aventi per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e aggiudicati dalle autorità governative centrali; aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi; 923 000 euro per gli appalti pubblici di lavori. Ogni due anni la Commissione verifica le soglie. Il calcolo del loro valore è basato sulla media del valore quotidiano dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo (DSP), media calcolata sul periodo di 24 mesi che si conclude il 31 agosto per una revisione effettiva al 1° gennaio.

Per gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, la Commissione europea pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale i controvalori delle soglie applicabili. Di norma, questi controvalori sono riveduti ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2004.

Appalti esclusi o riservati
Sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva: gli appalti pubblici di cui alla direttiva "settori speciali" e quelli finalizzati a permettere la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni; gli appalti pubblici dichiarati segreti o che toccano gli interessi essenziali di uno Stato; gli appalti pubblici aggiudicati in forza di norme internazionali; gli appalti pubblici che riguardano i seguenti servizi: l'acquisto o la locazione di beni immobili; l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive; i servizi d'arbitrato e di conciliazione; l'acquisto, la vendita, il trasferimento di strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro; i servizi forniti da banche centrali; i contratti di lavoro; i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; gli appalti pubblici di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo; le concessioni di servizi. Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili.

NORME COMUNI A TUTTI GLI APPALTI PUBBLICI

Criteri di aggiudicazione degli appalti.
I criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per l'attribuzione degli appalti pubblici sono: o esclusivamente il prezzo più basso; o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna, il termine d'esecuzione. L'amministrazione aggiudicatrice deve precisare la ponderazione relativa di ogni criterio.

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza.

Gli appalti pubblici i cui importi superano le soglie della direttiva sono soggetti a un obbligo d'informazione e di trasparenza nel corso della procedura. Quest'obbligo si traduce in particolare nella pubblicazione di avvisi d'informazione redatti secondo i modelli predisposti dalla Commissione. Si distinguono: l'avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione (non obbligatorio); l'avviso di preinformazione (non obbligatorio). Dopo avere inviato l'avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica essa stessa questo avviso sul suo "profilo di committente" o lo invia all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE). Questa pubblicazione è obbligatoria solo se l'amministrazione aggiudicatrice intende ridurre i termini di ricezione delle offerte; il bando di gara o di concorso (obbligatorio). L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare essa stessa il bando a livello nazionale e deve inviarlo all'UPUCE. La pubblicazione da parte dell'UPUCE è gratuita. Il bando di gara è pubblicato per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione, una sintesi è pubblicata nelle altre lingue ufficiali; l'avviso relativo agli appalti aggiudicati e ai risultati di un concorso (obbligatorio). Gli avvisi inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici alla Commissione possono essere trasmessi con mezzi tradizionali o elettronici. Modelli di formulari e precisazioni sulle modalità di trasmissione sono accessibili sul sistema d'informazione per gli appalti pubblici.

Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto, anche in caso di rinuncia. Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale dettagliato e, su richiesta della parte interessata, comunica quanto prima possibile: ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua candidatura; ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente * cui è stato aggiudicato l'appalto. Gli scambi e l'archiviazione di informazioni devono essere realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza. L'amministrazione aggiudicatrice prende visione del contenuto delle offerte soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione. Gli strumenti di comunicazione per via elettronica, che devono essere di carattere non discriminatorio, permettono di accelerare le procedure. I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte devono in particolare permettere l'utilizzo della firma elettronica, garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati e consentire l'individuazione di eventuali frodi.

Le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di una fornitura o di un servizio in modo che questi rispondano all'uso al quale sono destinati. Figurano nei documenti dell'appalto (bando di gara, capitolato d'oneri o documenti complementari) e non devono creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Tra queste caratteristiche rientrano la prestazione ambientale, la concezione, la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, la garanzia della qualità, i metodi di produzione. Per gli appalti pubblici di lavori, riguardano anche le condizioni di collaudo, ispezione e accettazione nonché le tecniche di costruzione.

Nel formulare le specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle norme internazionali. Le specifiche possono anche essere definite in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, in particolare nel settore ambientale (esempio: ecoetichettatura europea). Un'offerta deve essere considerata valida se l'offerente può dimostrare che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Può costituire un mezzo di prova appropriato una documentazione tecnica o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (laboratori, organismi d'ispezione e di certificazione).

Di norma le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o un procedimento particolari né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a una produzione specifici.

Disposizioni contro la frode e la corruzione

La normativa europea sugli appalti pubblici subordina la partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici all'accertamento della loro idoneità, effettuato in base a criteri relativi alla capacità economica e finanziaria e alle conoscenze o capacità professionali e tecniche. I criteri di selezione costituiscono anche uno strumento efficace di lotta contro la frode e la corruzione. Sono infatti esclusi dagli appalti pubblici gli operatori economici condannati per partecipazione a un'organizzazione criminale o per corruzione, frode e riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli offerenti di fornire i documenti attestanti la loro moralità professionale e/o la loro situazione economica e, in caso di dubbio, per ottenere queste informazioni possono rivolgersi alle autorità nazionali competenti o a quelle di un altro Stato membro. Può essere escluso dalla partecipazione a un appalto ogni operatore economico che: si trovi in stato di (o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di) fallimento, liquidazione, cessazione d'attività, amministrazione controllata; sia stato condannato per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
abbia commesso gravi mancanze professionali (esempio: false dichiarazioni); non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse. I mezzi di comunicazione elettronici e tradizionali posti su un piede di parità

Per quanto riguarda gli scambi di informazioni, la nuova direttiva pone i mezzi elettronici e quelli tradizionali su un piede di parità, lasciando alle parti interessate la scelta dei mezzi di comunicazione da utilizzare. Il ricorso ai mezzi elettronici permette all'amministrazione aggiudicatrice di sveltire la procedura: qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica, i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni; cumulabile con la riduzione precedente, un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette è possibile qualora la documentazione relativa all'appalto sia disponibile su Internet. È introdotta una nuova modalità d'acquisto: il sistema dinamico di acquisizione, per il quale vengono utilizzati esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici.

Le aste elettroniche

Per attribuire un appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche, tranne che per gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori. L'asta elettronica riguarda: unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso; oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il capitolato d'oneri contiene le seguenti informazioni: gli elementi quantificabili (espressi in cifre o percentuali) oggetto dell'asta e gli scarti minimi richiesti per il rilancio; lo svolgimento dell'asta e le specifiche tecniche di collegamento. Prima di procedere all'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione delle offerte. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente e per via elettronica a partecipare all'asta. L'invito precisa la data e l'ora d'inizio dell'asta ed eventualmente il numero di fasi. Riporta inoltre la formula matematica, integrante la ponderazione dei criteri d'attribuzione, che determinerà le riclassificazioni automatiche. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, tutti i partecipanti conoscono la propria classificazione rispetto agli altri offerenti, di cui ignorano l'identità. L'asta elettronica si conclude o a una data e a un'ora preventivamente fissate, o quando è trascorso un determinato termine dalla presentazione dell'ultima offerta, o quando il numero di fasi dell'asta è stato raggiunto.

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Esistono varie procedure di aggiudicazione di appalti pubblici: la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata, il dialogo competitivo.

La procedura aperta

La procedura aperta è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. In caso di pubblicazione di un avviso di preinformazione, questo termine può essere ridotto a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.

La procedura ristretta
La procedura ristretta è una procedura a cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano in seguito, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati a presentare la loro offerta. I candidati devono essere almeno cinque. Il termine per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di invio dell'invito. In caso di pubblicazione di un avviso di preinformazione, questo termine può essere ridotto a
36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni. Eccezionalmente, in caso d'urgenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine di ricezione non inferiore a 15 giorni (10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica) per le domande di partecipazione e a 10 giorni per le offerte.

La procedura negoziata
La procedura negoziata è una procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. La procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara è giustificata nei seguenti casi: in caso di offerte irregolari presentate in esito ad un'altra procedura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; in casi eccezionali, qualora si tratti di appalti la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare dei prezzi; nel settore dei servizi, per prestazioni di natura intellettuale che non permettano l'aggiudicazione dell'appalto secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta; per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca o di sperimentazione. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara è giustificata nei seguenti casi: per qualsiasi tipo di appalto: qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta; qualora l'appalto, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; in caso di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili; per gli appalti di forniture: qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo; nel caso di consegne complementari, per un periodo massimo di tre anni, qualora il cambiamento del fornitore originario obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti; per le forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un operatore economico che cessa la sua attività o è in liquidazione giudiziaria; per gli appalti di servizi, qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso; per gli appalti di lavori e di servizi: nel limite del 50% dell'importo dell'appalto iniziale, per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, per un periodo massimo di tre anni. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando. In caso di urgenza le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni (10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica). Le amministrazioni aggiudicatrici invitano, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati (almeno tre) a negoziare. L'invito comprende tutti i documenti relativi all'appalto e precisa il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte, nonché la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto.

Una nuova procedura: il dialogo competitivo
Un'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura del dialogo competitivo nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora non sia in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le sue esigenze o di valutare le soluzioni tecniche e/o giuridico-finanziarie offerte dal mercato. Tale situazione può verificarsi, in particolare, per i grandi progetti di infrastrutture. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di gara che precisa i criteri di attribuzione dell'appalto. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni. L'amministrazione aggiudicatrice invita in seguito, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati (almeno tre) a partecipare al dialogo, che può svolgersi in più fasi e prosegue fino alla definizione delle soluzioni (tecniche e/o economico-giuridiche). L'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti i candidati e la riservatezza delle informazioni. A conclusione del dialogo, i partecipanti presentano la loro offerta finale, che possono poi precisare, ma senza modificare gli elementi fondamentali dell'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando e sceglie l'offerta economicamente più vantaggiosa.

LE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Le concessioni di lavori pubblici il cui valore è superiore a 6.242.000 euro sono soggette a norme specifiche. Queste norme non si applicano: agli appalti pubblici di lavori che riguardano la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni; agli appalti pubblici dichiarati segreti o aggiudicati in base a norme internazionali; agli appalti pubblici di lavori oggetto della direttiva "settori speciali". L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di informazione. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di 52 giorni dalla data di spedizione del bando, meno sette giorni se il bando è trasmesso per via elettronica. Il concessionario rispetta le disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e quelle in materia di pubblicità per gli appalti aggiudicati a terzi, tranne in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione e le imprese ad esse collegate. Un'impresa è collegata a un concessionario quando l'una può esercitare o è soggetta a un'influenza dominante nei confronti dell'altro per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle regole di funzionamento dell'impresa.

I CONCORSI NEL SETTORE DEI SERVIZI
La partecipazione a un concorso non può essere limitata al territorio (o a una sua parte) di un solo Stato membro o per il fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. Possono indire concorsi per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e concorsi che prevedono premi di partecipazione: le autorità governative centrali a partire da una soglia di 154 000 euro; le altre amministrazioni aggiudicatrici a partire da una soglia di 236 000 euro; tutte le amministrazioni aggiudicatrici a partire da una soglia di 236 000 euro quando i concorsi hanno per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di concorso redatto secondo le norme delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli scambi e l'archiviazione di informazioni devono essere realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza. L'amministrazione aggiudicatrice prende visione del contenuto dei progetti soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione. I criteri di selezione dei concorrenti sono chiari e non discriminatori e devono comunque garantire un'effettiva concorrenza. La commissione giudicatrice è composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipati a un concorso è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni ed esamina i progetti presentati sulla base dei criteri specificati nel bando. L'anonimato dei partecipanti è rispettato fino alla decisione finale.

DISPOSIZIONI FINALI
Per assicurare l'applicazione della direttiva, gli Stati membri possono designare o istituire un'agenzia indipendente. Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto statistico degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori. Il prospetto statistico precisa in particolare il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolando tali dati in base alla procedura d'aggiudicazione e alla nazionalità degli operatori economici aggiudicatari. La Commissione europea è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici. La direttiva 2004/18/CE abroga, con effetto al 31 gennaio 2006, la direttiva 93/36/CE sugli appalti pubblici di forniture, la direttiva 92/50/CE sugli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/37/CE sugli appalti pubblici di lavori.
Contesto
Gli appalti pubblici rappresentano più del 16% del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea. L'azione dell'Unione mira a creare uno spazio europeo degli appalti pubblici nel quadro del mercato interno. Si basa sui principi fondamentali sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea: parità di trattamento, concorrenza trasparente e non discriminatoria, riconoscimento reciproco, lotta contro la frode e la corruzione.
Termini chiave dell'atto
Appalto pubblico: contratto a carattere oneroso stipulato per iscritto tra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Concessione (di lavori e di servizi): contratto che differisce da un appalto pubblico per il fatto che la remunerazione dell'operatore economico consiste unicamente o nel diritto di gestire l'opera o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Amministrazioni aggiudicatrici: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico (e le loro associazioni) che hanno la facoltà di aggiudicare appalti pubblici.
Operatore economico: un imprenditore, un fornitore o un prestatore di servizi.
 
RIFERIMENTI
Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale Direttiva 2004/18/CE (adozione: codecisione COD/2000/115)  30.04.2004  31.01.2006  L 134 del 30.4.2004 

ATTI CONNESSI
Controvalori delle soglie previste dalle direttive sugli appalti pubblici applicabili dal 1° gennaio 2004 (Gazzetta ufficiale C 95 del 20.04.2004)

Valori delle soglie applicabili a partire dal 1° gennaio 2004 nel settore degli appalti pubblici (Gazzetta ufficiale C 51 del 26.02.2004)

 
 
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