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Nuova legge quadro sui lavori pubblici

 

Legge 1998/415

OPERE PUBBLICHE
Legge 18 novembre 1998, n. 415 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 284). - Modifiche alla l. 11 febbraio 1994, n. 109,
e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.

Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Sostituisce la lett. b), comma 2 dell'art. 2, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(3) Sostituisce i commi 3 e 4 e aggiunge il comma 4-bis all'art. 2, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(4) Sostituisce i commi 5 e 5-bis all'art. 2, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(5) Modifica la lett. a), comma 6 dell'art. 2, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 2
Qualificazione.
1. (Omissis) (1).
2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (3).
5. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Abroga il comma 5 dell'art. 8, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(3) Modifica il comma 9 dell'art. 8, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(4) Aggiunge i commi da 11-bis a 11-sexies all'art. 8, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 3
Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.
9. (Omissis) (8).
(1) Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 10, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Premette il comma 01 all'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(3) Modifica la lett. b), comma 1 dell'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(4) Sostituisce il n. 1 della lett. b) del comma 1 dell'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(5) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(7) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(8) Aggiunge i commi 5-ter e 5-quater all'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 4
Programmazione dei lavori pubblici.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Sostituisce l'art. 14, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva la lett. b) dell'art. 32, comma 2, l. 8 giugno 1990, n. 142.
(3) Sostituisce i commi quarto e quinto dell'art. 1, l. 3 gennaio 1978, n. 1.
Articolo 5
Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 6
Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14bis, della legge n. 109 del 1994, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 17, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Sostituisce i commi da 1 a 8 dell'art. 17, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(3) Aggiunge un periodo al comma 9 dell'art. 17, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(4) Sostituisce i commi 11 e 12 e aggiunge il comma 12-bis all'art. 17, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(5) Sostituisce i commi 13 e 14 dell'art. 17, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(6) Aggiunge i commi da 14-bis a 14-septies all'art. 17, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 7
Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici.
1. (Omissis) (1).
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
(1) Sostituisce i commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 21, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 8
Licitazione privata.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 23, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 23, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 9
Ulteriori modifiche alla legge n. 109 del 1994.
1. (Omissis) (1).
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 del 1994 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (3).
5. (Omissis) (4).
6. (Omissis) (5).
7. (Omissis) (6).
8. (Omissis) (7).
9. (Omissis) (8).
10. (Omissis) (9).
11. (Omissis) (10).
12. (Omissis) (11).
13. (Omissis) (12).
14. (Omissis) (13).
15. (Omissis) (14).
16. (Omissis) (15).
17. (Omissis) (16).
18. (Omissis) (17).
19. (Omissis) (18).
20. (Omissis) (19).
21. (Omissis) (20).
22. (Omissis) (21).
23. (Omissis) (22).
24. (Omissis) (23).
26. (Omissis) (24).
27. (Omissis) (25).
28. (Omissis) (26).
29. (Omissis) (27).
30. (Omissis) (28).
31. (Omissis) (29).
32. (Omissis) (30).
33. (Omissis) (31).
34. (Omissis) (32).
35. (Omissis) (33).
36. (Omissis) (34).
37. (Omissis) (35).
38. (Omissis) (36).
39. (Omissis) (37).
40. (Omissis) (38).
41. (Omissis) (39).
42. (Omissis) (40).
43. (Omissis) (41).
44. (Omissis) (42).
45. (Omissis) (43).
46. (Omissis) (44).
47. (Omissis) (45).
48. (Omissis) (46).
49. (Omissis) (47).
50. (Omissis) (48).
51. (Omissis) (49).
52. (Omissis) (50).
53. (Omissis) (51).
54. (Omissis) (52).
55. (Omissis) (53).
56. (Omissis) (54).
57. (Omissis) (55).
58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109 del 1994, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. (Omissis) (56).
61. (Omissis) (57).
62. (Omissis) (58).
63. (Omissis) (59).
64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
65. (Omissis) (60).
66. (Omissis) (61).
67. (Omissis) (62).
68. (Omissis) (63).
69. (Omissis) (64).
70. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (65);
b) (Omissis) (65).
71. (Omissis) (66).
72. (Omissis) (67).
73. (Omissis) (68).
74. (Omissis) (69).
75. (Omissis) (70).
76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 del 1994 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 1, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(2) Modifica il comma 4 dell'art. 3, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(3) Modifica il comma 5 dell'art. 3, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(4) Modifica la lett. h), comma 6 dell'art. 3, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(5) Modifica il comma 7-bis dell'art. 3, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(6) Modifica il comma 5 dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(7) Modifica il comma 6 dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(8) Aggiunge due periodi al comma 7 dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(9) Sostituisce il comma 10 e aggiunge i commi da 10-bis a 10-quinquies all'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(10) Sostituisce il comma 14 dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(11) Modifica la lett. c), comma 16 dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(12) Aggiunge il comma 16-bis all'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(13) Modifica il comma 17 dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(14) Sostituisce la rubrica dell'art. 5, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(15) Abroga il comma 3 dell'art. 5, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(16) Sostituisce il comma 5-bis all'art. 5, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(17) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 5, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(18) Modifica il comma 1 dell'art. 9, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(19) Modifica il comma 2 dell'art. 9, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(20) Modifica il comma 1 dell'art. 11, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(21) Modifica il comma 1 dell'art. 12, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(22) Modifica il comma 4 dell'art. 13, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(23) Sostituisce il comma 5 e aggiunge il comma 5-bis all'art. 13, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(24) Modifica il comma 2 dell'art. 16, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(25) Modifica il comma 5 dell'art. 16, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(26) Modifica il comma 7 dell'art. 16, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(27) Modifica il comma 2-bis dell'art. 18, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(28) Aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 18, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(29) Modifica il comma 3 dell'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(30) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(31) Modifica il comma 5 dell'art. 19, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(32) Modifica il comma 2 dell'art. 20, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(33) Modifica il comma 4 dell'art. 20, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(34) Modifica le lett. a) e b), comma 1 dell'art. 24, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(35) Modifica la lett. b), comma 1 dell'art. 24, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(36) Modifica il comma 5 dell'art. 24, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(37) Modifica il comma 6 dell'art. 24, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(38) Abroga il comma 8 dell'art. 24, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(39) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 25, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(40) Modifica il comma 3 dell'art. 25, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(41) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 25, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(42) Sostituisce il comma 1 dell'art. 26, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(43) Modifica l'alinea del comma 2 dell'art. 27, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(44) Modifica la lett. b), comma 2 dell'art. 27, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(45) Modifica il comma 1 dell'art. 28, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(46) Aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 28, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(47) Sostituisce il comma 9 dell'art. 28, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(48) Modifica la lett. f), comma 1 dell'art. 29, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(49) Aggiunge la lettera f-bis) e f-ter) al comma 1 dell'art. 29, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(50) Modifica il comma 1 dell'art. 30, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(51) Sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'art. 30, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(52) Sostituisce il secondo periodo e sopprime l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 30, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(53) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 30, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(54) Sostituisce il comma 6 dell'art. 30, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(55) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 30, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(56) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 31, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(57) Sostituisce i commi 2 e 3 e aggiunge il comma 2-bis all'art. 31, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(58) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 31, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(59) Sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 17, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(60) Sostituisce il n. 1) del comma 3 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(61) Sostituisce i nn. 2) e 3) del comma 3 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(62) Abroga il comma 3-ter dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(63) Abroga il comma 5 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(64) Modifica il comma 9 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(65) Modifica il comma 11 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(66) Sostituisce il comma 12 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(67) Modifica il comma 13 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(68) Abroga il comma 4 dell'art. 34, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(69) Sostituisce l'art. 38, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
(70) Modifica il comma 3 dell'art. 3, d.lg. 17 marzo 1995, n. 157.
Articolo 10
Definizione delle controversie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 32, l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 11
Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. da 37-bis a 37-nonies alla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Articolo 12
Efficacia di disposizioni della legge n. 109.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 9 dell'art. 1, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.

 
 
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