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Opere del Ministero Attività produttive

 

DM. 2003/108

Ministero delle attività produttive
Decreto 20 marzo 2003, n. 108

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione delle opere o lavori appaltati dal Ministero delle attività produttive.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 18, comma 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la ripartizione tra il personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione, di una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;
Considerato che il citato articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevede altresì che la ripartizione dell'incentivo a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione sia effettuata con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 26 marzo 2002 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero delle attività produttive in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione degli incentivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2456 del 12 febbraio 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Gli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, inerenti la progettazione dei lavori, sono riferiti ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara o di trattativa dei lavori da realizzare, e' stabilita dal presente regolamento in base alle classi di spesa definite agli articoli 3, 4 e 5.

 Art. 2.
1. Il personale destinatario del compenso e' individuato, tenuto conto dell'esigenza della migliore utilizzazione delle professionalità presenti tra il personale del Ministero e del criterio della rotazione degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, in base all'accordo sindacale richiamato nelle premesse e nel rispetto delle quote massime stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 3.
1. Per progetti d'importo fino a 200.000,00 euro l'incentivo e' attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 4.
1. Per progetti d'importo compreso tra euro 200.000,01 ed euro 1.000.000,00 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione ovvero personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 5.
1. Per progetti d'importo superiore a 1.000.000,00 euro il fondo e' attribuito in ragione del 1,2%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 6.
1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.
2. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.
3. L'incentivo per la redazione del progetto non e' conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.
4. La quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti per la scarsa complessità dell'opera da realizzare, o in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; a tal fine la percentuale dell'incentivo che non viene assegnata non può' essere inferiore al cinque per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 degli articoli 3, 4 e 5.
5. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109/1994.

 Art. 7.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato effettuato alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2003

 
 
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