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Parcheggio in condominio

Parcheggio in condominio

SENTENZA di cassazione
sul ricorso proposto da:
_____ _____, _____ _____ _____, _____ elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MANFREDONIA Massimo, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
_____ DEL _____ SRL, in persona dell'Amm.re Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA _____ _____ 19, presso lo studio dell'avvocato RIITANO Bruno, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
_____ _____;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1546/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato MANFREDONIA Massimo, difensore di ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RIITANO Bruno, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del 1 motivo del ricorso e per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.8.1996 la S.r.l. _____ del _____ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma _____ _____, _____ _____, _____ _____, ed _____ _____ _____ per sentir dichiarare la nullità, od in subordine ottenere l'annullamento, della delibera assembleare approvata il 4.7.1996 e del regolamento di condominio redatto ed approvato in tale sede, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto di "causa petendi", stante la assoluta genericità degli elementi di diritto posti a base della domanda, e nel merito contestavano la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 5.3.98, dichiarava nullo l'atto di citazione e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello la S.r.l. _____ del _____, eccependo che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la domanda attrice generica e non sorretta da ragioni in fatto ed in diritto, e chiedendone l'accoglimento.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando le asserzioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 10.5.2000, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava la nullità del regolamento di condominio delle porzioni immobiliari site in Roma, alla Via Indonesia n. 70 e della relativa delibera assembleare in data 4.7.1996, che lo aveva adottato, relativamente alle disposizioni di cui all'art. 2, 2^ comma, all'art. 4. 1^ comma, e a quelle connesse con tali disposizioni, norme concernenti l'uso delle zone di parcheggio e delle vie carrabili di accesso ai garages e al portone di ingresso con assegnazione di posti, nonché l'obbligo per ciascun condomino di provvedere alla gestione ordinaria per un trimestre di ciascun anno solare.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione _____ _____, _____ _____ _____ in _____ e _____ _____, affidato a due motivi di impugnazione, illustrati con memoria.
Ha resistito la S.r.l. _____ de _____ con controricorso. Con provvedimento adottato all'udienza del 9.12.2003 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di _____ _____, che aveva partecipato al giudizio di appello; integrazione avvenuta ritualmente con atto notificato il 12.2.2004 ad _____ _____, che tuttavia non ha svolto difese nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 164 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello erroneamente riformato la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda dell'attrice _____ del _____, dichiarando la nullità della citazione per violazione dell'art. 164, 4^ comma, c.p.c. che prevede che la citazione è nulla se sono omesse o risultano assolutamente incerte la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Deducono i ricorrenti che essi con la comparsa di costituzione e risposta avevano subito eccepito la nullità della citazione, la quale apoditticamente affermava che il regolamento approvato dall'assemblea in data 4 luglio 1996 derogava alle vigenti norme in tema di condominio, ma ometteva di indicare gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, limitandosi gli attori all'udienza successiva del 3.3.1997 a dedurre il contrasto del regolamento impugnato con il principio dell'indivisibilità delle parti comuni, senza però precisare quali parti del regolamento avrebbero integrato il detto contrasto; che soltanto con l'atto di appello gli attori avevano specificato l'esatta censura mossa al regolamento impugnato, con palese violazione anche dell'art. 345 c.p.c..
Il motivo è infondato e va respinto.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, affermata dal Tribunale, non è stata condivisa dalla Corte di merito, la quale a pagg. 5 e 6 della sua sentenza ha correttamente affermato che, "esaminando il contenuto della domanda introduttiva del giudizio e le precisazioni fornite dalla parte istante all'udienza del 3.3.1997, non può sostenersi che essa sia talmente lacunosa da non consentire la individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda"; che il petitum della domanda era individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, con riguardo anche alla parte espositiva, per cui nel caso in esame era agevole interpretare le censure mosse al regolamento di condominio, di cui si chiedeva dichiararsi la nullità in base a precise e motivate contestazioni.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 4880/1983, n. 188/1996, n. 3911/2001, n. 3269/1995, n. 6512/1983) che per aversi nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda è necessario che il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi questa che non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenerne le conclusioni, ma anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al Giudice di merito e non censurabile in Cassazione se congruamente e correttamente motivata, come è avvenuto nel caso in esame; che la parte non può indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda, essendo riservato al Giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento o il rigetto della domanda stessa, lasciando immutati i presupposti di fatto posti a sostegno del petitum.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1119, 1136 e 1138 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello ritenuto illegittimo il regolamento i condominiale approvato a maggioranza: annullandolo, sulla premessa che la cosiddetta "turnazione" o rotazione dei parcheggi nel cortile dell'edificio potesse essere deliberata ex art. 1138 cod. civ. solo all'unanimità, perché con la delibera del 4.7.1996 veniva adottato un regolamento di condominio che nell'art. 2 comportava una menomazione dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni, con l'effetto di una sostanziale illegittima divisione delle parti comuni stesse.
Deducono i ricorrenti che, invece, era sufficiente l'approvazione a maggioranza sull'uso turnario dei posti macchina nel cortile, trattandosi di disposizione volta a disciplinare l'uso delle cose comuni nell'unico modo possibile, essendo tre i posti auto e quattro i condomini.
Il motivo è fondato e va accolto.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. 2084/1992, n. 9649/1998, n. 1057/1999 e n. 4601/1981) che il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine; che, pertanto, la disciplina turnaria; dei posti macchina, lungi dal comportare l'esclusione di un condomino dall'uso del bene comune, - come ritiene la sentenza impugnata, - è adottata per disciplinare l'uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile; nell'uniformità di trattamento e secondo le circostanze;
che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame; che l'assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ, la specifica destinazione dei posti auto disponibili, per assicurare ai condomini il migliore godimento e la migliore utilizzazione dei detti posti auto, senza che ne derivi una violazione del principio del godimento paritario per l'impossibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, in quanto il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i compartecipi della comunione, che resta affidato alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza.
Respinto il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata in riferimento al secondo motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto enunciati nella motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005

 

 
 
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