Ripartizione delle spese
Sentenza di cassazione
SENTENZA sul ricorso proposto da: _____ _____ _____, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DELLA GANGIA 1, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, difesa dall'avvocato COLELLA EUGENIO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COND _____ 102 _____, in persona dell'Amm.re pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 772/2001 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/03/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2005 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha per rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6 luglio 2000 il Tribunale di _____ rigettò l'opposizione proposta da _____ _____ _____, condomina dell'edificio sito in _____, _____ 102, contro il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento al Condominio della somma di 6.426.000 lire, quota della spesa sostenuta dal Condominio per effettuare lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio, ad essa addebitata dal piano di ripartizione approvato con deliberazione assembleare condominiale del 4 febbraio 1993. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha rigettato il suo appello. Ha in particolare affermato la legittimazione dell'amministratore condominiale a chiedere l'ingiunzione opposta, anche se relativa ad oneri condominiali dovuti per spesa straordinaria; che la detta deliberazione assembleare condominiale è prova, essa sola, dell'esistenza del credito del condominio; e che l'opponente non ne aveva contestato tempestivamente la validità, essendo decorso il termine per impugnarla previsto dall'art. 1137 del codice civile, configurandosi i vizi allegati come motivi di annullabilità, non anche di nullità. _____ _____ _____ chiede la cassazione di tale sentenza per tre motivi. Il Condominio resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE i Con il primo motivo del suo ricorso _____ _____ _____ censura la sentenza impugnata per aver affermato la deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione della ripartizione della spesa è della esistenza del suo debito, e denunzia violazione dell'art. 115 del codice civile. La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, e di cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. da ultimo la sentenza di questa Corte n. 2387 del 2003). Con il secondo motivo del suo ricorso _____ _____ _____ censura la sentenza impugnata per non aver preso in esame i vizi da lei denunziati della anzidetta deliberazione, e che a suo dire ne determinano la nullità, e non la semplice annullabilità; e denunzia violazione degli art. 2379, 1422, 1137, 2377 del codice civile. La censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato (sentenza n. 4806 del 2005), risolvendo un contrasto giurisprudenziale in conformità dell'orientamento in tempi recenti prevalente, che le deliberazioni delle assemblee condominiali sono mille se prive degli elementi essenziali, se il loro oggetto è impossibile o illecito, ovvero non rientra nella competenza dell'assemblea, e se incidono sui diritti individuali dei singoli condomini relativi alle cose o ai servizi comuni, o alle loro proprietà esclusive; e che sono invece annullabili le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale (come sarebbe avvenuto nel caso di specie), o affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, e regolamentari. Con la deliberazione del 4 febbraio 1993 l'assemblea condominiale dell'edificio sito in _____, _____ 102 si limitata a ripartire (ed implicitamente ad approvare, all'evidenza) la spesa necessaria per la sua manutenzione straordinaria; ed allora è da escludersi che tale deliberazione abbia avuto un oggetto impossibilite o illicito, che abbia inciso sui diritti dei singoli condomini sulle cose o i servizi comuni o sulle loro proprietà esclusive, e che l'assemblea non fosse competente ad adottarla. Con il terzo motivo del suo ricorso _____ _____ _____ censura la sentenza impugnata per aver affermato che l'amministratore del condominio era legittimato a chiedere il decreto ingiuntivo contro il quale ha proposto opposizione, pur essendo gli oneri condominiali a lei addebitati relativi a spese straordinarie; e denunzia violazione dell'art. 1131, 1135, 1136 del codice civile, nonché dell'art. 63 disp. att. c.p.c.. La censura e infondata. Questa Corte ha sempre affermato (cfr. tra le tante, tutte conformi, le sentenze n. 2452-1994 e n. 10427-2000) che l'amministratore di un condominio è legittimato ad agire, e a chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall'art. 63 disp. att. c.p.c., centro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, volta che l'assemblea abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall'assemblea condominiale; e poiché la fonte di tale potere è la approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v'è ragione di distinguere tra oneri condominiali relativi a spese ordinarie e spese straordinarie. Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2005
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