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Innovazioni nel condominio

Art. 1120 Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell`art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all`uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni .
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell`edificio inservibili all`uso o al godimento anche di un solo condomino.

Sentenza di Cassazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
 __________  __________, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, difeso dall'avvocato CAPPELLO ARMANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
 __________  __________, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 129, presso lo studio dell'avvocato GRANATA GIOV __________, che la difende unitamente agli avvocati DEL VECCHIO ALESSIO, VINCENZO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 665/2001 della Corte d'Appello di  __________, depositata il 08/03/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13/11/1993 Vincenzo  __________, premesso di essere proprietario di un appartamento sito al primo piano di un edificio in  __________, Via Battistessa, esponeva che  __________  __________, proprietaria di un appartamento a pianterreno con antistante corte, aveva recentemente realizzato su tale corte un manufatto addossato al muro perimetrale dello stabile in violazione delle norme urbanistiche in tema di distacchi, e che tale costruzione alterava l'aspetto architettonico dell'edificio condannaominiale.
Ciò premesso il  __________ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di  __________ la  __________ chiedendone la condanna __________ alla demolizione del suddetto manufatto con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni; chiedeva inoltre dichiararsi la sua comproprietà di una cisterna ed il riconoscimento della servita di cui all'atto Gazzella del 12/02/1993. Si costituiva in giudizio la  __________ chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, chiedendo dichiararsi l'usucapione della proprietà esclusiva della cisterna. Con sentenza non definitiva del 25/07/1997 il Tribunale di  __________, in parziale accoglimento delle domande del  __________, condanna __________va la  __________ ad abbattere il menzionato manufatto in quanto lesivo del decoro architettonico dell'edificio condannaominiale rigettando nel resto la domanda attrice e disponendo per il prosieguo del giudizio per le altre domande formulate dalle parti.
Proposto gravame da parte della  __________ cui resisteva il  __________ proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di  __________ con sentenza dell'08/03/2001 rigettava entrambi gli appelli. La Corte territoriale rilevava, per quanto ancora interessa in questa sede, sulla scorta della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado e dei rilievi grafici e fotografici ad essa allegati, che il manufatto realizzato al piano terra in aderenza al muro perimetrale del fabbricato condannaominiale risultava posizionato al di sotto degli archi del porticato costituenti gli elementi portanti oltre che architettonici della sovrastante balconata del primo piano;
orbene tale costruzione interrompeva l'armonia dello stile architettonico del fabbricato in maniera evidente e rilevante; ne' in senso contrario poteva avere influenza la deduzione della  __________ di aver realizzato il manufatto in questione su suolo di sua esclusiva proprietà, poiché tale costruzione era in aderenza alla facciata condannaominiale ed aveva determinato la completa scomparsa dell'elemento architettonico del porticato a piano terra che sorreggeva i sovrastanti balconi, essendo del tutto inglobato nel nuovo manufatto del piano terra.
Per la cassazione di tale sentenza la  __________ ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui  __________ Maria Letizia  __________ quale erede di Vincenzo  __________ ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il manufatto realizzato dall'esponente integra una innovazione vietata al condannaomino e viola il decoro architettonico del fabbricato tutelato dall'art. 1120 c.c..
La  __________ deduce l'inapplicabilità di tale disposizione nei rapporti di vicinato come nella fattispecie, atteso che il contestato manufatto era stato realizzato su fondo estraneo al fabbricato condannaominiale, a nulla rilevando che l'esponente fosse anche condannaomina dell'edificio confinante; la  __________ quindi evidenzia l'erroneità dell'assunto del Giudice di Appello che, pur avendo affermato che la costruzione per cui è causa non era in appoggio al muro dello stabile condannaominiale ma in aderenza ad esso, ha accertato un pregiudizio architettonico per tale fabbricato, non considerando che l'art. 1120 c.c. non è applicabile alle costruzioni in aderenza ma soltanto a quelle in appoggio.
La  __________ inoltre nega comunque la sussistenza di una lesione del decoro architettonico del suddetto edificio condannaominiale per effetto della realizzazione del manufatto per cui è causa, trattandosi di fabbricato non confinante con la via pubblica - dalla quale era diviso dalla proprietà esclusiva della esponente - e dunque non visibile da alcuno, fatta eccezione per la medesima ricorrente;
d'altra parte l'immobile condannaominiale, consistente in un semplice cubo con balconi, non presentava alcuna caratteristica architettonica di pregio con conseguente esclusione di qualsiasi tutela al riguardo. La censura è infondata.
Il Giudice di Appello, all'esito dell'esame della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata e delle fotografie ad essa allegate, ha rilevato che la  __________, proprietaria di un appartamento al piano terra dell'edificio sito in  __________, Via Battistessa con antistante corte, aveva realizzato nella corte medesima una costruzione in aderenza al muro perimetrale del fabbricato condannaominiale al di sotto dei grossi archi del porticato costituenti gli elementi portanti oltre che architettonici della sovrastante balconata del primo piano. Pertanto la Corte territoriale ha accertato che tale manufatto era stato costruito al piano terra nell'ambito del suddetto stabile condannaominiale e non su un'area confinante con quest'ultimo pure oggetto di proprietà della  __________; sotto tale profilo, quindi, la censura della ricorrente, tendente a dedurre una prospettazione in fatto diversa da quella offerta dal Giudice di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici, è inammissibile, cosicché devono essere disattese le considerazioni conseguenti in ordine alla pretesa inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 1120 c.c.. Ciò premesso, deve poi osservarsi che il Giudice di Appello ha ritenuto che la costruzione realizzata dalla  __________ ha stravolto completamente lo stile architettonico dell'edificio condannaominiale, caratterizzato da grossi archi esterni del porticato che costituivano i supporti per i balconi del primo piano dell'edificio, posto che tale porticato al piano terra, nella facciata del fabbricato corrispondente al lato dove era stata realizzata la costruzione da parte dell'attuale ricorrente, era completamente scomparso essendo del tutto inglobato nel nuovo manufatto del piano terra. Orbene tale valutazione da parte della Corte territoriale sorretta da argomentazioni esaustive e prive di vizi logici, si sottrae come tale agli ulteriori motivi di censura sollevati dalla ricorrente. In particolare nessun rilievo può essere attribuito alla deduzione secondannao cui il fabbricato in questione non avrebbe alcun pregio architettonico, posto che, secondannao l'orientamento consolidato di questa Corte, per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (Cass. 23/10/1993 n. 10513;
Cass. 07/12/1994 n. 10507; Cass. 08/06/1995 n. 6496); orbene nella fattispecie, come si è già rilevato, il manufatto realizzato dalla  __________ aveva alterato in modo rilevante il caratteristico motivo architettonico dei grossi archi del porticato dell'edificio condannaominiale suddetto, motivo tipico dello stile isolano o mediterraneo.
Infine la Corte territoriale ha pur rilevato, contrariamente al diverso assunto sostenuto dalla  __________ in grado di appello e ribadito in questa sede, che il lato della facciata dello stabile condannaominiale interessato dalla costruzione era facilmente visibile dalla strada.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condannaanna __________ la ricorrente al pagamento di Euro 100,00 per spese e di Euro 1.100,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005

 

 
 
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