D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
1. Definizioni.
TITOLO I Autorità creditizie
2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 3. Ministro del tesoro. 4. Banca d'Italia. 5. Finalità e destinatari della vigilanza. 6. Rapporti con il diritto comunitario. 7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. 8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici. 9. Reclamo al CICR.
TITOLO II Banche
Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
10. Attività bancaria. 11. Raccolta del risparmio. 12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
13. Albo. 14. Autorizzazione all'attività bancaria. 15. Succursali. 16. Libera prestazione di servizi. 17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento. 18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche
19. Autorizzazioni. 20. Obblighi di comunicazione. 21. Richiesta di informazioni. 22. Partecipazioni indirette. 23. Nozione di controllo. 24. Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.
Capo IV - Requisiti di professionalità e di onorabilità
25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti. 26. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali. 27. Incompatibilità.
Capo V - Banche cooperative
28. Norme applicabili.
Sezione I - Banche popolari
29. Norme generali. 30. Soci. 31. Trasformazioni e fusioni. 32. Utili.
Sezione II - Banche di credito cooperativo
33. Norme generali. 34. Soci. 35. Operatività. 36. Fusioni. 37. Utili.
Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche
38. Nozione di credito fondiario. 39. Ipoteche. 40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto. 41. Procedimento esecutivo. 42. Nozione di credito alle opere pubbliche.
Sezione II - Credito agrario e peschereccio
43. Nozione. 44. Garanzie. 45. Fondo interbancario di garanzia.
Sezione III - Altre operazioni
46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi. 47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. 48. Credito su pegno.
Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo
49. Assegni circolari. 50. Decreto ingiuntivo.
TITOLO III Vigilanza
Capo I - Vigilanza sulle banche
51. Vigilanza informativa. 52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti. 53. Vigilanza regolamentare. 54. Vigilanza ispettiva. 55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie. 56. Modificazioni statutarie. 57. Fusioni e scissioni. 58. Cessione di rapporti giuridici.
Capo II - Vigilanza su base consolidata
59. Definizioni.
Sezione I - Gruppo bancario
60. Composizione. 61. Capogruppo. 62. Requisiti di professionalità e di onorabilità. 63. Partecipazioni al capitale. 64. Albo.
Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza
65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. 66. Vigilanza informativa. 67. Vigilanza regolamentare. 68. Vigilanza ispettiva. 69. Collaborazione tra autorità.
TITOLO IV Disciplina delle crisi
Capo I - Banche
Sezione I - Amministrazione straordinaria
70. Provvedimento. 71. Organi della procedura. 72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari. 73. Adempimenti iniziali. 74. Sospensione dei pagamenti. 75. Adempimenti finali. 76. Gestione provvisoria. 77. Succursali di banche extracomunitarie.
Sezione II - Provvedimenti straordinari
78. Banche autorizzate in Italia. 79. Banche comunitarie.
Sezione III - Liquidazione coatta amministrativa
80. Provvedimento. 81. Organi della procedura. 82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. 84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori. 85. Adempimenti iniziali. 86. Accertamento del passivo. 87. Opposizioni allo stato passivo. 88. Appello e ricorso per cassazione. 89. Insinuazioni tardive. 90. Liquidazione dell'attivo. 91. Restituzioni e riparti. 92. Adempimenti finali. 93. Concordato di liquidazione. 94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura. 95. Succursali di banche estere.
Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti
96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia. 96-bis. Interventi. 96-ter. Poteri della Banca d'Italia. 96-quater. Esclusione.
Sezione V - Liquidazione volontaria
97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
Capo II - Gruppo bancario
Sezione I - Capogruppo
98. Amministrazione straordinaria. 99. Liquidazione coatta amministrativa.
Sezione II - Società del gruppo
100. Amministrazione straordinaria. 101. Liquidazione coatta amministrativa. 102. Procedure proprie delle singole società.
Sezione III - Disposizioni comuni
103. Organi delle procedure. 104. Competenze giurisdizionali. 105. Gruppi e società non iscritti all'albo.
TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario
106. Elenco generale. 107. Elenco speciale. 108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti. 109. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali. 110. Obblighi di comunicazione. 111. Cancellazione dall'elenco generale. 112. Comunicazioni del collegio sindacale. 113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico. 114. Norme finali.
TITOLO V- bis Istituti di moneta elettronica
114 bis Emissione di moneta elettronica 114 ter Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera 114 quater Vigilanza 114 quinquies Deroghe
TITOLO VI Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari
115. Ambito di applicazione. 116. Pubblicità. 117. Contratti. 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 119. Comunicazioni periodiche alla clientela. 120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi.
Capo II - Credito al consumo
121. Nozione. 122. Tasso annuo effettivo globale. 123. Pubblicità. 124. Contratti. 125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori. 126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.
Capo III - Regole generali e controlli
127. Regole generali. 128. Controlli.
TITOLO VII Altri controlli
129. Emissione di valori mobiliari.
TITOLO VIII Sanzioni
Capo I - Abusivismo bancario e finanziario
130. Abusiva attività di raccolta del risparmio. 131. Abusiva attività bancaria. 131 bis Abusiva emissione di moneta elettronica 132. Abusiva attività finanziaria. 132-bis. Denunzia al pubblico ministero. 133. Abuso di denominazione bancaria.
Capo II - Attività di vigilanza
134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
Capo III - Banche e gruppi bancari
135. Reati societari. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari. 137. Mendacio e falso interno bancario. 138. Aggiotaggio bancario.
Sezione IV - Partecipazione al capitale
139. Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo. 140. Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari.
Capo V - Altre sanzioni
141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari. 142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione. 143. Emissione di valori mobiliari.
[Capo II - Sanzioni amministrative]
144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie.
Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
145. Procedura sanzionatoria.
TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali
146. Vigilanza sui sistemi di pagamento. 147. Altri poteri delle autorità creditizie. 148. Obbligazioni stanziabili. 149. Banche popolari. 150. Banche di credito cooperativo. 151. Banche pubbliche residue. 152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria. 153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito. 154. Fondo interbancario di garanzia. 155. Soggetti operanti nel settore finanziario. 156. Modifica di disposizioni legislative. 157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. 158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare. 159. Regioni a statuto speciale. 160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari. 161. Norme abrogate. 162. Entrata in vigore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE Consiglio del 15 dicembre 1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
-
"autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
-
"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
-
"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
-
"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (1);
-
"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
-
"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
-
"Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;
-
"Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
-
"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
-
"autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (2);
-
"Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (3).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
-
"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
-
"banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
-
"banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
-
"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
-
"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
-
"attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
-
raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
-
operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
-
leasing finanziario;
-
servizi di pagamento;
-
emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
-
rilascio di garanzie e di impegni di firma;
-
operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari;
-
partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
-
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
-
servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
-
gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
-
custodia e amministrazione di valori mobiliari;
-
servizi di informazione commerciale;
-
locazione di cassette di sicurezza;
-
altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
-
"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;
-
"stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
-
controlla la banca;
-
è controllato dalla banca;
-
è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
-
partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
-
è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (4).
h-bis. "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (4/a);
h-ter. "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente (4/b).
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (5).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4/a) Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 Legge comunitaria.
(4/b) Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 Legge comunitaria.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
TITOLO I Autorità creditizie
2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
omissis
Ministero del Tesoro, Banca d'Italia, ecc. - Omissis
omissis
9. Reclamo al CICR- Omissis
Titolo II - Banche
Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
10. Attività bancaria.
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
11. Raccolta del risparmio.
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (6).
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni (6/a); d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari (7); d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR (8); e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria (7); f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge; g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge (6/a).
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata (9).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (10).
(6) Lettera aggiunta dall'art. 55, l. 1 marzo 2002, n.39 Legge comunitaria.
(6/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(7) Lettera così sostituita dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(9) Comma aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(10) Comma prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati (11).
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410 (12).
5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
(11) L'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 ha abrogato il comma 2 dell'art. 12, disponendo che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie.
(12) Comma così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
13. Albo.
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
14. Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (13); b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (14).
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (15).
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
(13) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(14) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(15) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
15. Succursali.
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.
16. Libera prestazione di servizi.
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare (16).
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche
italiane.
(16) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.
Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche
19. Autorizzazioni. 20. Obblighi di comunicazione. 21. Richiesta di informazioni, ecc. OMISSIS (fino all'art. 59).
Sezione I - Gruppo bancario
60. Composizione.
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
61. Capogruppo.
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Al collegio sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l'art. 52.
62. Requisiti di professionalità e di onorabilità.
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
63. Partecipazioni al capitale.
1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV (17).
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.
(17) Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
64. Albo.
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza
Artt. 65-105 - Omissis
TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario
106. Elenco generale.
1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (18).
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali .
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (19).
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (19).
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura (20).
(18) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con D.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco generale.
(19) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(20) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
107. Elenco speciale.
1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (21).
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (22).
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (23).
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (24).
(21) Comma così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(22) Comma aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(23) Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
(24) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
109. Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.
1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.
110. Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
111. Cancellazione dall'elenco generale.
1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2; b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c); c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo (25).
2. [La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco] (26). Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia (27).
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6 (28).
(25) Comma così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342
(26) Periodo soppresso dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(27) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(28) Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
112. Comunicazioni del collegio sindacale.
1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109.
114. Norme finali.
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.
3. [La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni] (29).
(29) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228).
TITOLO V-bis Istituti di moneta elettronica (29/a)
114-bis. Emissione di moneta elettronica (29/a).
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
(29/a) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 Legge comunitaria 2001.
114-ter. Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera (29/b).
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.(29/b) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 Legge comunitaria 2001.
114-quater. Vigilanza.(29/c)
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.(29/c) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 Legge comunitaria 2001.
114-quinquies. Deroghe. (29/d)
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.(29/d) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 Legge comunitaria 2001.
Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari
115. Ambito di applicazione.
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
116. Pubblicità.
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità (30); b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
(30) Lettera così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
117. Contratti.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
119. Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (31).
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (32).
(31) Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(32) Comma così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (33).
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (34).
(33) Rubrica così sostituita dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(34) Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Capo II - Credito al consumo
121. Nozione.
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche; b) agli intermediari finanziari; c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore; c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare; d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
122. Tasso annuo effettivo globale.
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
123. Pubblicità.
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.
124. Contratti.
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore; c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo III - Regole generali e controlli
127. Regole generali.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106 (35).
(35) Comma aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
128. Controlli.(36)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.
(36) Articolo così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Omissis
TITOLO VIII Sanzioni
Capo I - Abusivismo bancario e finanziario (37)
130. Abusiva attività di raccolta del risparmio.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
(37) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
131. Abusiva attività bancaria.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
131bis. Abusiva emissione di moneta elettronica. (37/a)
1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.(37/a) Articolo aggiunto dall'art. 55, L. 1 marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. |