|
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché non ancora concepiti (c.c.462). L`accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante, l`amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (c.c.1179). I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Massima della Cassazione
ALLORCHE IL PADRE, ESERCENTE LA PATRIA POTESTA', NON VOGLIA O NON POSSA ACCETTARE LE EREDITA' DEVOLUTE AI FIGLI NATI O NASCITURI E LE DONAZIONI AGLI STESSI FATTE, LA MADRE PUO ACCETTARE VALIDAMENTE LE UNE E LE ALTRE, PURCHE NE SIA STATA PREVIAMENTE AUTORIZZATA DAL GIUDICE TUTELARE (ART 321 COD CIV). IN DIFETTO DI QUESTA AUTORIZZAZIONE, L'ACCETTAZIONE FATTA DALLA MADRE E ANNULLABILE (ART 322 COD CIV), E IL VIZIO RELATIVO, TRATTANDOSI DI ANNULLABILITA, DEVE ESSERE FATTO VALERE, IN VIA DI ECCEZIONE, NEL GIUDIZIO DI MERITO, DAL PADRE O DAL FIGLIO O DAI SUOI EREDI O AVENTI CAUSA.
|