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Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s`intende fatta per parti uguali, salvo che dall`atto risulti una diversa volontà. E` valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (c.c.676).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO _________ con quattro distinti atti del 3.12.1979 donava alla figlia ________ beni per lire 14.444.444, a __________ beni per lire 49.722.221, ad _________ beni per lire 14.444.444 ed ancora a ______ ________beni per lire 49.722.221. donazione a più donatari In sede di verifica fu richiesto un supplemento d'imposta dovuta all'applicazione dell'aliquota relativa al valore globale di tutte le donazioni effettuate dallo stesso donante. Le tre contribuenti si rivolsero alla commissione tributaria di primo grado di ________ che accolse il ricorso. La commissione di secondo grado confermò la decisione osservando come non fosse possibile operare il coacervo delle donazioni fatte dallo stesso donante con atti distinti ed a soggetti diversi. Ricorre l'ufficio ma la Commissione Tributaria centrale con decisione del 19.10.1988 rigetta il ricorso dichiarando che il principio secondo cui l'aliquota va applicata al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto (art. 55 d.p.r. 26.10.1972 n. 637) non è applicabile alla fattispecie composta da distinte donazioni che non possono contribuir a formare un valore globale. Avverso questa decisione e per la sua cassazione ricorre l'Amministrazione delle Finanze. Non si sono costituite le convenute benché regolarmente citate.donazione a più donatari MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del proposto ricorso l'Amministrazione ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione degli art. 7 e 55 del d.p.r. 637-1972, nonché per omessa motivazione riproponendo la tesi già respinta dalle commissioni tributarie limitatamente ad una tesi già respinta dalle commissioni tributarie limitatamente ad una delle donatarie _________. donazione a più donatari A differenza di quanto sostenuto nelle fasi precedenti, l'Amministratore non chiede più l'applicazione dell'aliquota relativa al valore globale massimo delle quattro donazioni contestuali del 3.12.1979, ma solo delle due donazioni effettuate dalla madre _________ alla figlia ________. La censura in questi limiti è fondata. Ed infatti dall'ultimo comma dell'art. 7 del citato d.p.r. 637-1972 relativo alla base imponibile si evince che al fine di aggiungere al relictum il donatum per la determinazione donazione a più donatari dell'asse ereditario si procede al coacervo delle donazioni fatte ai singoli eredi (o legatari) per determinare il valore delle singole quote (o legati) sicché si tiene conto anche di più donazioni purché fatte da de cuius allo stesso donatario erede o legatario. A sua volta dal primo comma dell'art. 55 dello stesso decreto relativo all'imposta sulle donazioni si evince che per pervenire all'applicazione delle aliquote al valore complessivo netto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto è necessario che le donazioni derivino da un unico atto anche se a favore di più soggetti donatori. Dal combinato disposto delle due norme si deduce che l'ordinamento non consente il cumulo di donazioni disposte con atti distinti a favore di soggetti diversi. Ha errato donazione a più donatari pertanto l'ufficio quando ha preteso di sommare le donazioni, effettuate con atti distinti a favore delle tre figlie della donante (_______________) nonostante la contraria opinione di molteplici risoluzioni ministeriali (da ultimo 6.6.1990 n. 350043, conf. 25.9.1978 n. 271205; 29.11.1974 n. 321085). Ed invero ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni il cumulo dei valori di più donazioni è previsto dall'ordinamento solo se le donazioni risultino effettuate con un unico atto, anche se a favore di donatori diversi (art. 55), oppure se disposte con atti distinti purché a favore del medesimo donatario che sia erede o legatario (art. 7). Del resto la stessa Commissione tributaria centrale (sez. un. 7.10.1987 n. 6898) ha altre volte correttamente ritenuto come non possa essere negata, in mancanza di valide ragioni letterali o logiche, l'applicazione donazione a più donatari concorrente delle due diverse disposizioni (artt. 7 e 55) purché nei limiti derivanti dall'ampiezza dei rispettivi precetti che consentono di ricostruire un sistema che permette il cumulo delle donazioni a condizioni ben precise, per cui il cumulo può essere effettuato o perché con un unico atto ed in tal caso è irrilevante se si tratti di uno stesso o di diversi donatari, ovvero perché si tratta di atti di donazioni distinte ma intercorrenti tra il medesimo donante e il medesimo donatario che sia anche erede o legatario ed il cumulo serva a determinare il valore delle singole quote o dei singoli legati. Alla stregua delle esposte considerazioni poiché le donazioni sono state effettuate con atti separati non si possono cumulare in sede di successione le donazioni a favore delle figlie __________ a quelle in favore di _________, - trattandosi di atti distinti in favore di soggetti diversi - mentre è corretto cumulare le due donazioni donazione a più donatari fatte dalla madre, sia pure con atti diversi, in favore della stessa figlia__________.donazione a più donatari In questi limiti va pertanto cassata la decisione della commissione centrale e le parti rimesse alla commissione stessa. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto donazione a più donatari di ragione. Cassa e rinvia alla Commissione tributaria centrale. Compensa le spese di questa fase. Così deciso in Roma addì 3.4.1991 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
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