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Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (c.c.165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio (c.c.805). L`annullamento del matrimonio (c.c.117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede (c.c.128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio . La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1974 si univano in matrimonio __________ (di anni 27, pilota dell'_________ e appassionato del volo) e ____________ (di anni 22, hostess della __________). Sempre nel 74 la __________ lasciava il lavoro e dava alla luce il primo figlio. Un'altra figlia nasceva nel '77. I coniugi si stabilivano in _________ in un appartamento di Via ____________, costituito da un soggiorno e da due camere da letto. Nel 1975, sopraggiunta la riforma del diritto di famiglia, i coniugi non facevano alcuna dichiarazione circa il regime della proprieta' dei loro beni, sicché si stabiliva tra di essi il regime della comunione legale dei beni.donazione in riguardo di matrimonio Come poi accertato dal Tribunale, il padre dello sposo, ______________, noto costruttore edile, risultava, gia prima del matrimonio del figlio, titolare, insieme ad altro socio (l'"______________") delle azioni di una s.p.a. immobiliare, denominata ______________, il cui patrimonio era costituito da oltre 300 appartamenti in ____________ e di cui l'intero capitale sociale finiva con l'appartenere alla famiglia ______________. Sempre secondo quanto accertato in prosieguo dal Tribunale, nel 1974 la predetta società aveva emesso delle obbligazioni offerte in opzione ai due soci. Parte di tali obbligazioni venivano trasferite da ______________ al figlio Valerio che, nel dicembre '77, le permutava in 100.000 azioni della __________.donazione in riguardo di matrimonio Nel 1978 _________ trasferiva al figlio Valerio anche la nuda proprieta' di altre 225.000 azioni della ___________ (in due "tranches" rispettivamente di 200.000 e di 25.000 azioni). Altrettante ne trasferiva ad altro suo figlio Marco. Nel 1981 il padre moriva. Il figlio Valerio, oltre a consolidare, così, l'usufrutto alla nuda proprietà delle predette azioni, permutava nel 1983 con lo zio, _____________, obbligazioni emesse dalla __________ nel '75 con altre 15.000 azioni della societa' medesima, sicché, in tutto veniva a possederne 340.000 (cioè il 45%). Nel 1984 __________ chiedeva la separazione dalla moglie. donazione in riguardo di matrimonio In esito all'udienza presidenziale, fallito il tentativo di riconciliazione, i figli venivano affidati alla madre con assegnazione della casa coniugale ed un assegno mensile di L. 3.000.000. Quindi, costituitosi il contraddittorio, la moglie chiedeva che la separazione fosse addebitata, per infedeltà, al marito con elevazione dell'assegno a non meno di L. 6.000.000. Proponeva, inoltre, un'azione di accertamento per sentir dichiarare in giudizio che la metà del pacchetto azionario della __________ posseduto dal marito era da considerarsi di proprietà di essa moglie per effetto del regime della comunione legale dei beni vigente tra i coniugi. Il marito reagiva donazione in riguardo di matrimonio a tale riconvenzionale chiedendo che la separazione venisse addebitata alla moglie responsabile di violentissime scenate di gelosia e di gravi accuse concernenti la vita intima del marito, che l'assegno non fosse elevato al di sopra di L. 1.500.000 mensili e, comunque, solo per il mantenimento dei figli potendo la moglie provvedere da sola al proprio mantenimento e, inoltre, che fosse respinta per assoluta infondatezza la pretesa della moglie circa la comproprietà delle azioni della ___________ in quanto esse (o le obbligazioni che poi in esse erano state tramutate) gli erano state donate dal padre, come era evidente giacché ne' lui, nè tantomeno sua moglie, avrebbero mai avuto la possibilità economica di acquistarle con mezzi propri. Nel 1984 moriva anche donazione in riguardo di matrimonio la madre del _____________ lasciando a lui (e all'altro figlio Marco) un attico e superattico di 600 mq circa ai ____________ in _________, ove il _______ da allora abita. In considerazione di ciò e di altre circostanze la_________ chiedeva un ulteriore aumento dell'assegno per sè (L. 5.000.000) e altrettanto per figli oltre al rimborso delle spese scolastiche, parascolastiche, per esercizio di sport, sanitarie e assicurative, adducendo, in particolare, che il marito era stato promosso dall'___________ comandante pilota di DC-9-80 e che lui stesso era proprietario di un aereo che usava per diporto. Con sentenza del 1990 il Tribunale di Roma così provvedeva: - pronunciava la separazione con addebito esclusivo al marito; - affidava i figli alla madre assegnandole donazione in riguardo di matrimonio anche la casa di ____________; - condannava il marito a corrisponderle mensilmente: a) dalla data della domanda al maggio 87: 1.200.000 per la moglie e L. 1.800.000 per i figli; b) dal giugno 87 al maggio 88: 1.300.000 per la moglie e L. 2.200.000 per i figli; c) dal giugno 88 sino alla data della sentenza 1.800.000 per la moglie e L. 3.200.000 per i figli, d) dalla data della sentenza in poi L. 8.000.000 di cui L. 2.500.000 per la moglie e L. 4.500.000 per i figli. Il tutto con rivalutazione automatica. - Accertava che la ___________ era comproprietaria soltanto di 15.000 azioni della __________, cioè di quelle acquistate dal marito il 6 ott. '83. Il Tribunale, per quel che qui ancora interessa, donazione in riguardo di matrimonio così motivava (in sintesi): a) per quanto concerneva l'assegno dovuto dal marito per il mantenimento della moglie: - costei, ormai 37enne non svolgeva alcuna attività lavorativa, nè poteva riconoscersi alla medesima alcuna capacità specifica di lavoro avendo lasciato il proprio impiego di hostess già da circa 15 anni, subito dopo il matrimonio; - la situazione economica del marito era, invece, estremamente solida, aggiungendo allo stipendio quale pilota _________ (di importo attuale imprecisato per omessa presentazione dei più recenti mod. 740, ma comunque già nell'85 di L. 21 milioni netti), il 45% dei proventi della ___________ oltre adonazione in riguardo di matrimonio quelli provenienti da proprietà di altri beni immobili. L'imponenza di tale patrimonio rendeva superflua qualsiasi ulteriore indagine; b) per quanto concerneva l'assegno dovuto per il mantenimento dei figli: - la progressione degli aumenti precisati nel dispositivo era dovuta al fatto che il valore della moneta aveva subito, nel corso del giudizio, una progressiva diminuzione, mentre le esigenze dei minori non potevano, invece, che essere aumentate con l'età; c) per quanto concerneva la pretesa comproprietà tra i coniugi delle azioni _____________ intestate al marito: - tenuto conto dei modi e dei tempi (in precedenza riportati) con cui __________ era venuto in possesso del 45% del pacchetto azionario della __________, "non poteva esservi alcun dubbio che esse fossero frutto di donazioni effettuate donazione in riguardo di matrimonio da __________ in favore del figlio. È infatti pacifico che i soli proventi della sua attività di pilota non gli avrebbero certo consentito di pagarne il prezzo"; - la _________, in sede di interrogatorio libero aveva sostenuto che il marito aveva pagato sì dette azioni, ma aveva ammesso che il denaro necessario per farlo lo aveva ricevuto dalla famiglia d'origine (cioè, in definitiva, dal padre): ma ciò era del tutto inverosimile (evidentemente nel senso che si era trattato di donazione diretta delle azioni dal padre al figlio), specie tenendo conto che il trasferimento delle 225.000 azioni menzionate in premessa era avvenuto contestualmente al trasferimento di un identico quantitativo di azioni in favore dell'altro figlio Marco, come risultava dal libro soci. Le 325.000 azioni donazione in riguardo di matrimonio acquistate prima della morte del padre erano, quindi, entrate nella comunione legale, a norma dell'art. 179 lett. b) del c.c.; - a diversa soluzione doveva, invece, giungersi per quanto riguardava le ultime 15.000 azioni acquistate dallo zio ____________ mediante permuta di obbligazioni. Infatti, pur essendo verosimile che anche tali obbligazioni fossero pervenute all'attore per donazione del padre -, non c'era alcuna prova che egli lo avesse espressamente dichiarato all'atto della permuta, (come richiesto dall'art. 17 lett. f) c.c.), non potendo riconoscersi alcun valore probatorio alla dichiarazione resa in tal senso dal cedente _____________ e prodotta in atti; - non poteva indurre a ritenere il contrario (e che cioè dette azioni non fossero entrate a far parte della comunione) la norma dello statuto della ___________ che subordina all'approvazione dell'assemblea dei soci il trasferimento delle azioni a terzi, atteso il carattere imperativo dell'art. 177 c.c.. Contro detta donazione in riguardo di matrimonio sentenza la _________ innanzitutto proponeva istanza al Tribunale per la correzione relativa all'importo dell'assegno dovutole dalla data della sentenza in poi, sostenendo essere incorso il decidente in una svista per aver specificato l'assegno dovuto ai figli in L. 4.500.000 anziché in L. 5.500.000 come, invece, avrebbe dovuto per giustificare l'importo globale di L. 8.000.000 (istanza che il Tribunale accoglieva). In secondo luogo la _________ proponeva gravame lamentando che: 1 ) non le fosse stato corrisposto l'assegno per il proprio mantenimento nella misura richiesta, tenuto conto del tenore di vita da miliardario condotto dal marito (tanto che prima donazione in riguardo di matrimonio della separazione e precisamente 10 anni prima era solito darle 4.000.000 al mese per il "menage" familiare +, ogni anno, 15.000.000 in contanti); 2 ) non fossero state poste a carico del marito tutte le spese per le attività scolastiche, sportive, sanitarie e assicurative dei figli; 3 ) non fosse stata dichiarata la sua comproprietà sulle 325.000 azioni della __________ acquistate dal marito nel 77 e nel 78. Il marito, dal canto suo, non solo resisteva alle pretese avversarie (ponendo in rilievo, in particolare, che dal libro soci della ___________ non risultava affatto che egli avesse versato alcun corrispettivo per il trasferimento delle azioni, facendosi riferimento solo ad un avvenuto trasferimento come da fissato bollato), ma proponeva appello donazione in riguardo di matrimonio incidentale, sia sulla questione dell'addebito della responsabilità della separazione, sia sulla contestata impossibilità della moglie di procurarsi un lavoro, sia per il mancato accertamento del reddito preciso da lui goduto, sia per l'ingiusta correzione apportata dal Tribunale alla misura dell'assegno per i figli, (non essendovi alcuna ragione di ritenere che l'errore fosse stato compiuto nell'indicare quanto dovuto per essi (L. 5.500.000 anziché 4.500.000) piuttosto che nell'indicare la cifra globale (L. 8.000.000 anziché 7.000.000), sia sulla questione della comproprietà delle azioni acquistate dallo zio nel 1983, sia, infine, sul valore ostativo della norma statutaria della __________ che precludeva la trasferibilità a terzi delle azioni senza la previa approvazione dell'assemblea. La Corte di Appello donazione in riguardo di matrimonio di Roma, con sentenza depositata il 2 mar. 92, rigettava l'appello proposto dal ___________ e accoglieva, invece, quello della________, dichiarando che la totalità delle azioni della ____________ acquistate dal __________ in costanza di matrimonio formava oggetto della comunione legale. Confermava nel resto l'impugnata sentenza così come integrata dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale. La Corte così motivava (in sintesi e limitatamente a quanto ancora interessa): 1 ) nel giudizio di separazione l'assegno di mantenimento deve essere corrisposto al coniuge che ne abbia donazione in riguardo di matrimonio fatto richiesta e al quale non sia addebitabile la separazione senza alcuna necessità di accertare se esso sia in grado di procurarsi con il proprio lavoro, redditi sufficienti a garantirgli il medesimo tenore di vita "quo ante", (comunque non mai in termini meramente ipotetici); 2 ) nella determinazione dei redditi doveva tenersi conto anche dei cespiti patrimoniali; 3 ) le azioni di società, pur non essendo meri titoli di credito ma titoli di partecipazione, hanno donazione in riguardo di matrimonio un valore patrimoniale assolutamente prevalente rispetto allo "status" di socio in essi incorporato. Non poteva, perciò, costituire ostacolo alla costituzione della comproprietà tra coniugi (art. 177 c.c. ult. co.) delle azioni acquistate da uno solo di essi la clausola di intrasferibilità sancita dallo statuto sociale: e ciò anche a prescindere dalla l. 4 giu. '85 n. 221 (NDR: cosi' nel testo) che all'art. 22 dichiara inefficaci le clausole statutarie che subordinino gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi sociali; 4 ) nella specie, esclusa per difetto di forma l'ipotesi della donazione diretta, in base a semplici presunzioni, una donazione indiretta realizzata attraverso il trasferimento della donazione in riguardo di matrimonio somma di denaro occorrente per l'acquisto delle azioni: dette presunzioni dovevano ritenersi inammissibili (art. 2722 e 2729, 2 co.), al pari delle prove testimoniali, trattandosi di una donazione indiretta avente ad oggetto la consegna di una ingente somma di denaro volta a realizzare l'acquisto di un bene personale sottratto al regime di comunione legale; 5 ) quanto alle 15.000 azioni acquistate nel 1983, non solo non vi era prova che le obbligazioni offerte in permuta fossero frutto di una donazione paterna, ma non risultava che all'atto della permuta il __________ avesse effettuato la dichiarazione prescritta dall'art. 179 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO lett. f) c.c.. Tale dichiarazione - contrariamente a quanto sostenuto dal ____________ - non opera solo nei confronti dei terzi creditori della comunione, ma anche nei donazione in riguardo di matrimonio confronti dell'altro coniuge, essendo ogni distinzione al riguardo arbitraria; 6 ) privo di pregio, infine, doveva considerarsi il rilievo secondo cui l'acquisto delle azioni doveva intendersi effettuato a titolo gratuito, sol perché risultava nel libro dei soci della s.p.a. ___________ l'annotazione del versamento di alcun corrispettivo per l'acquisto delle azioni suddette. Ai sensi degli art.li 2421 e 2356 c.c." per il trasferimento delle azioni "liberate (come quelle acquistate dal __________) è sufficiente la mera indicazione del trasferimento essendo irrilevante nei confronti della società che l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso o a titolo gratuito; 7) il fatto che la ________ potesse aggiungere i dividendi fruttati dalla metà delle azioni della ______________ donazione in riguardo di matrimonio all'assegno mensile di L. 2.500.000 (rivalutabili) nonché al godimento della casa coniugale determinato dal Tribunale era sufficiente a far ritenere infondata qualsiasi pretesa di aumento di detto assegno, avendo in tal modo la ___________ mezzi sufficienti a conservare il tenore di vita che avrebbe goduto in costanza di matrimonio; 8 ) le condizioni economiche del __________, "che per il loro elevato livello esimono da una analitica esposizione dei dati emergenti dalla documentazione in atti e che non hanno formato oggetto di sostanziale contestazione se non in via del tutto generica, non consentono alcuna diminuzione della contribuzione posta a suo carico dal Tribunale per il mantenimento dei figli nella misura ultima", ma neppure un aumento "se si tiene conto del fatto che l'importo di L. 5.500.000 deve essere integrato dalla contribuzione materna"; 9 ) la rinnovata determinazione dell'importo dell'assegno in favore dei figli minori (posto in discussione da entrambi gli appellanti) assorbiva le censure mosse contro l'ordinanza di correzione ed esimeva da ogni approfondita disamina della differenza donazione in riguardo di matrimonio tra le diverse fattispecie dell'errore materiale e del vizio di motivazione. Avverso detta sentenza della Corte romana propone ricorso per cassazione ___________ in base a sette motivi. Resiste con controricorso __________. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso il ___________denunzia violazione degli artt.li 195, 197, 219 c.c. in relaz. all'art. 360 n. 2 c.p.c. sostenendo che la Corte di Appello avrebbe violato le norme dettate in materia di prova della comunione legale e risultanti dai citati art.li 195 e 197. Detti articoli dispongono, infatti, che nella divisione, i coniugi hanno diritto a prelevare i beni mobili che appartenevano loro prima della comunione o che sono ad essi pervenuti per successione o donazione, fissando la presunzione di appartenenza alla comunione "in mancanza di prova contraria". L'art. 197 consente di opporre il prelevamento donazione in riguardo di matrimonio ai terzi solo qualora la proprietà risulti da atto avente data certa. Pur se dettato per disciplinare la materia della divisione dei beni della comunione, apparirebbe evidente che l'art. 195 c.c. sia applicabile in ogni caso di controversia sull'appartenenza dei beni mobili alla comunione, risultando altrimenti ingiustificata (nonché priva di un concreto riscontro normativo) l'ipotesi che a tale controversia possa darsi una diversa soluzione allorché la comunione sia in vita. A parere del ricorrente, detta normativa introdurrebbe la regola secondo cui il coniuge è ammesso alla libera prova contraria della proprietà esclusiva dei beni mobili, secondo i principi generali in materia di rivendica. Ciò si evincerebbe, secondo il ricorrente, dal raffronto con l'art. 197 e 219 c.c., con l'abrogato art. 228 del c.c. e dai lavori preparatori della riforma e dalla natura di azione di rivendica. Col secondo motivo il ricorrente, - denunziando la violazione degli art.li 2721, 2722 e 2729 c.c. in relaz. all'art. 360 n. 3 c.p.c. -, censura la sentenza impugnata per avere asserito che nella specie si sarebbe voluto donazione in riguardo di matrimonio dimostrare una donazione indiretta realizzata attraverso il trasferimento al _____________, da parte della famiglia (e perciò stesso dal padre) delle somme occorse per l'acquisto dal padre stesso delle azioni __________, mentre il_________ non avrebbe mai assunto di aver ricevuto dal padre somme di danaro per acquistare le azioni, ma avrebbe, invece, sempre affermato di aver ricevuto in donazione le azioni dal padre, non avendogli versato alcun corrispettivo a fronte del trasferimento. Ritiene il ricorrente che -, anche se si volesse ritenere che la intestazione delle azioni da parte del padre senza versamento di corrispettivo, costituisse un'operazione contrattuale, - ugualmente non opererebbero i limiti di prova stabiliti dagli donazione in riguardo di matrimonio artt. 2721 ss. del c.c.. Rispetto a tale operazione, infatti, la _________ sarebbe terza e pertanto, nei suoi confronti, egli avrebbe assoluta libertà di prova. Infatti, i limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore alla prova testimoniale previsti dall'art. 2721 c.c., opererebbero quando il contratto medesimo venga dedotto come fonte di reciproche disposizioni tra i contraenti. Detti limiti, pertanto, non sarebbero applicabili alla prova di una convenzione intervenuta tra una delle parti ed un terzo, che venga fatta valere nei confronti dell'altra parte come mero fatto storico. Col quarto motivo il ricorrente, - denunziando la violazione degli art.li 176 lettera f), 195 e 2535 c.c. in relaz. all'art. 360 c.p.c. n. 3 - si duole perché la Corte ha respinto la censura avverso l'attribuzione alla comunione familiare delle 15.000 azioni a lui intestate nell'83. Ritiene il ricorrente che la Corte ha omesso l'esame dei documenti prodotti agli atti e cioè della dichiarazione a firma di __________ e del verbale dell'assemblea straordinaria della ___________ del 25.6.75. Nel contesto della vicenda economica complessivamente considerata, infatti l'acquisto delle 15.000 azioni rappresenterebbero la trasformazione di una posizione creditoria già da tempo acquisita e consolidata (a seguito di donazione), di cui al momento dello scambio si sarebbe operata la surrogazione.donazione in riguardo di matrimonio Ritiene poi il ricorrente che la fattispecie costituisca mera sostituzione reale da certificato obbligazionario a certificato azionario. La dichiarazione di cui all'art. 179 lett. f) adempirebbe unicamente ad una funzione di pubblicità nei confronti degli eventuali terzi creditori della comunione e andrebbe, pertanto, qualificata quale atto non negoziale produttivo unicamente di presunzioni semplici, e ciò implicherebbe, nella specie, che la sua asserita mancanza comunque non comporta la caduta in comunione delle azioni. Inoltre l'esigenza che la dichiarazione sia resa al momento dell'acquisto non comporterebbe per sè, in caso di beni mobili, il requisito della forma scritta, e nessuna dichiarazione sarebbe richiesta se l'acquisto risulta dallo stesso atto di alienazione, come nel caso di permuta. Tutti e tre i suesposti motivi di ricorso (primo secondo e quarto) possono essere esaminati congiuntamente perché tutti e tre sostanzialmente finalizzati a sostenere che nella specie non vi fossero ostacoli giuridici di sorta per poter dimostrare con qualsiasi specie di prova (e quindi anche in base ai fatti pacifici, alle ammissioni implicite, alle testimonianze o alle presunzioni) che il pacchetto azionario della__________ posseduto dal marito dovesse tutto ritenersi (nonostante i modi e in tempi diversi di acquisizione) costituire un suo bene personale, come tale non mai entrato nella comunione legale tra coniugi. Detti motivi, nei limiti di quanto segue, donazione in riguardo di matrimonio devono essere ritenuti fondati. Invero, dalla lettura dell'art. 195 (ultima parte) c.c. chiaramente si evince che, quanto ai beni mobili (tra i quali sono compresi i titoli azionari dei quali qui si controverte), devesi presumere la comunione (legale) tra coniugi "in mancanza di prova contraria": e, poiché non si richiede una prova qualificata, devesi ritenere che la prova capace di rovesciare la presunzione possa essere una prova libera: quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. In ciò conforta l'art. 197 secondo cui, qualora l'attribuzione in proprietà esclusiva a uno dei coniugi pregiudichi i diritti dei terzi (ovviamente in quanto creditori dell'altro coniuge o di entrambi), allora la proprietà individuale dei beni deve risultare da atto avente data certa: disposizione certamente pleonastica se tale dato fosse donazione in riguardo di matrimonio richiesto anche nei rapporti tra coniugi. Che poi - a prescindere dalla data certa - l'art. 195 non richieda neppure un atto scritto lo si desume dalle seguenti due considerazioni: a) la prova testimoniale può sempre essere ammessa dall'autorità giudiziaria persino per i contratti oltre i limiti di valore per essi fissati "in considerazione della qualità delle parti... e di ogni altra circostanza": ed è fin troppo evidente che, trattandosi di rapporti tra coniugi, tali condizioni di ammissibilità ben possono ritenersi sempre sussistenti in linea generale; b) le norme che escludono o limitano la prova testimoniale e quella indiziaria si riferiscono soltanto ai contratti posti in essere tra le parti in lite e che su di essi fondino le loro ragioni: ipotesi questa che esula completamente dall'oggetto del presente giudizio. Invero, punto decisivo di quest'ultimo è soltanto accertare se determinati beni debbano essere considerati personali di uno dei coniugi (e, in quanto tali, di sua proprietà esclusiva quantunque acquistati successivamente al matrimonio in regime di comunione legale) perché donati solo a lui o solo da lui ereditati (art. 179 lettera b) o, comunque, acquistati con il prezzo ricavato dalla loro vendita o per effetto del loro scambio (art. 179 lettera f): questione questa che involge l'accertamento della verità degli atti compiuti considerati come fatti storici (provabili, come tali, liberamente: vedi da ultimo in tal senso Cass. sent.ze nn. 4 7400 e 5662 del 92 e 8662 del 90) a prescindere dalla loro validità o efficacia giuridica. E, poiché il "prezzo" (cui si riferisce la lettera f. dell'art. 179) è costituito da denaro, al prezzo deve equipararsi (per analogia "legis", ai sensi del 2 comma dell'art. 12 delle preleggi), il denaro che, anziché essere ricavato dalla vendita di un bene donato donazione in riguardo di matrimonio o ereditato, sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto dei beni. Non sussiste, infatti, alcuna plausibile ragione per ritenere che il legislatore abbia voluto solo la prima ipotesi e non anche la seconda, sicché "ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio". È, perciò, irrilevante accertare nella specie se i titoli azionari "de quibus" siano pervenuti dal padre al figlio direttamente (mediante donazioni o successione) ovvero indirettamente previa donazione o acquisto per successione del denaro necessario per comperare i predetti titoli ovvero di obbligazioni a loro volta permutate poi con azioni della ___________. L'applicabilità delle norme sopracitate non può rimanere esclusa nella specie: 1) ne' per il fatto che gli art.li 195 e 197 riguardano specificamente soltanto la divisione tra i coniugi dei beni oggetto della comunione legale e non, come nella specie, un accertamento giudiziario della ricomprensione in essa di un determinato bene (costituito dal pacchetto azionario della CASTOR), 2) ne' per il fatto che la lettera f) dell'art. 179, dopo aver escluso dalla comunione i beni "acquisiti con il prezzo dei beni personali... o col loro scambio" aggiunga "purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto". Ed infatti: sub 1) è ben vero che il citato art. 195 è stato dettato (come evidenziato nella rubrica di esso) per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi), dei beni "ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione"; tuttavia sarebbe certamente irragionevole ritenere che il sistema probatorio, in tale norma sancito, non abbia un carattere generale e, quindi, non sia applicabile in ogni caso in cui, come nella specie, debba giudicarsi se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o siano in comunione. sub 2) L'inciso "purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto" contenuto nella lettera f) del citato art. 179 deve essere riferito, - come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 1556 del 93 che richiama anche quanto sostenuto in dottrina -, esclusivamente alle fattispecie nelle quali possa essere obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento (o l'investimento) di denaro avuto per donazione o per eredità o sia frutto della scambio di beni egualmente personali. Tale interpretazione si giustifica sul rilievo che: a) di ogni passo della legge l'interpretazione va data tenendo presente, - come espressamente dispone l'art. 12 delle preleggi, - non solo il significato letterale, ma anche lo scopo che il legislatore ha inteso prefiggersi, sicché non può mai ritenersi che un determinato onere sia voluto dal legislatore come una formalità fine a se stessa; b) lo scopo della dichiarazione di cui alla lettera f) dell'art. 179 è quello di rendere conoscibile la provenienza del denaro speso per acquistare i beni ovvero di quelli dati in permuta. Di tale dichiarazione abbisognano ovviamente innanzitutto i terzi (creditori o, comunque, aventi causa di uno dei coniugi) non potendo essi essere tenuti a ricostruire detta provenienza (salvo, determinati casi come quello di permuta immobiliare di tutta evidenza stante il regime di pubblicità ad essa relativo, come specificamente ritenuto nella citata sentenza di questa Corte n. 1556 del 93). Ma tale dichiarazione può rendersi necessaria anche nei confronti dell'altro coniuge, purché, però, il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o per successione ma anche di denaro o di beni pervenutigli "aliunde" (come nel caso in cui abbiano costituito frutto del proprio lavoro). Solo in tal caso, infatti, oggetto del reinvestimento o della permuta potrebbero essere tanto i primi quanto i secondi, a scelta del coniuge che li possiede entrambi, sicché solo in tal caso si rende necessario, anche nei confronti dell'altro coniuge, rendere la dichiarazione "de qua". Quando invece, tale duplicità di mezzi non sussista e tale inesistenza sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge (come necessariamente avviene nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi certamente non avrebbero potuto mai disporre in base alla loro situazione economica personale e, quindi, se non per donazione o eredità), la dichiarazione di cui alla lettera f) si renderebbe, almeno nei confronti dell'altro coniuge, del tutto superflua sicché sarebbe irragionevole attribuire, anche in tal caso, alla sua semplice omissione effetti sostanziali traslativi tanto gravi. Al riguardo giova osservare che: 1 ) il sistema voluto dalla legge privilegia sì il regime della comunione tra coniugi ma, al tempo stesso, mostra di preoccuparsi non poco (proprio disciplinando il reinvestimento) che i beni donati o lasciati in eredità ad uno soltanto dei coniugi pur dopo il matrimonio rimangano - comunque trasformati - beni personali di lui sia per rispetto alla volontà del donante o del "de cuius", sia per non deprimere l'incentivo a compiere atti a titolo gratuito a favore sì di uno soltanto dei coniugi ma, pur indirettamente, anche a beneficio della famiglia da essi formata. 2) È pur vero che la legge non vieta al beneficiario esclusivo di tali atti di far passare, al momento del reinvestimento, i beni personali in comproprietà dell'altro coniuge, ma, per conseguire tale obiettivo il beneficiario non ha altro che da consentire la cointestazione del bene anche all'altro coniuge, mezzo questo molto più chiaro e consapevole rispetto a quello consistente semplicemente nell'omettere la dichiarazione di cui alla lettera f) dell'art. 179, ben potendo tale omissione essere dovuta a pura dimenticanza o, comunque, a fattori estranei alla volontà di mettere in comunione anche beni che, invece, si avrebbe il diritto di conservare come MOTIVI DELLA DECISIONE personali. Per tutte le suesposte ragioni la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che la legge le impedisse nella fattispecie di valutare n base alle prove libere offerte dal ricorrente (ammissioni anche implicite della controparte, testimonianze presunzioni semplici e art. 2729 c.c.) se tutto il pacchetto azionario della CASTOR oggi in possesso del marito fosse da considerarsi suo bene personale (come tale non mai divenuto di comproprietà della moglie) in quanto frutto proveniente (direttamente o indirettamente per effetto di investimenti o reinvestimenti o permute) dall'eredità paterna e, a tal fine, se, in particolare, i coniugi avessero tanto denaro o altri beni non provenienti da Brinati - padre (come il Tribunale aveva escluso), da far sì che la Bersezio non potesse ragionevolmente avere la certezza che il pacchetto azionario della CASTOR (in tutto o in arte e tenendo conto dei modi e dei tempi con cui pervenne in proprietà di Brinati - figlio) fosse stato da quest'ultimo acquistato con mezzi provenienti (direttamente o indirettamente) dal padre di lui. La sentenza della Corte d'Appello va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice perché, sulla base delle suddette prove libere, compia la valutazione omessa traendone le debite conseguenze giuridiche. Ciò comporta l'assorbimento del sesto motivo di ricorso perché, se il giudice di rinvio accerterà che tutte le azioni della CASTOR sono da considerarsi di proprietà personale del marito, quest'ultimo non ha più alcuna ragione di dolersi (come, invece, ha fatto nel predetto sesto motivo) che l'assegno di mantenimento a favore della moglie sia stato calcolato senza tenere nessun conto dei dividendi azionari della CASTOR disponibili da parte della moglie (evidentemente solo nel caso che le sia riconosciuta - in tutto o almeno in parte - la comproprietà del relativo pacchetto azionario) e senza neppure accertarne l'ammontare. Tutti gli altri motivi del ricorso in esame (e precisamente il terzo, il quinto e il settimo) sono, invece, infondati per le ragioni che seguono. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli art.li 177 lettera a) e dell'art. 2355 (ult. co.) c.c. in relaz. all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. sostenendo che le azioni in contestazione non sarebbero cadute in comunione, ma costituirebbero un acquisto personale anche per effetto del divieto di intestazione delle azioni e dell'acquisto della qualità di socio se non a certe condizioni e con certe modalità posto dallo statuto della S.P.A. CASTOR. Ciò perché la mancanza del "placet" assembleare impedirebbe alla fattispecie traslativa di produrre o conservare effetti nei confronti di alcuno. Nè incidenza alcuna avrebbe nella fattispecie il disposto della legge 4.6.1985 n. 22 (NDR: così nel testo) (che dichiara inefficace la clausola di gradimento) giacché l'acquisto del Brinati è avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge sicché nessun dubbio vi può essere sull'operatività ed efficacia della clausola statutaria. Ad ogni buon conto ed a tutto voler concedere, se dovesse accogliersi la tesi del giudice di merito secondo cui, non acquistando la Bersezio la qualità di socio, ella avrebbe soltanto diritto a vedersi riconoscere caduto in comunione il diritto al valore dovuto poi "accertare" sic et simpliciter (come nel dispositivo) che "la totalità delle azioni della spa CASTOR acquistate dal Brinati in costanza di matrimonio fosse oggetto della comunione legale". Il suesposto terzo motivo, - per la parte di esso che non può ritenersi assorbita con l'accoglimento dei motivi già esaminati -, deve essere rigettato per infondatezza. Come, infatti, giustamente ritenuto nella sentenza impugnata, è decisivo rilevare che: 1) le azioni di società costituiscono incrementi patrimoniali sicuramente rientranti tra gli acquisti di cui alla lettera a) dell'art. 177 c.c. e quindi nell'oggetto della comunione tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l'aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo "status" di socio che in essi è incorporato; 2) anche se lo statuto sociale prevedesse l'intrasferibilità delle azioni, tale clausola - a prescindere dal valore che possa esserle riconosciuto dopo l'emanazione della l. 4 giugno 1985 n. 221 (NDR: così nel testo) (che all'art. 22 dichiara inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni le quali subordinino gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali) - non potrebbe mai comportare che le azioni possedute da un coniuge non cadono, quanto meno per ciò che concerne la componente patrimoniale data dal loro valore, in comproprietà dell'altro coniuge, consistendo quest'ultimo in un effetto voluto dalla legge per attuare un principio d'ordine costituzionale quale quello della parità tra coniugi, come tale di certo preminente rispetto alla volontà dei privati. Col quinto motivo il ricorrente, - denunziando la violazione dell'art. 156 c.c. in relaz. all'art. 360 n. 3 c.p.c. - censura l'impugnata sentenza, in merito alla quantificazione dell'assegno perché nessun accertamento la Corte d'Appello avrebbe effettuato sul tenore di vita dei coniugi, che peraltro doveva essere desunto dal tenore piuttosto modesto da essi tenuto fino alla separazione, essendo principio costantemente ribadito in giurisprudenza che l'assegno di mantenimento deve consentire di mantenere il tenore di vita già goduto. In realtà, con la liquidazione di un assegno di così ingenti proporzioni, la Bersezio avrebbe ottenuto un inammissibile arricchimento, in seguito alla separazione (da lei stessa provocata), avendo la stessa Bersezio ammesso (come risulterebbe dalla comparsa di costituzione di I grado) che il marito non le aveva mai consentito un altro tenore di vita. (Censura A). Inoltre, nessun accertamento sarebbe stato effettuato sull'asserita incapacità specifica di lavoro della Bersezio. (Censura B). Il suesposto quinto motivo di ricorso è infondato in relazione ad entrambe le censure nelle quali in sostanza si articola. Ed invero: sub a): Il tenore di vita che il coniuge separato ha diritto di mantenere a quello goduto prima della separazione non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge in tale periodo, bensì quello che l'altro coniuge avrebbe avuto il dovere di consentirgli in base alla sue sostanze. Il matrimonio impone, infatti, a ciascuno dei coniugi l'obbligo di contribuire, a misura dei propri mezzi economici, alle esigenze globali della coppia (e dei figli se ce ne sono). Conseguentemente, se uno dei coniugi sottraendosi a tale suo dovere, fa vivere l'altro coniuge in ristrettezze o, comunque, non gli assicura un tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente potrebbe permettere a sè e alla famiglia, l'altro coniuge, una volta separatosi, può pretendere per il proprio mantenimento un assegno proporzionato alla posizione economica dell'altro, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione. sub b) L'art. 156 c.c. (1 e 2 comma), nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro, subordina sì tale diritto alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", ma non aggiunge (come invece si legge nel 6 comma dell'art. 5 della legge sul divorzio) "o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive". Tale omessa previsione nell'art. 156 c.c. appare nient'affatto priva di una sua particolare ragione in quanto, se prima della separazione, i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione (evitando così, tra l'altro, che il coniuge che non lavorava sia costretto di colpo a trovarsi un lavoro) perché la separazione instaura un regime che - a differenza del divorzio - tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. Infatti, solo con il divorzio, che scioglie a tutti gli effetti il matrimonio, la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale che, in quanto tale, presuppone nell'ex coniuge assistito non solo la mancanza di mezzi economici adeguati, ma anche l'oggettiva impossibilità di procurarseli mettendo a frutto anche tutte le proprie capacità di lavoro. Col settimo motivo il ricorrente -, denunziando la violazione degli art.li 287 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. lamenta che la Corte abbia respinto le censure mosse avverso il provvedimento di correzione emesso dal giudice di 1 grado con il riferimento all'importo del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli minori. Ritiene il ricorrente che la correzione apportata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 287 c.p.c., non rappresenterebbe affatto correzione di errore materiale nella forma di errore di calcolo, bensì modificazione non consentita della motivazione della sentenza. L'aumento di L. 1.000.000 dell'assegno per i minori, operato dal Tribunale, non si porrebbe, invero, in termini di correzione di errore materiale, bensì quale arbitraria modifica in aumento dell'assegno non supportata dalla motivazione della sentenza, ma dipendente da una nuova valutazione del giudice non ammissibile in sede di correzione. Anche quest'ultimo motivo di ricorso è infondato in quanto, - avendo la Corte d'Appello in buona sostanza riconosciuto giusto, attraverso un proprio riesame delle posizioni economiche di ciascuno dei coniugi, dover il marito corrispondere alla moglie L. 5.500.000 al mese per il mantenimento dei figli e, quindi, complessivamente L. 8.000.000 (essendo, peraltro, rimasto confermato in L. 2.500.000 l'assegno dovuto per il mantenimento personale della consorte) -, la stessa Corte giustamente ritenne assorbita, perché superata, ogni questione intesa ad accertare se il Tribunale avesse errato nell'indicare la somma globale dovuta (L. 8.000.000) ovvero una delle sue componenti (costituite rispettivamente) dall'assegno per la moglie e da quello per i figli. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie, per quanto di ragione, il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso; dichiara assorbito il sesto; rigetta il terzo, il quinto e il settimo motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per quanto riguarda il regolamento delle spese di questa fase del giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione Civile, il 20 dicembre '93.
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