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Donazione indiretta

 

Donazione indiretta

 

Per la validita' delle donazioni indirette, cioe' di quelle liberalita' realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non e' richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalita', dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalita' realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 2.6 e 16.7.92, _______________ nella qualità di figli ed eredi legittimar di ___________ - premesso che per atto notar ____________ ____________ in data 8.2.80 quest'ultima aveva alienato ad altro suo figlio, _____________, e alla moglie di questi, ____________, un appartamento, sito in ______ alla ____________ n. 5, per il corrispettivo dichiarato di L. 40.000.000 - convenivano ____________ ed ____________nonché, ai soli fini d'integrità del contraddittorio, ___________, altro fratello e chiamato all'eredità, innanzi al tribunale di __________ onde sentire:
accertare la simulazione assoluta dell'indicato atto di compravendita; in subordine, dichiarare che detto simulato contratto costituiva negotium mixtum cum donatione; dichiarare che la dissimulata donazione o il dissimulato negozio misto, avente ad oggetto l'unico bene di proprietà della decuius, aveva un valore eccedente la porzione disponibile; accogliere la domanda di riduzione e determinare la porzione legittima loro spettante con proporzionale riduzione della donazione dell'immobile che, in forza dell'emananda sentenza, sarebbe pervenuto in comunione; dividere l'immobile, con attribuzione degli utili di loro spettanza a decorre  __________ ed __________ contestavano l'avversa domanda mentre ___________ rimaneva contumace.donazione indiretta
Con sentenza n. 12136 del 1997, l'adito tribunale rigettava la domanda intesa alla declaratoria della simulazione assoluta;
accertava che il rogito 8.2.80 dissimulava un negozio misto di vendita e donazione, quest'ultima nella misura del 71,015% del valore totale del bene; accertava in L. 94.686.750, alla data dell'apertura della successione, la lesione della legittima spettante a ciascuno degli attori sull'eredità materna e, proporzionalmente ridotta la donazione così accertata, condannava i convenuti a corrispondere a ciascuno degli attori la detta somma, oltre interessi al 10% annuo dalla data di apertura della successione al 31.12.96 e al tasso legale dal 1.1.97 al saldo.donazione indiretta
Avverso tale decisione _____________, con citazione notificata ad ______________, __________________, proponeva appello denunziando: il travisamento degli elementi di fatto in ordine alla determinazione del valore dell'immobile al momento della compravendita; l'omessa considerazione degli elementi documentali da lui forniti a tal fine; il difetto di prova dell'intona donandi, desunto da elementi neppure indiziari e, comunque, successivi all'atto di compravendita; l'erronea equazione stabilita tra compravendita a prezzo ridotto e donazione mista; l'omessa pronunzia sulla prova testimoniale offerta su compravendite d'immobili aventi caratteristiche analoghe.donazione indiretta
Nel costituirsi all'udienza di prima comparizione, resistevano all'impugnazione ____________, _______________ e _____________, quest'ultimo, già contumace in primo grado, proponendo altresì appello incidentale per avere il tribunale omesso di pronunziare condanna dei convenuti anche in suo favore una volta accertata la lesione della legittima.
Costituendosi a sua volta, __________ proponeva appello incidentale, assumendo la contraddittorietà e l'inesattezza della valutazione dell'immobile de quo al momento della stipulazione del contratto nonché il difetto di prova in ordine allo spirito di liberalità, onde chiedeva l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, donazione indiretta previo, eventualmente, l'espletamento d'una nuova consulenza per la valutazione dell'immobile compravenduto al febbraio 1980. Fatta eseguire una nuova consulenza tecnica d'ufficio, la corte d'appello di __________, decidendo dei contrapposti gravami con sentenza 17.10.02, li rigettava tutti sulla considerazione: quanto al principale di ___________ ed all'incidentale di ___________, che la sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore dell'immobile fosse stata idoneamente accertata in ragione del notorio e delle indagini peritali le cui obiettive risultanze non consentivano l'ammissione di prove testimoniali capitolate su circostanze generiche e valutazioni soggettive, che la ricorrenza d'un negotium mixtum cum donatione non potesse essere logicamente desunta dalla sola interpretazione del contratto ma dovesse esserlo anche da elementi estrinseci ad esso ed indiziari donazione indiretta costituenti nel loro complesso prova idonea ex art. 2729 CC, che in tal guisa fosse stata correttamente acquisita la prova dell'animus donandi non contrastata dalle contrarie ma inconferenti argomentazioni dell'appellante;
quanto all'incidentale di ____________, che, l'azione di riduzione avendo natura individuale e non collettiva, correttamente la condanna fosse stata emessa in favore dei soli legittimari proponenti e non anche del legittimario rimasto estraneo al giudizio di primo grado e la cui domanda, in quanto proposta in secondo grado, non poteva essere ammessa ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC. Anche detta sentenza veniva impugnata da ____________, il quale affidava a due motivi di ricorso per Cassazione le proprie doglianze. Resistevano con controricorso _______________, mentre _____________non svolgeva attività difensiva.
___________, in via incidentale, proponeva anch'essa ricorso per Cassazione affidato a due motivi.donazione indiretta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC.
Si dolgono, con i rispettivi primi motivi e per analoghe ragioni, i ricorrenti principale ed incidentale - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 809, 1362 ss., 2722 e 2729 CC nonché vizi di motivazione - che la corte territoriale sia pervenuta a ravvisare nella compravendita in discussione un negotium mixtum cum donatione sulla base d'elementi indiziari inconsistenti ed inutilizzabili a tal fine - quali l'asserita sproporzione dei valori, il tentativo dell'alienante di celare il contratto agli altri figli, il risentimento della stessa verso questi ultimi - non potendosene desumere l'intento d'effettuare un atto di liberalità e, tanto meno, la prevalenza di questo sull'elemento donazione indiretta dell'onerosità dello stipulato contratto.
Con i rispettivi secondi motivi, 1 ricorrenti principale ed incidentale, del pari per analoghe ragioni, si dolgono - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191 ss., 279 e 356 CPC nonché vizi di motivazione - che la corte territoriale abbia incoerentemente ritenuto, con ordinanza collegiale 30.6/7.7.00, inadeguata la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado in quanto "insufficiente ed incompleta, come ritenuto dal tribunale e non specificamente contestato dalle parti", disponendo, quindi, un'ulteriore indagine peritale, per, poi, con la sentenza, disattendere quest'ultima ed attribuire valore decisivo alla precedente, senza neppure considerare l'opportunità di disporre un'integrazione dell'esperita indagine od altra farne effettuare, ne' tener conto che lo stesso primo giudice aveva disatteso i risultati della prima donazione indiretta consulenza.
Entrambe le riferite ragioni di doglianza meritano accoglimento. Com'è pacifico in giurisprudenza, nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo 11 negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta; per il che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo all'uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la donazione indiretta parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò non ostante voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo. Ond'è che incombe sulla parte la quale Intenda far accertare in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il negotium mixtum cum donatione l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene pur a tale condizione da animus domandi nei confronti dell'acquirente. Nella specie, invertendo per pregiudizialità logica l'ordine delle censure in esame, non può, anzi tutto, ritenersi donazione indiretta correttamente acquisita la prova in ordine all'assunta rilevante entità della sproporzione tra le prestazioni, in ordine alla quale devesi tra l'altro, considerare come una differenza non rilevante - del 20% e sino anche al 25% secondo le circostanze e tenuto anche conto delle motivazioni soggettive dell'alienante quale risultato di vari fattori e di libere valutazioni che possono indurlo ad una sollecita se pur non del tutto appagante liquidazione del proprio capitale - tra il valore reale ed il valore corrisposto non possa essere ritenuta idonea ad integrare gli estremi della notevole sproporzione tra la prestazione del venditore e quella dell'acquirente, particolarmente in un mercato tutt'altro che anelastico quale l'immobiliare, mercato notoriamente caratterizzato da estrema sensibilità e rilevanti oscillazioni condizionate, tra l'altro, dall'andamento della situazione economica generale della Nazione, dalle variazioni nella donazione indiretta pressione tributaria, dalla redditività dell'impiego dei capitali in altri settori.
L'esame degli atti, consentito a questa Corte che è giudice del fatto processuale quando, come nel caso, viene dedotto un error in procedendo, rivela che il giudice di primo grado ebbe a disattendere la consulenza tecnica di ufficio espletata in tale sede in quanto "fondata su criteri non congrui" e che quello di secondo grado ebbe in ciò a concordare, con ordinanza istruttoria collegiale del 7.7.00, ed a disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio in quanto "gli altri elementi acquisiti relativi al valore dell'immobile de qua non sono idonei ai fini dell'accertamento del suddetto valore all'attualità e riportato all'anno 1980 mese di febbraio", salvo, poi, disattendere, con l'impugnata sentenza, la nuova consulenza affermando che la sproporzione dei valori in donazione indiretta discussione si appalesava sulla scorta del ricorso al notorio, alle riviste specializzate e ... alle consulenze tecniche d'ufficio svolte in sede d'accertamento tecnico preventivo ed in primo grado giunte a risultati non difformi.
Ora, è ben vero che per espresso disposto dell'art. 279/4^ CPC i provvedimenti del collegio che hanno forma d'ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, tuttavia coerenza e completezza di motivazione della sentenza impongono che un totale capovolgimento d'opinione circa il valore probatorio d'un elemento di giudizio essenziale ai fini della decisione venga adeguatamente giustificato, specialmente quando, formulata una valutazione negativa sulla consulenza tecnica d'ufficio già in atti, altra se ne disponga e poi, questa si disattenda e si apprezzi positivamente la donazione indiretta prima.
In proposito devesi, infatti, considerare che, nel decidere delle questioni per la cui soluzione siasi ritenuto necessario ricorrere all'ausilio d'un consulente tecnico d'ufficio, a maggior ragione se per rivalutare una situazione ritenuta inidoneamente valutata da un primo consulente, l'esercizio della facoltà di disattendere le conclusioni alle quali l'esperto sia pervenuto, così informando la propria decisione a differenti valutazioni, è legittimamente esercitata dal giudice solo ove le modalità degli accertamenti adottate dall'esperto donazione indiretta nell'espletamento dell'incarico commessogli e/o l'iter logico dal medesimo seguito nell'elaborazione delle risposte ai que-siti vengano assoggettati con la sentenza a censure cui possano riconoscersi adeguati connotati di specificità, il che implica il dovere del detto giudice d'adeguatamente motivare il diverso avviso cui sia pervenuto, discostandosi dalle opinioni espresse dal consulente, con l'esplicitare puntualmente le fonti e le ragioni della propria diretta scientia rei e dell'assunta veste di peritus peritorum, in guisa da consentire il controllo tecnico e logico dei motivi posti a fondamento della decisione in tal senso adottata, tanto più ove disattenda la disposta nuova consulenza e donazione indiretta recepisca la precedente, già ritenuta inidonea, dovendo in tal caso puntualmente indicare le ragioni del mutato opinamento; diversamente, nel caso il suo prudente apprezzamento gli faccia ritenere di non essere in possesso, a sua volta, delle cognizioni scientifiche necessarie a risolvere il contrasto od a chiarire i dubbi od a colmare le lacune che ravvisi nella relazione, deve il giudice richiamare il consulente tecnico d'ufficio, od altro nominarne, al fine di far adeguatamente integrare i precedenti accertamenti ritenuti insufficienti e precisare o riformulare le valutazioni ritenute insoddisfacenti.
Certamente, in un caso quale quello in esame, non poteva il giudice risolvere il contrasto tra le consulenze acquisite facendo ricorso al notorio, non solo in quanto incorre nella violazione del principio di disponibilità delle prove il giudice del merito il quale fondi la propria decisione su tale criterio pretermettendo la valutazione donazione indiretta delle specifiche prove acquisite, ma anche perché, come da consolidato insegnamento di questa Corte, l'utilizzazione del fatto notorio, comportando, appunto, una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso rigoroso, id est come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.
Non possono, pertanto, essere annoverati tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell'individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari, od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso, l'andamento del mercato donazione indiretta immobiliare in un dato luogo ed in un dato tempo; mentre non potrebbe, poi, soccorrere, come pure si è evidenziato da questa Corte, la scienza individuale del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non è riconducibile alla categoria del notorio, neppur quando la cognizione derivi al giudice stesso dall'avvenuta disamina d'analoghe controversie.
Quanto, poi, all'andamento del mercato immobiliare, devesi considerare come il riferimento alle cosiddette "riviste specializzate" possa essere correttamente utilizzato solo quale criterio indicativo di massima, in quanto non solo vi si riportano le valutazioni effettuate dagli agenti immobiliari, logicamente interessati ad una sopravvalutazione in ragione del compenso percentuale loro spettante, ma soprattutto in quanto ogni valuta- zione deve avvenire in considerazione delle peculiari caratteristiche di ciascun immobile e con puntuale riferimento a concreti atti di compravendita relativi ad immobili siti nella donazione indiretta medesima zona ed aventi le medesime caratteristiche.
Nè, in fine, consente di ritenere adeguatamente motivata la sentenza in esame il fatto che vi si sia fatta un'elencazione degli argomenti posti dal primo giudice alla base della propria decisione sul punto, di questi apoditticamente formulando un positivo apprezzamento ed agli stessi effettuando sostanziale rinvio.
Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem a quella della sentenza di primo grado, tanto per gli accertamenti in punto di fatto quanto per le argomentazioni in punto di diritto, non può essere considerata illegittima sol che il giudice del gravame, sia pur in forma sintetica, dia conto d'aver vagliato criticamente così il provvedimento censurato come le censure contro di esso proposte, in guisa che l'iter argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte donazione indiretta motiva delle due sentenze risulti corretto ed idoneo allo scopo, ma, specularmente, non anche ove l'apodittico rinvio dall'una motivazione all'altra non consenta d'accertare l'avvenuto esame del motivo d'appello - come nella specie, le argomentazioni svolte nel motivo non essendo state minimamente delibate - e la consapevole condivisione al riguardo delle ragioni svolte sul punto dal primo giudice, in tal caso l'adottata motivazione per relationem traducendosi, nella sostanza, in un difetto assoluto di motivazione. Escluso, dunque, che sia stata correttamente accertata la sproporzione tra valore del bene compravenduto e prezzo di vendita, tanto nella sua effettiva sussistenza quanto nella sua entità, la censura al riguardo formulata dai ricorrenti risulta fondata. Passando, quindi, all'altra censura, devesi considerare, in limine, che, donazione indiretta com'è pacifico in giurisprudenza, nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità dell'uno dei contraenti, dell'altro contraente il quale riceve la prestazione di maggior valore, con ciò il negozio posto in essere venendo a realizzare una donazione indiretta; per il che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo all'uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, si sia ciò non ostante determinata al trasferimento della proprietà e questo abbia posto in donazione indiretta essere allo specifico e voluto fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo. Ond'è che incombe sulla parte la quale intenda far accertare in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il negotium mixtum cum donatione l'onere di provare sia la sussistenza d'una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene, pur a tale sfavorevole condizione, da animus donandi nei confronti dell'acquirente.
Nel caso in esame, i ricorrenti si dolgono che il giudice a quo sia pervenuto ad affermare la sussistenza del negotium mixtum cum donatione pur in difetto di prova adeguata dei relativi elementi costitutivi e censura siffatta risulta ampiamente fondata, pur avendo donazione indiretta il detto giudice correttamente richiamato i principi regolatori della fattispecie, sol che si consideri come le ragioni dell'impugnata decisione s'articolino - secondo una singolare tendenza giurisprudenziale per la quale sarebbe lecito al decidente astrarre il giudizio dalle concrete emergenze istruttorie, in ragione delle quali e soltanto delle quali qualsiasi controversia dev'essere decisa, juxta probata et alligata partium come espressamente prescritto dal primo comma dell'art, 115 CPC, e sostituire ad esse, con ingiustificato esonero della parte interessata dall'onus probandi che su di essa incombe, le soggettive opinioni dello stesso decidente sui possibili procedimenti mentali delle parti, valutazioni queste evidentemente estranee, pur ove di essa si fosse inteso far uso, alla facoltà concessa dal secondo comma della richiamata norma - in una serie di considerazioni metagiuridiche, d'ipotesi soggettive sulle ritenute intenzioni e sui ritenuti interessi dei contraenti, di presunzioni tra loro correlate, in violazione tra l'altro del divieto della praesumptio de praesumpto, e non su prove concrete. Nell'impugnata sentenza non si rinviene, in vero, argomentazione alcuna fondata su elementi di giudizio forniti dagli originar attori o, comunque, altrimenti acquisiti al giudizio, idonei a fornire una dimostrazione oggettiva della sussistenza, nell'alienante, della conoscenza della sproporzione dei valori tra il bene trasferito ed il prezzo percetto, della consapevole accettazio-ne della circostanza, dell'intento liberale perseguito con la stipulazione del contratto pur a tali condizioni; la motivazione si sostanzia, infatti, solo sulla supposizione che il rapporto di parentela tra i contraenti potesse costituire, di per se stesso, indizio della stipulazione d'un negotium mixtum cum donatione e che, nella specie, tale supposizione potesse trarre conforto da due donazione indiretta ulteriori indizi, desumibili, l'uno, da una lettera del 19.1.81 inviata dall'alienante agli altri figli, nella quale è ravvisato un ritenuto significativo intento di tener celata ai destinatari l'avvenuta cessione dell'immobile, e, l'altro, dalla comparsa 23.1.81 di costituzione dell'alienante medesima in altro giudizio, promosso dagli stessi figli nei suoi confronti, nelle cui espressioni è ravvisato l'intento di beneficiare l'uno dei figli in danno degli altri per acrimonia nei confronti di questi ultimi e gratitudine o preferenza nei confronti primo.
Ora, se è pacifico che, nella controversia introdotta per l'accertamento della simulazione relativa di un negotium mixtum cum donatione gli elementi costitutivi della liberalità possano essere accertati anche per presunzioni e che la scelta dei fatti noti da porre alla base della presunzione nonché il giudizio logico con il quale si deduce l'esistenza del fatto ignoto dal coordinamento dei fatti noti ritenuti all'uopo idonei siano riservati al giudice del merito e sottratti al controllo di legittimità ove sorretti da idonea motivazione, va, non di meno, considerato come siano sindacabili nel giudizio di Cassazione non solo i vizi della detta motivazione ma, altresì, l'esistenza stessa degli elementi integranti il fatto da ricostruire, in quanto facenti parte della struttura normativa della presunzione.
Questa può essere validamente desunta solo sulla scorta d'una pluralità d'elementi di valutazione gravi, donazione indiretta precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascun d'essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica; il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; in fine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per sè solo esaustivamente ed
incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Nella specie - volendo all'uopo dare per ammesso, ma non concesso in ragione dei già esposti motivi, l'essenziale elemento della sproporzione tra i valori delle prestazioni - evidenti risultano così l'assoluta inconferenza, quindi anche l'inidonea motivazione in ordine all'erroneamente ritenuta conferenza, degli elementi di giudizio presuntivi utilizzati dal giudice a quo onde pervenire all'espresso convincimento.
Basti considerare come il solo aver ritenuto il rapporto di parentela tra i contraenti elemento di per se stesso indiziario della simulazione, sia pure relativa, del negozio, introduca nel sistema d'apprezzamento dell'idoneità delle prove nel giudizio tra privati un fattore di discriminazione soggettiva privo di supporto normativo e che si pone anche in palese contrasto con il dettato degli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, anche giusta quanto indirettamente desumibile donazione indiretta dalle ragioni informative delle decisioni della Corte Costituzionale 22.4.71 n. 89, 2.6.74 n. 247, 16.7.68 n. 99, 22.2.99 n. 41, le ultime due delle quali evidenziano, tra l'altro, come sospetti e presunzioni in danno dei parenti, laddove ritenuti rilevanti, siano stati espressamente previsti dal legislatore e giustificati da particolari esigenze di tutela di superiori interessi collettivi.
Quanto alla lettera 19.1.81, il giudice a quo non chiarisce in base a quale norma giuridica l'alienante fosse tenuta a far conoscere ai figli gli atti di disposizione del proprio patrimonio o a dare giustificazioni di essi e/o dell'invito rivolto loro a ritirare dall'appartamento quanto di pertinenza o di interesse degli stessi ed, in difetto d'onere siffatto, a qual titolo dette omissioni potessero giustificare l'espresso convincimento in ordine alla ritenuta consapevole volontà dell'alienante d'occultare un atto scientemente posto in essere in danno delle aspettative dei figli medesimi; non senza considerare l'erroneità del richiamo, operato dal giudice a quo per giustificare l'utilizzazione della lettera in discorso quale indizio dell'animus donandi, all'interpretazione dei contratti anche mediante l'analisi dei comportamenti successivi, quale per il detto giudice la redazione della lettera stessa, dacché i comportamenti successivi alla stipulazione presi in considerazione dal secondo comma dell'art. 1362 CC sono quelli direttamente inerenti al contratto od alla sua esecuzione, non altri comportamenti tenuti da ciascuna delle parti nei rapporti verso terzi ed estranei al rapporto contrattuale.
Quest'ultima considerazione donazione indiretta vale per disattendere anche il valore indiziario attribuito dal giudice a quo, al medesimo fine, alla comparsa 23.1.81 laddove, tra l'altro, la frase riportata dall'impugnata sentenza quale indizio del malanimo della madre nei confronti degli attori e dell'apprezzamento della stessa nei confronti del convenuto, risulta palesemente un'argomentazione suggestiva, ad effetto, utilizzata dal difensore e che non può, pertanto, essere riferita all'effettivo stato d'animo della cliente, cui quella frase non può essere direttamente attribuita; non senza rilevare che, pur ove detta frase potesse essere assunta ad indizio del malanimo della madre verso gli attori, da esso non sarebbe legittimo arguire, per il divieto delle presunzioni di secondo grado, l'animus donandi nel contratto in discussione.
La decisione, dunque, non è basata non solo su prove, ma neppure su presunzioni legittimamente formulate in applicazione dei surricordati criteri normativamente stabiliti, giacché trattasi di considerazioni ciascuna delle quali desunta da un singolo dato di fatto palesemente inidoneo, di per se stesso, in quanto suscettibile d'interpretazioni diverse o persino contrario alla tesi seguita dal giudice a quo, ad integrare i requisiti della gravità, precisione, concordanza dei fatti noti dal cui complesso desumere, con l'imprescindibile adeguata certezza, il fatto ignoto da dimostrare, onde questo possa essere considerato, in definitiva, accertato e probante ai sensi degli artt. 2727 ss. CC.
Se, quindi, ciascuno degli elementi di giudizio utilizzati, singolarmente considerato, risulta del tutto inidoneo donazione indiretta a suffragare la decisione, la considerazione del complesso degli stessi non può condurre a diversa soluzione, dacché la sommatoria d'una pluralità di dati insignificanti non può produrre un dato significativo; non senza considerare che, non trattandosi d'elementi dimostrativi diretti ma, a loro volta, d'elementi presuntivi, dovevano essere considerati inutilizzabili, come già rilevato, per il divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne un'altra presunzione senza violare, in tal modo, lo specifico combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 CC.
In definitiva, il giudice a quo è pervenuto all'impugnata decisione nonostante la parte attrice non avesse fornito alcuna prova positiva degli allegati presupposti in fatto della proposta azione e formulando, inoltre, una ipotesi di prova presuntiva dei presupposti stessi con motivazione inadeguata, illogica ed erronea, ond'è che il ricorso merita accoglimento anche in ordine all'esaminata censura sul punto.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione ad entrambi gli esaminati motivi, comuni al ricorso principale ed a quello incidentale, e la causa, di conseguenza, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in diversa sezione della corte d'appello di Roma, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.
LA CORTE
riuniti i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004

 
 
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