Disciplina militare di Stato
La disciplina militare di stato è regolata da norme previste nelle singole leggi di stato, per cui manca una disciplina unitaria della specifica branca. Tuttavia il dipanarsi del procedimento è sostanzialmente analogo, ancorché siano differenti sia le Autorità competenti all'instaurazione e alle decisioni infraprocedimentali, sia la denominazione dell'attività istruttoria, sia la denominazione e composizione dell'organo collegiale consultivo competente ad esprimersi, obbligatoriamente, nel caso si ritenesse necessaria l'inflizione di sanzioni di stato espulsive. In ogni caso il procedimento disciplinare di stato è sottoposto a termini definiti e presenta una separazione netta tra la fase devoluta all'istruzione dell'illecito e quella decisoria. La fase istruttoria inizia con la nomina, da parte dell'Autorità competente ad instaurare il procedimento, di un ufficiale incaricato dell'istruttoria, il quale assume una diversa denominazione a seconda che si tratti di procedimento a carico di ufficiali o di sottufficiali (Ufficiale inquirente) o di militari di truppa (Ufficiale accertatore). La diversa denominazione, tuttavia, non comporta alcuna diversità dei poteri e dei doveri inerenti la funzione. Egli infatti deve raccogliere tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del fatto oggetto di addebito, nonché gli elementi richiesti dall'interessato a sua difesa. Terminata la raccolta degli elementi necessari, l'ufficiale incaricato dell'istruttoria riferisce le risultanze all'Autorità che lo ha incaricato dell'inchiesta, attraverso un "rapporto conclusivo", nel quale esprime il proprio parere circa la sussistenza o meno di responsabilità disciplinari e, formula le proprie proposte. Se ritiene irrogabile una sanzione di stato di natura espulsiva, l'ufficiale che ha istruito il procedimento propone il rinvio dell'interessato avanti ad una apposita commissione (trattasi del predetto organo collegiale consultivo) che dovrà esprimere il proprio parere circa la meritevolezza o meno del militare di permanere nelle file dell'amministrazione. Nel corso di tale procedimento si instaura subito il contraddittorio con l'interessato, dovendo l'ufficiale incaricato dell'istruttoria provvedere per prima cosa alla contestazione dell'addebito, informando il militare sottoposto a procedimento della possibilità di prendere visione degli atti, produrre memorie, chiedere accertamenti specifici nonché l'audizione di testi. In definitiva la difesa è riconosciuta da subito attraverso l'intervento diretto dell'interessato. Chiuso il procedimento, il Ministro assume l'eventuale provvedimento espulsivo. |