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Dirigente di struttura complessa

 

Nota Aran - Dirigente di struttra complessa

Oggetto: Norme d.lgs. 19.6.1999, n° 229 – Quesiti.

Con riferimento alla nota prot. 0707733 del 14.9.2004 in ordine ai quesiti posti si rappresenta quanto segue.
La materia di cui al primo quesito è regolata dal d.lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 15 affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizioni dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per la assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e all'art. 15-ter individua i casi di revoca affidandone le procedure e modalità sempre ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
A tal fine si rammenta che, con estrema chiarezza, l'art. 33 del CCNL 8.6.2000 annette all'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico il valore di condizione necessaria e sufficiente per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale o gestionale nel caso di strutture semplici o complesse.
Ciò sta a significare il valore premiante del sistema degli incarichi che non sarebbe garantito ove, pur in presenza di una valutazione positiva, il dirigente di struttura complessa non fosse confermato nel suo incarico ma assegnato ad altro incarico anche di elevata specializzazione ma di natura professionale pur con pari valore economico.
Unica eccezione può essere costituita solo dai casi di ristrutturazione aziendale regolati dall'art. 39 – comma 8 – del CCNL 8.6.2000 e dall'art. 4 – comma 2, lett. f) – del già richiamato CCNL.
Con riguardo al secondo quesito, questa Agenzia è dell'avviso che la rosa degli idonei all'incarico di struttura complessa formulata dalla commissione prevista dall'art. 15-ter – comma 2 – del d.lgs. 502 del 1992 nell'ambito della quale il direttore generale opera la propria scelta esaurisca i suoi effetti con il conferimento dell'incarico da attribuire e non possa essere utilizzata alla stessa stregua di una graduatoria concorsuale in quanto non è in alcun modo ad essa assimilabile.
In ordine al terzo quesito, si fa presente che la mobilità intercompartimentale è possibile solo tra pubbliche amministrazioni, quindi ai fini della sua applicabilità rileva la natura dell'ente a capitale misto affinché questo sia riconducibile nell'ambito del comparto del pubblico impiego ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 e per l'area della dirigenza dal recente CCNQ del 23 settembre 2004.
Per quanto attiene al quarto quesito, nel rinviare all'art. 16 del CCNL 10.2.2004 ove è chiaro il legame tra mobilità interna ed incarichi, questa Agenzia è dell'opinione che non si possa prescindere dalla disciplina di appartenenza. La stessa mobilità d'urgenza è regolata al comma 4 del medesimo articolo del contratto.
Infine, con riferimento alla applicazione dell'art. 15-septies del d.lgs. 502 del 1992, si fa presente che l'art. 62 – comma 5 – del CCNL 8.6.2000 stabilisce che le aziende debbano individuare preventivamente con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 - comma 2 – del richiamato CCNL. L'incarico da conferire potrà essere uno di quelli indicati nell'art. 27 del CCNL 8.6.2000 in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

 
 
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