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Equiparazione del Trattamento economico

 

Necessita' della laurea per il diritto alla piena equiparazione del trattamento economico a quello della corrispondente qualifica funzionale ospedaliera

§ - Ancorché l’equiparazione tra le due categorie di personale (ruolo tecnico con qualifica di funzionario e personale ospedaliero non medico) debba essere disposta sulla base della sola qualifica posseduta e della tabella di equiparazione, senza tenere conto delle vicende del rapporto che hanno portato al conferimento della qualifica, si deve ritenere che l’indennità di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 384/1990 spetti, come per il personale ospedaliero, al solo personale universitario di pari livello ed anzianità munito di laurea.

SENTENZA N.823/05


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 4790/2004, proposto da P.C., contro l’Azienda universitaria Policlinico (A.U.P.) – Università degli studi di Napoli Federico II, per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. II, in data 28 marzo / 18 aprile 2003, n. 4046.
FATTO
Con ricorso (n. 1267/1998) al Tribunale amministrativo regionale della Campania, .., dipendente dell’Azienda ospedaliera Policlinico dell’Università degli studi di Napoli Federico II°, inquadrato nel ruolo tecnico con qualifica di funzionario, rivendicando il diritto all’equiparazione prevista dalla legge n. 200, del 16 maggio 1974, col personale ospedaliero non medico di pari funzioni ed anzianità, impugnava i provvedimenti del direttore dell’Azienda di appartenenza riguardanti la determinazione dell’indennità di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761, del 20 dicembre 1979; illegittimamente-secondo il ricorrente- nella determinazione dell’anzidetta indennità perequativa, il direttore dell’Azienda di appartenenza non aveva considerato l’indennità di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 348/90 corrisposta al personale ospedaliero di corrispondente qualifica. Con sentenza n. 4046/2003, del 28 marzo-18 aprile 2003, l’adito Tribunale amministrativo regionale respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese processuali. Avverso l’indicata sentenza il P. propone appello al Consiglio di Stato deducendo l’erroneità della decisione di primo grado e ne chiede la riforme con l’integrale accoglimento del suo originario ricorso. La causa è stata chiamata per l’udienza odierna al cui esito è stata trattenuta in decisione dal collegio.

DIRITTO
Con deliberazione n. 2100, del 7 marzo 1997, il direttore generale dell’Azienda universitaria Policlinico-Università degli studi di Napoli Federico II°, in base al disposto dell’art. 1 della legge 16 maggio 1974, n. 200 e, successivamente, dell’art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, determinava l’indennità spettante all’appellante sulla base dell’equiparazione della qualifica dallo stesso posseduta (VIII° funzionario tecnica) al 10° livello retributivo ospedaliero. Nel calcolare il trattamento economico del corrispondente livello ospedaliero, l’amministrazione, tuttavia, non considerava l’indennità di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 384/1990. Allo stesso modo, con la successiva deliberazione n. 3701/97, del 22 settembre 1997- adottata a seguito dell’entrata in vigore del C.C.N.L. 1994/97, in base al quale il decimo livello ospedaliero era transitato al 1° livello dirigenziale- il direttore dell’Azienda universitaria, nel rideterminare nuovamente l’indennità perequativa dovuta al Pentella, assumeva a base di riferimento il trattamento del 1° livello dirigenziale ospedaliero senza tenere conto dell’indicata indennità di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 384/90, che, nel frattempo, era, in parte confluita nello stipendio tabellare ed in parte compresa nella retribuzione di posizione. Nel rivendicare il diritto alla piena equiparazione del suo trattamento economico a quello della corrispondente qualifica funzionale ospedaliera, l’appellante, quindi, pretende che, nella quantificazione della sua indennità perequativa, di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/79, si tenga anche conto dell’indicata indennità di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 384/90.
Non considera, tuttavia, il ricorrente che tale ultima indennità è dovuta al solo personale non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico del Servizio sanitario nazionale, che sia laureato (art. 45, comma 1, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384). Di modo che la pretesa del P. di vedersi computata detta indennità, non essendo egli munito di laurea, più che una perequazione col corrispondente livello ospedaliero- come dice di volere l’appellante- implicherebbe, invece, un trattamento ingiustificatamente a lui più favorevole. Né a diversa conclusione può indurre il richiamo- fatto dall’appellante- alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui l’equiparazione del personale universitario a quello ospedaliero di corrispondente anzianità e qualifica deve avvenire a prescindere dalla circostanza che quello universitario interessato possieda o meno il titolo di studio ordinariamente richiesto per accedere al corrispondente livello ospedaliero (Cons. St. Sez. VI, 16 maggio 1995, n. 447). Tale principio, infatti, non può implicare l’ulteriore conseguenza che- una volta conseguita l’equiparazione anche senza il titolo di studio- debbano riconoscersi al personale universitario non laureato indennità che per quello ospedaliero di pari livello ed anzianità richiedano il possesso della laurea. Conclusivamente, pertanto- ancorché l’equiparazione tra le due categorie di personale debba essere disposta sulla base della sola qualifica posseduta e della tabella di equiparazione senza tenere conto delle vicende del rapporto che hanno portato al conferimento della qualifica (Cons. St. Sez. VI, 16 maggio 1995, n. 447)- si deve ritenere che l’indennità di cui all’art. 45 del d.P.R. n. 384/1990 spetti, come per il personale ospedaliero, al solo personale universitario di pari livello ed anzianità munito di laurea. L’appello va, pertanto, respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello e conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2004.

 
 
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