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Dichiarazione di fallimento

 

Dichiarazione di fallimento

Art. 5 L.Fall.

1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e` dichiarato fallito.
2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e` piu` in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Massima della Cassazione
L'azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali , mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.

Della dichiarazione di fallimento
L'esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta, avuto riguardo alla struttura sommaria e camerale del procedimento, ogni qualvolta l'imprenditore stesso sia comunque messo in grado di avere piena conoscenza della vicenda giudiziaria e di contraddire le ragioni poste a base dell'istanza di fallimento, mentre è estraneo alla disciplina del procedimento camerale in genere, e specialmente di quello (improntato a particolare speditezza) volto alla dichiarazione di fallimento, l'obbligo del giudice di concedere rinvii su richiesta di parte. ANNO 2005

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Pertanto, in applicazione di detta presunzione, il giudice italiano è privo di giurisdizione a dichiarare il fallimento di una società con sede statutaria nel Granducato di Lussemburgo, non bastando a vincere la presunzione posta dalla citata disposizione del regolamento l'esistenza, in Italia, di un immobile di proprietà della società insolvente, trattandosi di elemento atto a giustificare - tutt'al più, sussistendo le altre condizioni previste dal regolamento - l'apertura di una procedura secondaria, a norma del paragrafo 2 del medesimo art. 3. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che a fondare la giurisdizione del giudice italiano fosse sufficiente, nella specie, la qualità, in capo alla società con sede in Lussemburgo, di unico socio illimitatamente responsabile di società soggetta alla giurisdizione italiana, e ciò mancando il presupposto, la dichiarazione di fallimento della società italiana, da cui muove l'orientamento il quale ammette che lo straniero socio illimitatamente responsabile di una società italiana soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano). ANNO 2005

Sentenza della Corte di Cassazione

FATTO
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2002 la società Immobiltrading (già Capital partners 2000) s.r.l. - premesso che il 20 dicembre 2001 la Capital partners 2000 aveva operato un finanziamento di lire 5 miliardi a favore della B. & C. Finanziaria, di cui era socia unica la Santa Maura, e che la B. & C. Finanziaria aveva impiegato il finanziamento ricevuto per corrispondere la caparra confirmatoria di lire 5 miliardi alla società Impresol, a fronte di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra B. & C. Finanziaria e la Impresol stessa; che, essendosi risoltosi il contratto preliminare di compravendita immobiliare, inutilmente essa aveva richiesto la restituzione del finanziamento erogato ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare il fallimento della società "a.a. Santa Maura", con sede in Lussembuergo, socia unica illimitatamente responsabile della "B & C Finanziaria s.r.l.", per insolvenza della stessa, della quale, davanti allo stesso Tribunale, era già stato chiesto il fallimento con istanza depositata il 27 novembre 2001.
2. Rigettata dall'adito Tribunale la istanza di riunione dei due ricorsi, la B & C Finanziaria, in relazione al procedimento prefallimentare avviato nei suoi confronti, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione (r.g. 14058/2002), sul quale questa Corte si è pronunciata con ordinanza n. 1244 del 23 gennaio 2004, affermando la giurisdizione del giudice italiano. 3.11 4 ottobre 2002 anche la Santa Maura, in relazione al procedimento prefallimentare, già richiamato, avviato a suo carico, ha proposto istanza (all'esame, oggi, del Collegio) di regolamento di giurisdizione. Ha dedotto di non avere in Italia alcun tipo di rappresentanza stabile, di non avervi svolto alcuna attività di impresa, e di essere soggetta sin dalla sua costituzione (15 aprile 1999) al giudice lussemburghese, nel Granducato del Lussemburgo essendo la sua unica sede sociale, mantenuta anche al momento del deposito dell'istanza di fallimento.- elementi determinanti - nella prospettazione della ricorrente - per stabilire la sede dell'impresa e, ai sensi dell'art. 9, primo comma, l. fall., dell'art. 3 della legge 218 del 1995, nonché del paragrafo 3 del regolamento CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 sulle procedure di insolvenza, anche per determinare la giurisdizione.
4. La Immobiltrading ha resistito con controricorso, e - premesso in punto di fatto che la Santa Maura aveva concesso a Capital Partners 2000 (poi divenuta "Luxembourg business consulting con sede in Italia, ove aveva assunto la denominazione di Immobiltrading) una garanzia reale di pegno sulle azioni con diritto di voto, benché esse non fossero state mai emesse; che, essendo la B. & C. Finanziaria partecipata al 100% da Santa Maura, proprietaria del capitale sociale Immobiliare Nuova 92, con sede in Roma, proprietaria di un immobile situato in Roma, in Italia si svolgeva l'attività di impresa della Santa Maura, e che questa aveva ceduto l'unico bene sul quale avrebbe potuto trovare soddisfazione il credito della Immibiltrading - ha eccepito in via pregiudiziale la inammissibilità - improcedibilità del ricorso. Nel merito ne ha contestato la fondatezza, rilevando che il socio straniero di società italiana dichiarata fallita è sottoposto a fallimento in proprio quale socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 147 l. fall. 5. Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha concluso nel senso che - avendo la Corte di Cassazione affermato la giurisdizione del giudice italiano nei confronti della società B & C Finanziaria (ordinanza 23 gennaio 2004), ed essendosi, quindi, già verificato il necessario presupposto dell'assoggettamento della società alla giurisdizione italiana che sia affermata tale giurisdizione anche nei confronti della Santa Maura, quale unico socio della predetta B & C Finanziaria.
6. La ricorrente ha replicato depositando memorie. La resistente è, poi, stata "sentita", a norma dell'art. 375, ult. comma, c.p.c.. DIRITTO
1. La Immobiltraning nel controricorso ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorso sarebbe stato sottoscritto da due avvocati non iscritti nell'albo degli avvocati abilitati alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori ed, inoltre, la procura, genericamente richiamata nella intestazione del ricorso, non conterebbe indicazioni sufficienti.
Le eccezioni sono infondate. Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che il ricorso proposto dalla società ricorrente è sottoscritto (anche) dall'avvocato Antonio Fusillo, abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori, ed è quindi, irrilevante la qualità degli altri difensori. Sul secondo, che la mancata indicazione nel ricorso per Cassazione degli estremi della procura speciale, richiamata soltanto genericamente nel ricorso stesso, non è causa di inammissibilità, quando essa, conferita (come nella specie) con atto separato e ritualmente depositata unitamente al ricorso, sia stata rilasciata in data anteriore alla notificazione di questo, risulti specificatamente ordinata alla proposizione del ricorso, e contenga le indicazioni idonee ad individuare il legale rappresentante della ricorrente e del notaio autenticante, nel rispetto della convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
2.1. A sostegno del ricorso, con il quale chiede che sia dichiarata la carenza del giudice italiano sulla istanza di fallimento proposta davanti al Tribunale di Roma dalla Immobiltrading, la ricorrente invoca l'art. 3 del regolamento CE 29 maggio 2000, n,1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, già in vigore (31 maggio 2002) al momento della notifica dell'istanza di fallimento (21 giugno 2002), che determina i criteri idonei ad individuare i giudici competenti ad aprire una procedura di insolvenza, quando essa presenti (come chiarisce il considerando 8 dello stesso regolamento) implicazioni transfontaliere.
2.2. La resistente oppone che la dichiarazione di fallimento della Santa Maura, quale socia unica illimitatamente responsabile della B. & C. Finanziaria, è logicamente successiva e consequenziale alla declaratoria di fallimento di quest'ultima: a conforto della propria tesi rileva che, secondo l'univoco indirizzo della giurisdizione di merito (avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità), il socio unico straniero di una società di capitali italiana dichiarata fallita è soggetto alla giurisdizione del giudice italiano ed è assoggettabile, quale socio illimitatamente responsabile, alla dichiarazione di fallimento in proprio.
Deduce, inoltre, che la Santa Maura era proprietaria dell'intero capitale sociale di "Immobiliare nuova 92" s.r.l., con sede in Roma, proprietaria di un immobile sito in Roma (...), cioè dell'unico bene in concreto idoneo a far fronte al debito precedentemente mantenuto. 2.3. Il Procuratore Generale ha concluso la propria requisitoria nel senso che, essendo già stata affermata (con l'ordinanza 1244/2004, richiamata nelle premesse di fatto) la giurisdizione del giudice italiano sulla istanza di fallimento presentata nei confronti della B. & C. Finanziaria, allo stesso giudice spetterebbe conoscere anche della istanza di fallimento in estensione proposta nei confronti della Santa Maura: l'istanza di fallimento proposta dalla Immobiltrading ha, infatti, investito la società Santa Maura non come soggetto insolvente, bensì quale unico socio illimitatamente responsabile della società B. & C. Finanziaria; sicché, conformemente all'orientamento già espresso da questa Corte (S.U. Cass. 3 febbraio 1993, n. 1308), l'assunzione della qualità di socio comporterebbe la necessaria soggiacenza a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare. Operando anche nella fattispecie l'art. 147 l. fall., l'affermazione della giurisdizione italiana sarebbe, quindi, una mera conseguenza del meccanismo regolato da questa norma. 3. Il ricorso è fondato.
3.1. L'art. 3 del regolamento 1346/2000 così stabilisce al paragrafo 1: Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Inoltre, al paragrafo 2 dispone: Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza ne Stato membro.
Posto che nella specie non è contestato (e risulta, anzi, dallo stesso ricorso proposto dalla Immobiltrading davanti al Tribunale fallimentare di Roma) che la sede legale della Santa Maura è in Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, non è dubbio che, alla stregua del criterio stabilito dal paragrafo 1, non sussistono le condizioni per affermare, in relazione all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento di cui ai discute in questa sede, la giurisdizione del giudice italiano.
3.2. Nè, per vincere la presunzione posta dalla disposizione del regolamento, può essere utilmente invocato il riferimento all'esistenza di un immobile situato in Roma, unico bene in concreto idoneo a far fronte (secondo l'assunto della resistente) al debito precedentemente mantenuto: trattandosi di elemento atto a giustificare (tutto al più, sussistendo le altre condizioni previste dal regolamento) l'apertura di una procedura secondaria, a norma del secondo paragrafo.
3.3. Neanche rileva il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (cui può aggiungersi la sentenza n. 10293 del 27 giugno 2003) - secondo cui anche lo straniero può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società italiana, ed essere assoggettato, conseguentemente, alle implicazioni da essa derivanti, compreso il fallimento in via di estensione di quello della società - atteso che nella fattispecie, diversamente da quanto assume la resistente ed argomenta anche il P.M., non sussiste il presupposto, la dichiarazione di fallimento della società italiana, da cui muove l'orientamento giurisprudenziale. In punto di fatto è, anzi, pacifico, che l'istanza nei confronti della B. & C. Finanziaria è stata rigettata dal Tribunale di Roma con decreto 22 dicembre 2004. 3.4. Infine, anche il riferimento (nella requisitoria del P.M.) all'ordinanza 1244/2004 di questa Corte non è idonea a fondare una diversa conclusione. Tale decisione, infatti, contiene l'accertamento della giurisdizione italiana sull'istanza di fallimento presentata dalla Immobiltrading s.r.l. nei confronti della B. & C. Finanziaria s.r.l., quale società di diritto italiano che, con il venir meno dello statuto personale italiano, la perdita della nazionalità italiana e l'assunzione della nuova nazionalità, aveva cessato di esistere come ente societario italiano.
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e,
conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Considerata la peculiarità della fattispecie, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle S.U. civili, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2005.

 
 
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