Fallimento e condanna alle spese
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONDANNA ALLE SPESE DEL CREDITORE ISTANTE
Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura e il compenso del curatore possono essere posti a carico del creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. A tal fine non è necessario che il creditore sia condannato al risarcimento dei danni derivati dalla sua condotta abusiva ma è sufficiente l'accertamento del relativo titolo di responsabilità.
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL CREDITORE ISTANTE
La responsabilità del creditore istante per i danni derivati al debitore dalla dichiarazione di fallimento poi revocata configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell'istituto della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.; la relativa liquidazione del danno postula che la parte istante abbia assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Sentenza n. 4096 del 21 febbraio 2007 |