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Fallimento ed insinuazione al passivo
Sentenza n. 19097 dell'11 settembre 2007
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE DEL FIDEIUSSORE
Nel caso di fallimento del debitore principale, ove il fideiussore paghi dopo il fallimento il creditore già insinuato al passivo e s’insinui a sua volta, dichiarando di surrogarsi ai sensi degli artt. 1949 e 1203, numero 3, cod. civ., non osta all’ammissione del credito il principio di cristallizzazione della massa passiva né occorre che il credito così insinuato sia stato “prenotato” tramite la preventiva insinuazione in via condizionale, ai sensi dell’art. 55, terzo comma, legge fall. Il pagamento con surrogazione, infatti, ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il solvens si sostituisce al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto, sì che il credito mantiene il suo carattere concorsuale, senza che per effetto della successione nella titolarità dello stesso si determini danno per i creditori, perché il pagamento del creditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma del fideiussore, e perché nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori.
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