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Morte del fallito

 

Morte del fallito

Art. 51 L. fall. Morte del fallito
1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu` eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e` designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e` fatta dal giudice delegato.
3. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita` giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.


Massima della Cassazione
Morte del fallito
IL NEGOZIO DISPOSITIVO DI BENI DELLA PERSONA DICHIARATA ASSENTE POSTO IN ESSERE DAL SUO PRESUNTO EREDE, SEBBENE INFICIATO DALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMO, IL QUALE, ANCORCHE IMMESSO NEL POSSESSO DI TALI BENI, NON HA IL POTERE DI DISPORNE (ARTT 52 E 54 COD CIV), NON RIMANE CADUCATO QUANDO-DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE E VERIFICATASI CONSEGUENTEMENTE, ALLA STREGUA DEGLI ARTT 58 E 456 COD CIV, L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE AL MEDESIMO AL MOMENTO DELL'ULTIMA SUA NOTIZIA-RISULTI CHE DETTO EREDE, ALLORA NON LEGITTIMATO, ERA EFFETTIVAMENTE TITOLARE DEL DIRITTO OGGETTO DEL NEGOZIO, POICHE, PER EFFETTO DEL POSTUMO RICONOSCIMENTO IN CAPO A LUI DI SIFFATTA TITOLARITA, SI DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELLA STESSA E DELLA CORRELATIVA LEGITTIMAZIONE. NE CONSEGUE CHE COLUI CHE SI ACCOLLA LE OBBLIGAZIONI DI UN CONCORDATO FALLIMENTARE (ASSUNTORE), DIETRO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEI BENI ALL'ATTIVO, SI SOSTITUISCE AL FALLITO ANCHE NELLA TITOLARITA DI QUELLI DI TALI BENI CHE IL MEDESIMO ABBIA ACQUISTATO COME EREDE DELL'ASSENTE DI CUI SIA STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA IN EPOCA ANTECEDENTE AL CONCORDATO. ( V 476/56).

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione all'esecuzione mobiliare eseguita presso un terzo, ed il creditore opposto deceda e venga successivamente dichiarato fallito, cosicché il giudizio stesso venga riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la competenza a decidere di tale opposizione non spetta funzionalmente al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Nella specie, infatti, non ricorre ne' l'applicabilità dell'art. 51 legge fall. (in quanto oggetto dell'esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi), ne' dell'art. 24 legge fall. (trattandosi di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento).

Sentenza della Corte di Cassazione

FATTO
La presente controversia trae origine da due procedure esecutive mobiliari promosse dal Geom. Antonio P____ nei confronti della U.S.L. LE-2 ed eseguite entrambe presso un terzo (la Banca Sud Puglia, quale tesoriere della U.S.L. predetta), nonché dai giudizi di opposizione alle due esecuzioni promossi dalla U.S.L. predetta e riassunti nei confronti della curatela, dopo l'avvenuto decesso e la successiva dichiarazione di fallimento del Geom. Antonio P____. Nella prima opposizione, riassunta con atto del 14 giugno 1983, la U.S.L. aveva dedotto l'impignorabilità delle somme staggite; nel procedimento erano intervenuti in veste adiuvativa diciassette creditori del Geom. P___. L'opposizione era definita nel grado con sentenza in data 19 settembre 1989 del Tribunale di L___ (competente per valore) di accoglimento, in quanto il creditore P___ aveva perso la legittimazione avendo ceduto il credito a terzi. La seconda opposizione all'esecuzione era definita nel grado con sentenza di parziale accoglimento in data 11 marzo 1988 ancora del Tribunale di L___.
La prima sentenza citata era impugnata dalla curatela fallimentare; la seconda era appellata dallo stesso curatore e dalla U.S.L.. I tre appelli erano riuniti.
Pronunciando sui tre atti di impugnazione con sentenza n. 750-92, la Corte d'Appello di L___, affermava "il difetto di competenza del giudice ordinario" dichiarando l'improcedibilità di entrambe le opposizioni all'esecuzione; compensava tra le parti le spese di causa.
Riteneva, in particolare, la Corte del merito (sviluppando un cenno della U.S.L. Le-2 sulla questione pregiudiziale, e provvedendo d'ufficio), che, sopraggiunte nel corso dei due giudizi di opposizione all'esecuzione prima la morte, poi la dichiarazione di fallimento del Geom. Antonio P____, si rendevano immediatamente applicabili le discipline degli artt. 51 e 26 (rectius 24) della L.F..
Ritenuto in linea di principio che la competenza funzionale del Tribunale fallimentare coinvolga le controversie che comunque investono il fallimento o ne restano influenzate, sì che debbono trovare la loro soluzione nell'ambito della procedura concorsuale al fine di garantire il fine pubblicistico della par condicio creditorum nell'unità della procedura fallimentare; ciò premesso, la Corte del merito sosteneva che a detti principi si dovessero uniformare anche gli accertamenti negativi dei crediti proposti in via di opposizione all'esecuzione, volta che la vis attractiva del loro fallimentare non può trovare ostacolo neppure nella competenza funzionale in materia di esecuzione forzata. Si trattava, quindi, di una competenza funzionale ed inderogabile, rilevabile d'ufficio. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la U.S.L. Le-2 sulla base di un unico motivo; proponeva controricorso e ricorso incidentale la curatela del fallimento del Geom Antonio P__ sulla base ancora di un unico motivo; la U.S.L. predetta depositava controricorso a ricorso incidentale; il fallimento, infine, depositava memoria.
DIRITTO
Occorre preliminarmente riunire i due ricorso proposti contro la stessa sentenza della Corte d'Appello di L___.
Ricorso n. 8663-93.
Con l'unico motivo del ricorso principale la U.S.L. Le-2 deduce la falsa applicazione degli artt. 24 e 51 L.F., con conseguente violazione delle norme sulla competenza.
La doglianza coglie il nucleo fondamentale della sentenza della Corte d'Appello di L___, rilevando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 51 L.F. in quanto i beni sottoposti a pignoramento si appartenevano alla U.S.L. che aveva subito la procedura esecutiva e non al patrimonio del creditore Geom. Antonio P____ e per esso alla disponibilità della procedura concorsuale. Censurava, inoltre, la ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 24 L.F., in quanto la situazione creditoria in discussione nei giudizi di opposizione all'esecuzione mobiliare, oggetto della controversia, preesisteva alla dichiarazione di fallimento e non era influenzata dalla procedura concorsuale.
Il ricorso è fondato sotto entrambi gli aspetti prospettati. Con riferimento, infatti, alla disciplina dell'art. 51 L.F., non può rilevarsi che il divieto di inizio o di prosecuzione di azioni esecutive individuali, con decorrenza dalla soglia degli eventi concorsuali (la dichiarazione di fallimento), trova la sua ragione d'essere nel fatto che si tratti di azioni esecutive promosse contro l'imprenditore insolvente aventi ad oggetto "beni compresi nel fallimento". Quali siano i beni compresi nel fallimento viene indicato, tra l'altro, dall'art. 42 L.F., in cui sono indicati i beni esistenti nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento nonché quelli che pervengano al fallito durante la procedura.
Il fallimento, quale azione esecutiva concorsuale coinvolgente l'intero patrimonio del fallito a favore di tutti i creditori dello stesso imprenditore, si pone in contrasto con le azioni esecutive singolari che, se iniziate o proseguite in corso di procedura, violerebbero entrambi i principi dell'universalità soggettiva (l'azione individuale avvantaggerebbe il singolo creditore, non la massa), e di quella oggettiva (l'azione singolare sottrarrebbe beni alla massa attiva destinata alla soddisfazione della massa passiva) cui è improntata la procedura concorsuale. Da ciò anche l'idea, secondo cui l'improcedibilità dell'azione esecutiva potrebbe travolgere anche le opposizioni all'esecuzione.
Il caso di specie, peraltro, è estraneo alla disciplina emergente dall'art. 51 L.F., ed ai principi di cui detto articolo è espressione.
Nella specie, infatti, le esecuzioni vennero promosse non contro l'imprenditore, poi fallito, ma dallo stesso imprenditore contro un proprio debitore, o supposto tale; oggetto dell'esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi (somme di denaro della debitrice U.S.L., depositati presso la banca, sua tesoriera).
Si deve, quindi, del tutto escludere che il fatto processuale in discussione possa corrispondere, in alcun modo, alla fattispecie normativa delineata dall'art. 51 L.F., ed ai principi che di detta disciplina danno ragione e sono il fondamento.
Considerazioni di non diversa natura debbono svolgersi con riferimento alla disciplina dell'art. 24 L.F., richiamata nella specie dalla Corte del merito.
La vis attractiva concursus, disciplinata dall'art. 24 L.F., costituisce la derivazione ed il prolungamento, come è stato rilevato in dottrina, della norma dell'art. 23, laddove quest'ultima individua il Tribunale come organo del fallimento, mentre la prima attribuisce al tribunale che abbia dichiarato il fallimento una competenza speciale, divenendo organo naturale di giurisdizione con competenza avocativa per tutte le controversie che nascono dal fallimento.
Azioni che derivano dal fallimento, secondo la terminologia dell'art. 24 L.F., è formula normativa abbastanza precisa che coinvolge le azioni corrispondenti, come mezzo di tutela giurisdizionale, a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive).
Esulano dalla nozione, pertanto, le azioni che già si trovavano nel patrimonio del fallito al momento dell'accertamento dello stato di crisi, relative a diritti soggettivi già esistenti e che con la dichiarazione di fallimento non assumono tutela o configurazione particolare che non sia la semplice assunzione della legittimazione processuale da parte del curatore al posto del fallito (art. 43 L.F.). Tali sono i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi, e le azioni con cui detti diritti debbano essere accertati ovvero divenire oggetto di pronuncie di condanna. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, ne' da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possono essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente. Tale è anche il giudizio di opposizione all'esecuzione individuale promossa dal fallito in bonis nei confronti di un suo debitore, opposizione in cui si discuta della sussistenza del diritto e dell'attuale titolarità da parte del fallito stesso e, per esso, della massa.
Anche sotto il secondo profilo, quindi, non sussiste la competenza funzionale del Tribunale fallimentare che non è, sia chiaro, ne' giudice speciale ne' sezione specializzata (tanto per dare un significato certo alla pronuncia della Corte d'Appello che ha affermato il "difetto di competenza del giudice ordinario), ma semplicemente il tribunale che ha dichiarato il fallimento insolvente e che in talune situazioni (cui è estraneo il caso di specie) viene investito di una competenza funzionale.
Affermato, quindi, che le cause di opposizione all'esecuzione, riunite in sede di appello, non rientrano nella competenza del Tribunale fallimentare (qualora sia organo diverso da quello investito delle cause di opposizione in esame), ne' esse sono diventate improcedibili dala dichiarazione di fallimento, la causa deve essere rimessa al giudice del rinvio perché decida tutte le questioni, pregiudiziali e di merito, proposte davanti a detto organo con gli appelli pendenti, in esse compresa l'eccezione, sollevata dalla U.S.L., di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla curatela, eccezione sulla quale la Corte del merito non ha pronunciato e che non è stata deferita al giudizio di legittimità in quanto ricordata dalla U.S.L. Le-2, non nel suo ricorso per cassazione, ma solo nel controricorso avverso il ricorso incidentale della curatela.
Ricorso n. 10141-93.
Con il ricorso incidentale la curatela del fallimento del Geom. Antonio P___ ripropone le domande formulate nei due appelli davanti alla Corte d'Appello di L___, in forma per il vero insolita, richiamando genericamente le conclusioni rassegnate davanti al giudice di appello, in precedenza trascritte, e per "i motivi che appresso si indicheranno" (pag 12 del ricorso incidentale); motivi che peraltro non vengono in seguito illustrati, in quanto nel prosieguo dell'atto si svolge il controricorso avverso il ricorso principale.
Comunque, come emerge dalle richiamate conclusioni di appello, si tratta di questioni, anche pregiudiziali, sulle quali la Corte del merito non si è pronunciata avendo considerato assorbente la pregiudiziale sulla competenza funzionale. Si tratta, quindi, di questioni che rimangono aperte all'esame ed alla valutazione del giudice del rinvio, e che in fase di legittimità restano assorbite dall'accoglimento del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di L____.
Roma 18 aprile 1996
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 AGOSTO 1996.

 
 
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