aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Fallimento  
Argomenti sul fallimento  
 
- Dichiarazione di fallimento
 
 
- Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa
 
 
- Fallimento e condanna alle spese
 
 
- Fallimento ed insinuazione al passivo
 
 
- Fallimento imprenditore defunto
 
 
- Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
 
 
- Morte del fallito
 
 
- Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento
 
 
- Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
 
 
- Opposizione alla dichiarazione di fallimento
 
 
- Poteri del curatore
 
 
- Poteri del giudice delegato
 
 
- Poteri del tribunale fallimentare
 
 
- Revoca della dichiarazione di fallimento
 
 
- Sentenza dichiarativa di fallimento
 
 
- Stato d'insolvenza risultante in sede penale
 
Concordato preventivo  
 
- Concordato preventivo ed exceptio doli
 
Norme sul fallimento  
 
- Legge fallimentare
 
 
- Amministrazione straordinaria grandi imprese
 
     
Sei nella Categoria: Fallimento
Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento

 

Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento

Art. 14 L. Fall. - Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento
1. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita`, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Massima della Cassazione

DEVE ESCLUDERSI LA NECESSITÀ DI UNA FORMALE CONVOCAZIONE DEL DEBITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO, A NORMA DELL'ART. 15 L. FALL., COME RISULTANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 141 DEL 1970, PER LA PREVIA AUDIZIONE NEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO QUANDO SIA STATO LO STESSO DEBITORE A IL PROPRIO FALLIMENTO, POICHÉ LA SUA ISTANZA, DA UN LATO REALIZZA LA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO AL PROCESSO SPECIALE, FACENDO VENIR MENO, ALTRESÌ, IL SUO STESSO INTERESSE AD IN OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, E DALL'ALTRO CONTRIBUISCE SUL PIANO ISTRUTTORIO, PER LE AMMISSIONI IN ESSA CONTENUTE, ALLA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, UNITAMENTE ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI CHE, AI SENSI DELL'ART. 14 L. FALL., VANNO ALLEGATE ALL'ISTANZA.

Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento
IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO L'OMISSIONE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE CHE CHIEDA IL PROPRIO FALLIMENTO DEL DEPOSITO DELLE SCRITTURE CONTABILI, DEL BILANCIO E DEL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AI SENSI DELL'ART. 14 R.D. 16 MARZO 1942 N. 267, CHE PUÒ ESSERE ECCEPITA SOLO DA CHI DIMOSTRI DI AVERE UN INTERESSE PROPRIO A TALE PRODUZIONE, NON COSTITUISCE DI PER SÈ MOTIVO DI NULLITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, DOVENDO IL FALLITO OVVIARE A TALE OMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA SECONDO N. 3 DEL DETTO DECRETO.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dei creditori soc. ____ e ____nonché su istanza del debitore ___, imprenditore commerciale, che esponeva -tra l'altro- di avere avuto, per un certo tempo, quale socio finanziatore _____, il Tribunale di S___, con sentenza del 15.11.80, dichiarava i fallimenti e della società e di ciascuno dei soci in proprio: il ___ ed il ___. Proponeva opposizione il solo ____, il quale, lamentando preliminarmente violazione dell'art. 14 l. fall. là dove difettava l'allegazione delle scritture contabili e del bilancio alla domanda del ____, sosteneva: a) che egli, quale socio finanziatore, non era da qualificarsi imprenditore commerciale; b) che l'attività, esercitata in prevalenza dal ____ e dalla moglie di lui, era da considerarsi artigiana, non assoggettabile alla procedura fallimentare; c) che mancava esposizione debitoria riferibile all'epoca del rapporto sociale: onde il difetto dello stato d'insolvenza della società.
Il Tribunale rigettava l'opposizione con sentenza del 26.11.83, confermata dalla Corte d'appello di C____ con decisione del 21.2.85 ora impugnata.
Osservava la Corte che dalla documentazione prodotta in causa ed in particolare dall'esame delle quattro scritture private intercorse tra il M___ ed il Fr___ rispettivamente in data 27.4.79 - 3.7.79 - 1.10.79 - 17.12.79 si deduceva chiaramente come tra loro era stata costituita una società commerciale, non artigiana, per la gestione di centri di cura estetica del capello con l'espressa previsione di estendere l'attività da __ a __, di ripartire gli utili nel modo indicato e di affidare la funzione tecnica al ___ e quella amministrativa al ___a. Da ciò, aggiungeva la Corte, l'inutilità di accertare le dimensioni della pretesa attività artigianale al fine di attribuire al "guadagno" (normalmente modesto) la connotazione di "profitto".
Osservava, quanto ai debiti sociali,: 1 ) che fino alla concorrenza di quattromilioni di lire lo stesso appellante non ne aveva contestata la natura di debiti della società; 2 ) che, con riferimento alle obbligazioni contratte dal ___ senza la spendita del nome della società (in esecuzione dell'accordo del 27.4.79 secondo cui, fino a diversa consensuale modifica, il centro denominato ___ del Dr. Fr____ avrebbe avuto l'apparenza di ditta individuale e come tale iscritto alla Camera di Commercio) non v'era ragione di non considerarle di natura sociale, sul rilievo che, trattandosi di debiti contratti nello interesse comune dei soci, non occorreva l'esteriorizzazione del vincolo sociale, bastando l'esistenza del rapporto sociale anche se occulto.
Osservava, infine, la Corte che infondata era da ritenersi la lagnanza del M____ circa la mancata produzione da parte del ____ delle scritture contabili e del bilancio ai sensi dell'art. 14 l. fall., dal momento che egli, avendo curato la parte amministrativa e contabile della società, aveva avuto ben modo di conoscere il passivo sociale e di provvedere ad estinguerlo per evitare il fallimento anche personale e conseguenziale. Contro tale pronuncia ____ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il curatore dei fallimenti, avv. _____, ha presentato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2083 c.c. e dei principi della L. 25.7.56 n. 860 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Corte del merito abbia ritenuto di natura commerciale l'impresa di _____ mentre avrebbe dovuto considerare che: a) la modesta quantità di debiti (alcuni di dubbia attendibilità) nella misura di circa L. 40.000.000; b) la modestia delle attrezzature e delle merci (vaporizzatori - asciugacapelli - vibratori); c) la natura personale dell'attività del ____ coadiuvato dalla moglie, inducevano - come inducono - a qualificare quell'impresa di natura artigiana non suscettibile di soggezione a procedura fallimentare. La censura non va condivisa soprattutto se si riflette che essa non corrisponde ne' incide sulla osservazione del giudice là dove il vincolo realmente sorto tra il ____ ed il ____ vien fatto derivare dal contratto di società avente ad oggetto la gestione di centri di cura estetica del capello (mediante la ripartizione dei compiti distinti in tecnici ed amministrativi) e per scopo la ripartizione degli utili, attesa, altresì, la espressa previsione di estendere l'attività da ____ a ____.
Tale contratto - secondo il pensiero implicito del giudice del merito - realizzava un'attività diversa (anche se di carattere evolutivo) da quella pura e semplice artigianale del ____, sostituendosi all'attività lavorativa della cura estetica del capello quella della gestione di "centri" per la cura estetica del capello, in tale modo industrializzandosi un'attività fra soggetti, uno dei quali, nella veste di finanziatore, assumeva, altresì, la funzione amministrativa della società.
Contro tale osservazione non ha valore opporre - come fa il ricorrente - la pretesa modesta dimensione dell'attività del ____ con l'intento di dimostrare la natura artigianale di essa. A tal proposito la Corte del merito ha espressamente chiarito come sarebbe stato inutile accertare le dimensioni della società, dal momento che era da escludere che essa avesse natura artigianale. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 14 R.D. 16.3.42 n. 267 nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si duole, da un lato, dell'errore della Corte del merito nel punto in cui, non ravvisando nella disposizione dell'art. 14 l. fall. circa il deposito in cancelleria delle scritture contabili, del bilancio, del contro dei profitti e delle perdite da parte dello imprenditore commerciale che invochi la dichiarazione del proprio fallimento un carattere imperativo, abbia ritenuto la necessità di un "interesse" per dolersi della sua disapplicazione, dall'altro, dell'erroneo accertamento dello stato d'insolvenza della società in contrasto con quanto da lui esposto negli scritti difensivi circa la necessità di accertare e controllare: 1 ) che i debiti, di cui alle istanze di insinuazione al passivo, erano anteriori all'inizio del rapporto sociale o successivi allo scioglimento della società; 2 ) che i debiti erano stati contratti dal ____ in proprio e non come titolare della ditta ____; 3 ) che mai il ____ aveva ammesso l'esistenza di debiti sociali per L. 4.000.000; 4 ) che non sussistevano debiti riferibili al periodo del rapporto sociale:
4.5.79 - 17.12.79.
La censura non è fondata.
Con riferimento alla prima parte di essa, la doglianza, di carattere generico, è erronea nella sua formulazione, se si considera che è principio generale dell'ordinamento giuridico sostanziale e processuale che chiunque invochi a tutela di un proprio diritto l'applicazione di una norma giuridica, la cui natura imperativa è sempre connaturata ad essa, deve dimostrare di avervi "interesse proprio", direttamente tutelato dalla legge ed esistente in concreto. Da ciò la logica osservazione della Corte del merito la quale, aveva ritenuto inutile l'obiezione della mancata produzione da parte del ____ delle scritture contabili e del bilancio della società, dopo aver osservato che il ____ nella sua qualità di amministratore di essa aveva avuto piena conoscenza dal contenuto di essi. Peraltro il mancato deposito di quelle scritture (cui il fallito deve poi comunque ovviare, ex art. 16 n. 3 legge fall.) non è motivo che in sè possa inficiare la dichiarazione di fallimento. Quanto alla seconda doglianza va rilevato che essa, ben lungi da indicare in concreto i documenti assertivamente trascurati e di tale contenuto specifico e dettagliato da essere idoneo a capovolgere la decisione adottata sul punto, è formulata in modo da pretendere una rilettura degli scritti difensivi del giudizio di merito nonché un riesame delle risultanze istruttorie, allo scopo di confutare le argomentazioni e di rilevare errori di elementi di fatto (come la mancata contestazione di debiti sociali fino alla concorrenza di L. 4.000.000) della Corte catanese: ciò non è ammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed all'onorario, di cui al dispositivo, in favore del resistente Fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di L. 44.000 oltre a L. 1.200.000 per onorario.
Roma, 21 giugno 1988.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl