Opposizione alla dichiarazione di fallimento
Art. 18 L. Fall. - Opposizione alla dichiarazione di fallimento
1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza. 2. L'opposizione non puo` essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento. 3. L'opposizione e` proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente. 4. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Massima della Cassazione
L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio. Invero non può essere estesa in via analogica all'insinuazione tardiva la decadenza dall'azione (in conseguenza dell'"abbandono" della domanda ai sensi dell'art. 98, terzo comma, legge fall.), la quale si verifica solo per l'opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura - estranea all'insinuazione tardiva - di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori.
In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione perché, se il creditore vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 L.F., mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale dettata dall'art. 95 stessa legge. Sussiste invece l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 cod. proc. civ. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà "in bonis". L'eventuale riassunzione, da parte del curatore, del giudizio di opposizione interrotto, non al fine di farne dichiarare l'improcedibilità, ma per ottenere una pronuncia sul merito, non incide sulla disciplina dell'accertamento del passivo fallimentare, dettata a tutela del principio concorsuale e quindi di un pubblico interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, decidendo nel merito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da debitore poi fallito e riassunto dalla curatela fallimentare, aveva rigettato l'opposizione, e, provvedendo sul merito, ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione).
Il rimedio del regolamento di competenza avverso una sentenza dichiarativa di fallimento è ammissibile a condizione che, al momento della proposizione del regolamento stesso, il ricorrente non abbia optato per la diversa, possibile alternativa dell'opposizione ex art.18 della legge fallimentare, con essa eccependo (anche) l'incompetenza del giudice che abbia dichiarato il fallimento (mentre, se quest'ultimo procedimento risulti già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività, l'esperibilità dell'istanza di regolamento facoltativo). Nel caso in cui l'istanza di regolamento e l'atto di opposizione siano stati notificati nella stessa data, la situazione di incompatibilità logica e di conseguente, necessaria alternatività fra i due procedimenti va risolta, invece, in favore del regolamento ex art.43 cod. proc. civ., per la prevalenza che il legislatore ha inteso attribuirgli rispetto agli altri possibili mezzi di impugnazione ordinari della stessa sentenza.
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della situazione d'insolvenza denunciata, ai sensi dell'art. 8 l. Fall, da un giudice della sezione fallimentare e di due istanze di fallimento depositate il 10 ottobre 2002 ed il 23 ottobre 2002,il Tribunale di G____, con sentenza n. 6583 del 2 novembre 2002, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 l. fall., pronunciava sentenza di fallimento della ___spa. Avverso tale sentenza la ___ ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ. cui resistono il fallimento della ____spa e la Banca ____ spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza per avere negato la sussistenza della sede principale ed operativa di essa società in ____ anziché in ____ ritenendo così erroneamente quest'ultimo tribunale competente a decidere sulla dichiarazione di fallimento. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del regolamento per tardività. L'eccezione è infondata. La società ricorrente ha invero depositato presso la cancelleria di questa Corte (provvedendo altresì alla notifica dell'avviso di deposito alle controparti) copia della comunicazione della sentenza di fallimento notificatagli il 12.12.02 dalla quale si desume la tempestività della proposizione del regolamento di competenza avvenuta il 23.12.02. Il ricorso è quindi ammissibile. Infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla considerazione che la questione di competenza risulta sollevata anche con l'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto nella stessa data del presente regolamento di competenza. In linea di principio può certamente ritenersi che, avverso una sentenza la quale, nel dichiarare il fallimento di un imprenditore, risolva altresì (anche solo per implicito) la questione della competenza del tribunale adito, siano astrattamente proponibili tanto il regolamento di competenza, a norma dell'art. 43 c.p.c., quanto il rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 18 l. fall.. A tale proposito i due mezzi possano essere proposti cumulativamente quando con l'opposizione ex art. 18 l. fall, venga investito esclusivamente il merito della dichiarazione di fallimento e con il ricorso per regolamento sia prospettata invece la questione della competenza (cfr., al riguardo,Cass. n. 1864-84 e Cass. n. 1676-70). Diverso è il caso in cui - come quello di specie - il ricorso per regolamento di competenza concorre con un'opposizione a declaratoria di fallimento che, oltre a contestare il merito di tale pronuncia, sia anche volta a negare la competenza territoriale del giudice che ha dichiarato il fallimento. In tal caso la cumulatività dei due mezzi di impugnazione deve escludersi in virtù del principio della litispendenza che impedisce di sollevare la medesima questione in due distinti giudizi. Il cumulo in esame contrasterebbe inoltre il principio di economia processuale e si scontrerebbe con la previsione del citato art. 43, primo comma, la quale configura il ricorso per regolamento di competenza come alternativa rispetto ai mezzi ordinari d'impugnazione della sentenza che, oltre alla pronuncia sulla competenza, contengano anche statuizioni di merito (Cass. 1404/96). In tal caso deve pertanto affermarsi il principio dell'alternatività tra opposizione a declaratoria di fallimento (in cui si deduca anche una questione di competenza) e regolamento di competenza, per cui, scelta una via, resta precluso (limitatamente, s'intende, alla questione di competenza) il ricorso all'altra. In tal senso trova applicazione il principio della prevenzione per cui la proposizione di uno dei due rimedi preclude l'esperimento dell'altro. (Cass. Sez. un. 647/79). La peculiarità del caso in esame sta però nel fatto che l'istanza di regolamento di competenza e l'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (nel quale atto si fa anche questione di competenza) risultano essere stati entrambi notificati nella medesima data del 23.12.02 . In questo caso, il suindicato criterio della prevenzione, per risolvere il conflitto tra i due alternativi mezzi d'impugnazione, non può trovare applicazione poiché non è possibile stabilire una priorità temporale tra le notificazioni dei due atti introduttivi. (Cass. 1404/96). In siffatte circostanze deve ritenersi che la situazione d'incompatibilità logica e di conseguente necessaria alternatività fra i due procedimenti è da risolvere in favore del regolamento ex art. 43 c.p.c.. Ciò si deduce dalla interpretazione del disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo ora citato. Da tali norme si evince infatti con tutta chiarezza che il legislatore ha inteso dare prevalenza al regolamento di competenza, ove esperito, rispetto agli altri possibili mezzi d'impugnazione ordinari della stessa sentenza e ciò proprio perché il detto regolamento di competenza è volto a consentire la risoluzione preventiva di una questione pregiudiziale, il cui eventuale trascinarsi attraverso i diversi gradi del giudizio potrebbe, altrimenti, comportare un inutile spreco di attività ed energie processuali, nonché determinare talvolta gravi ritardi nella definizione dei problemi di diritto sostanziale cui il processo dovrebbe servire da strumento.(Cass 1404/96). In considerazione di ciò deve ritenersi che il regolamento facoltativo di competenza proposto dalla società _____spa non può dirsi inammissibile. Nel merito la doglianza prospettata dal ricorrente non è, però, fondata. È invero affermazione assolutamente consolidata, nella giurisprudenza di questa corte, che la competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, senza che possano rilevare i trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento (Cass. 14 dicembre 2000 n. 15783; Cass. 23 luglio 1996 n. 6597; Cass. 15 marzo 1996 n. 2186; Cass. 18 luglio 1995 n. 7804). È a tale proposito ben noto che la sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e va identificata, in via presuntiva, tino a prova contraria, con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni. Parimenti noto è che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente insegnato che, in caso di spostamento della sede legale, la presunzione indicata è applicabile con riferimento all'ubicazione precedente, non a quella successiva, se il cambiamento sia "sospetto", perché temporalmente prossimo alla domanda di apertura del procedimento concorsuale e ricadente in epoca in cui sia in corso od imminente la crisi economica, atteso che, in queste evenienze, la diversa collocazione del centro direttivo è carente dei suoi presupposti naturali, connessi alla fisiologica evoluzione della gestione imprenditoriale, e si presenta meramente formale, se non fittiziamente preordinata ad incidere sulla competenza (Cass. 16 giugno 2000 n. 8237; Cass. 7 maggio 1999 n. 4578; Cass. 10 febbraio 1999 n. 1118; Cass. 22 dicembre 1998 n. 12777; Cass. 8 aprile 1998 n. 3652; Cass. 10 aprile 1996 n. 3332; Cass. 10 gennaio 1996 n. 151). Nel caso di specie è indubbio che - come correttamente osservato dal tribunale di G____ - il trasferimento della società, deliberato il 31 luglio 2002 con decorrenza dal 2 settembre 2002 e iscritto presso il registro delle imprese di A____ il 28.10.02, è avvenuto nell'imminenza della apertura della procedura fallimentare occorsa l'8.10.02 e della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo. Aggiungasi che quella che rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento della sede sociale è la sua iscrizione nel registro delle imprese che, nel caso di specie, è avvenuta - come rilevato - il 28.2.02, dopo che la procedura si era già aperta d'ufficio ed erano state depositate istanze di fallimento, il che dimostra l'esattezza delle conclusioni del giudice di merito che ha ritenuto il detto trasferimento del tutto irrilevante ai fini della determinazione della competenza per la dichiarazione di fallimento. In conclusione il regolamento di competenza va rigettato dovendosi confermare la competenza del tribunale di G____ in ordine alla dichiarazione del fallimento della _____spa. Quest'ultima società va di conseguenza condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite liquidate in favore di ciascuna in euro 1.300,00 per onorari oltre euro 100,00 di esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti costituite liquidate in favore di ciascuna in euro 1.300,00 per onorari euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori e spese generali dome per legge. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2004. |