Poteri del curatore
Art. 31 L. Fall. - Poteri del curatore 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato. 2. Egli non puo` stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari. 3. Il curatore non puo` assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento
Massima della Cassazione L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex art. 25, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata sollevata nel giudizio di merito, richiedendo accertamenti di fatto ai quali la Corte non può procedere d'ufficio (Nella specie, il curatore, autorizzato a proporre l'azione revocatoria dell'art. 67, comma secondo, legge fall., aveva proposto l'azione di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44, legge fall.) ANNO 2005
| Riferimenti normativi: |
( Legge Falliment. art. 25) |
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( Legge Falliment. art. 31) |
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( Legge Falliment. art. 44) |
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( Legge Falliment. art. 67 com. 2) |
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Con riferimento alla norma dell'art. 72 l. fall., l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore. Tale iniziativa, per conseguenza, non può trovare ostacolo ne' nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo, ne' nella circostanza che, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre del promissario acquirente sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2652, numero 2), cod. civ., poiché l'adempimento di tale formalità non incide sulla facoltà del curatore di recedere "ex" art. 72 citato, ma determina soltanto - ai sensi dell'art. 45 l. fall. - l'opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e della eventuale sentenza di accoglimento, sempre che il curatore abbia scelto l'esecuzione del contratto, invece che il suo scioglimento, configurandosi in questo secondo caso la scelta del curatore come elemento ostativo all'accoglimento di quella domanda.
La mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale (nella fattispecie: l'esperimento dell'azione revocatoria "ex" art. 64 legge fall.), essendo attinente all'efficacia di attività processuale svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione in corso di giudizio, sempre - però - che l'inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice. (Nella specie il giudice di primo grado aveva accertato la mancanza di legittimazione attiva del fallimento attore, non essendo stata depositata agli atti di quella fase del giudizio l'autorizzazione del giudice delegato, ed aveva quindi rigettato la domanda proposta dal fallimento; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che fosse maturata una preclusione alla possibilità, per il fallimento, di produrre nel giudizio di appello l'autorizzazione in questione e quindi di sanare l'originario vizio di rappresentanza).
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione avanti il Tribunale di R___, notificato in data 22 e 27 marzo 1995, il Fallimento ____s.r.l. chiedeva ex art. 64 legge fallimentare dichiararsi l'inefficacia, nei confronti del Fallimento attore, dell'ipoteca di lire 12 miliardi concessa a favore della Cassa di Risparmio di ____ dalla fallita ____srl. (già ____s.p.a.), con atto per notaio ______ in data 1^ marzo 1990 rep. 8534, gravante sull'immobile della concedente costituito dai complesso immobiliare sito in Comune di ___, Via ____. Deduceva l'attore che l'ipoteca era stata concessa a garanzia del mutuo per lire 4 miliardi concesso dalla Cassa di Risparmio di ____ a favore di altro soggetto, la "____s.p.a.", e che la prestazione di garanzia doveva considerarsi inefficace perché concessa a titolo gratuito (a garanzia di debito altrui) e nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 22 ottobre 1991. La convenuta Banca di ____ si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, eccependo l'applicabilità, anche in sede fallimentare, del disposto dell'art. 2901 c.c. secondo il quale sono considerate a titolo oneroso le garanzie, anche per debiti altrui, concesse contestualmente al sorgere del debito che viene garantito. Con sentenza pubblicata il 25 luglio 2001 il Tribunale rilevava che non era stata depositata agli atti la prova della legittimazione processuale del curatore del Fallimento ____srl e rigettava quindi la domanda con compensazione delle spese. Con atto di appello notificato in data 7 dicembre 2001 il Fallimento ____srl. appellava la sentenza suddetta deducendo che il Tribunale aveva erroneamente fondato la propria decisione sul mancato reperimento della autorizzazione del Giudice Delegato che aveva autorizzato il curatore a promuovere l'azione di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 legge fall.; in realtà l'autorizzazione sarebbe stata ritualmente concessa, tant'è che essa era stata indicata nella epigrafe dell'atto di citazione in giudizio, notificato alla Banca di ____ s.p.a. e al Fallimento ____s.p.a.; insisteva quindi nella domanda. La Banca di ____ s.p.a., e il Fallimento ____s.p.a. non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. La Corte d' Appello di ____, con sentenza dell'1.10.02 in contumacia della Banca di ____ s.p.a. e del Fallimento ____s.p.a., in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'appello proposto dal Fallimento ____srl. e per l'effetto dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 legge fall., dell'atto di costituzione di ipoteca da parte della s.r.l. ____(già ____s.p.a.) in favore della Cassa di Risparmio di ____per il mutuo erogato in favore della ____s.p.a.. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la ____spa (succeduta alla Cassa di Risparmio di ____ ed alla banca di ____) sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento della ____srl. MOTIVI DELLA DECISIONE La ____spa deduce con il primo motivo di ricorso la mancanza della autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione revocatoria in quanto la predetta autorizzazione sarebbe stata irritualmente depositata nel giudizio di appello in allegato al fascicolo di parte anziché tramite provvedimento istruttorio ex art. 356 c.p.c.. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge nonché di travisamento dei fatti perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non controverso che la garanzia ipotecaria fu rilasciata senza corrispettivo. Sotto un diverso profilo assume che erroneamente la Corte d'appello non ha ritenuto estensibile anche all'azione revocatoria fallimentare la presunzione di onerosità della costituzione di garanzia contestuale al finanziamento stabilita dall'art. 2901 c.c.. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal fallimento resistente sotto il profilo della carenza di potere rappresentativo della ____spa dei due soggetti che hanno conferito il mandato per il ricorso in cassazione. L'eccezione è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte invero - come esattamente dedotto dal fallimento controricorrente - hanno definitivamente chiarito, dopo alcune Incertezze giurisprudenziali che il legale rappresentante di una società di capitali non, può validamente delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, allorché tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale; con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante. È inoltre noto che tale accertamento , concernendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità. (Cass sez. Un. 8681/95). Nel caso di specie tuttavia, si osserva che nella delibera del Consiglio di amministrazione della ____s.p.a. del 13.6.02, depositata, in atti in cui si determinano in via generale i poteri di rappresentanza dei vari organi nonché dei dirigenti e dei funzionari della banca, risulta che i due soggetti che hanno conferito il mandato processuale al difensore della presente lite possono ritenersi titolari del potere di rappresentanza della società. La delibera in questione, infatti richiama riportandolo integralmente, l'articolo 22 dello statuto sociale ove vengono specificati i soggetti cui spetta la rappresentanza della società. In particolare tale articolo dello statuto stabilisce che "il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza a dirigenti quadri direttivi e dipendenti della società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio". La delibera da quindi attuazione a tale precetto statutario individuando i soggetti cui tale rappresentanza è attribuita e le ipotesi ed i limiti in cui ciò avviene. La delibera fa invero riferimento soltanto all'attribuzione della firma sociale, ma in virtù della premessa dianzi ricordata , l'atto va necessariamente interpretato nel senso che per attribuzione della firma si intende attribuzione della rappresentanza della società. Ciò chiarito si osserva ulteriormente che dalla delibera in esame risulta che a dirigenti e quadri direttivi nonché ad altro personale appositamente identificato è attribuita la firma sociale abbinata in riferimento, tra l'altro, a "cause attive e passive" e a "procure speciali e generali alle liti". Ciò sta a significare in altri termini che ai soggetti sovraindicati è attribuita non solo la rappresentanza sostanziale nelle cause attive e passive ma anche il potere di conferire procure ai difensori nelle predette cause. Nel caso di specie il mandato deve ritenersi regolarmente conferito risultando dallo stesso che i soggetti conferenti sono rispettivamente un dirigente ed un quadro direttivo della ____spa in osservanza della delibera del consiglio di amministrazione del 13.6.02. L'ulteriore deduzione secondo cui la delibera del c.d.a. sarebbe anteriore alla emanazione della sentenza impugnata è priva di ogni rilevanza poiché tale delibera si riferisce ad un conferimento in via generale dei poteri di rappresentanza della banca che prescinde dalle singole concrete ipotesi in cui tale potere può essere tatto successivamente valere. Altrettanto deve dirsi in ordine alla osservazione secondo cui la delibera sarebbe antecedente rispetto alla data in cui ____spa è divenuta pienamente operativa rispetto ai terzi poiché trattasi di osservazione dei tutto generica e priva di ogni allegazione difensiva sia in ordine alla effettività della circostanza dedotta e sia in ordine alle conseguenze che da essa deriverebbero. Il ricorso è quindi procedibile. Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce improponibilità dell'azione revocatoria del fallimento per mancanza di autorizzazione a stare in giudizio del giudice delegato. In particolare deduce la banca ricorrente che tale autorizzazione sarebbe stata irritualmente allegata al fascicolo di parte al momento dell'iscrizione dell'appello mentre costituendo tale documento elemento di prova doveva essere acquisito nelle forme di cui all'art 356 c.p.c.. L'assunto è fondato anche se per motivi diversi da quello dedotto dalla banca ricorrente che sono, tuttavia, rilevabili d'ufficio. Questa Suprema Corte ha più volte affermato a tale proposito che la mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale, essendo attinente all'efficacia della attività stessa svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione da proporsi in corso di giudizio, sempre - però - che l'inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice. (Cass 4310/97; Cass 2570/95; Cass 11572/92; Cass 11047/91). Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie. Una volta infatti che il giudice di primo grado aveva accertato la mancanza di legittimazione attiva del fallimento attore, non essendo stata depositata agli atti di quella fase del giudizio l'autorizzazione del giudice delegato, ed aveva quindi rigettato la domanda proposta dal fallimento stesso, a quest'ultimo era ormai preclusa la possibilità di produrre nel giudizio di appello l'autorizzazione in questione e quindi di sanare il vizio originario di rappresentanza. Il primo motivo va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va quindi cassata e ricorrendo i requisiti di cui all'art 384 c.p.c., può procedersi alla pronuncia nel merito dichiarandosi inammissibile la domanda proposta dal fallimento della ____srl nel confronti della Cassa di risparmio di ____ (ora ____spa). Sussistendo giusti motivi si compensano tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda del fallimento della ____srl. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2004. |