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Poteri del giudice delegato

 

Poteri del giudice delegato

Art. 25 L. Fall. - Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e` richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita` i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera e` richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
5) provvede nel piu` breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.
2. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto



Massima della Cassazione

In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 legge fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare.

Riferimenti normativi: ( Legge Falliment. art. 25)

Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa; pertanto, al fine di stabilire l'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo del principio stabilito dall'art. 14, legge n. 218 del 1995, secondo il quale spetta al giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, avvalendosi, eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia, concernente, ex art. 72 di detta legge, i soli giudizi iniziati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, occorre fare riferimento alla data in cui è stata proposta la domanda di insinuazione al passivo, non a quella della opposizione allo stato passivo.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del Tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere una azione civile (nella specie: indebito oggettivo). Il provvedimento impugnato ha, infatti, natura ordinatoria, esaurisce i suoi effetti all'interno della procedimento fallimentare, quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione e sorveglianza del procedimento, e concessione di autorizzazioni al curatore) che la norma dell'art. 25 legge fall. (n. 6 per l'autorizzazione a promuovere giudizi) attribuisce al suddetto giudice.

Riferimenti normativi: ( Legge Falliment. art. 25)
  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
  ( Legge Falliment. art. 26) COST ILLEGITTIMITÀ
  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 COST ILLEGITTIMITÀ
  Costituzione art. 111

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M____e R____, dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di L___ del 16.2.1991, con ricorso al giudice delegato del 36.12.2060, chiedevano la revocazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo e la sospensione della liquidazione delle attività.
A sostegno di tale richiesta i falliti deducevano che tutti i crediti insinuati dalle banche ed, in particolare, i crediti del Banco di Napoli e del Medio Credito Regionale della Puglia erano stati ammessi per un importo di gran lunga superiore a quello effettivo, essendo stati riconosciuti interessi mai validamente concordati ed illeciti anatocismi; inoltre era stato erroneamente ammesso al passivo un credito della So.Ba.Ri.T. s.p.a., in effetti vantato nei confronti di un omonimo del fallito.
Il giudice delegato, esaminata la suddetta istanza, disponeva che venissero trasmessi gli atti al curatore affinché relazionasse in ordine alla possibilità di proporre azione di revocazione ed al contempo respingeva la richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo.
Avverso tale decreto proponevano reclamo in data 26.1.2001 i falliti, deducendo: che sussisteva la fondata presunzione che i crediti delle banche ammessi al passivo fossero inesistenti e che addirittura tali istituti di credito fossero debitori, avendo per lungo tempo applicato tassi d'interesse non concordati con capitalizzazione trimestrale nonché commissioni non dovute e che pertanto doveva promuoversi azione di revocazione con sospensione dell'attività di liquidazione.
Il tribunale di L____ rigettava il reclamo.
Ricorrono per cassazione il M___ e la R___ sulla base di tre motivi cui non resiste il fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, deducono, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che erroneamente il tribunale ha ritenuto insussistente la falsità, il dolo, l'errore essenziale di fatto e il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati riguardo alle domande di ammissione al passivo del banco di Napoli, del Medio credito per la Puglia, della banca del Salento, della banca Vallone, della B.N.L., della soc. Finanziaria s.p.a. ____ Finanziaria e della Mefi Meridionale. Con il secondo motivo assumono l'omessa motivazione circa la richiesta di promozione da parte della curatela delle azioni di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti degli istituti di credito dianzi indicato.
Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla richiesta di sospensione della liquidazione a seguito della proposta di concordato. Il ricorso è inammissibile dovendosi ritenere che l'atto impugnato rivesta sostanziale natura amministrativa e non giurisdizionale. A tale proposito va osservato che il giudice delegato - come risulta dal decreto impugnato - ha correttamente ritenuto che l'istanza presentata dai falliti M____e R____ fosse rivolta a sollecitare il curatore a promuovere azione di revocazione ex art. 102 l.f.. Sulla base di tale prospettazione è incentrata anche la decisione del tribunale che, nell'escludere la possibilità di proporre azione di revocazione nei confronti delle banche, escludendone la sussistenza dei presupposti, ha in sostanza escluso che il curatore potesse essere autorizzato a proporre azione revocatoria nei confronti dei crediti delle banche dianzi indicate. A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del Tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., avverso il decreto di concessione o di diniego dell'autorizzazione al curatore a promuovere una azione civile.
Il provvedimento in questione ha, infatti, natura ordinatoria, esaurisce i suoi effetti all'interno della procedimento fallimentare, quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore, e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione e sorveglianza del procedimento, e concessione di autorizzazioni al curatore) che la norma dell'art. 25 legge fall. n. 6 attribuisce al suddetto giudice. (Cass 8666/00; Cass 9390/92; Cass 899/78.)
Lo stesso deve dirsi per ciò che concerne quella parte del provvedimento impugnato con cui il tribunale ha sostanzialmente confermato il diniego al curatore a proporre razione di indebito oggettivo.
Ad analoga conclusione conclusione deve infine pervenirsi per quella parte del provvedimento del tribunale con il quale è stato respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che aveva negato la sospensione della vendita dell'immobile caduto nell'attivo fallimentare.
Questa Corte ha infatti più volte affermato che siffatto tipo di provvedimento non è ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato difettano i necessari requisiti della decisorietà (ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitività (ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettatoli ad altri rimedi giurisdizionali). (Cass. 9464/02; Cass. 7522/97; Cass. 924/77). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo la curatela fallimentare svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004.

 
 
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