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Revoca della dichiarazione di fallimento

 

Revoca della dichiarazione di fallimento

Art. 21 L. Fall. - Revoca della dichiarazione di fallimento
1. Se la sentenza dichiarativa di fallimento e` revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
2. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
3. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che e` stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore puo` ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalita` stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, terzo comma, legge fall., non è neanche suscettibile del rimedio generale della sospensione ex art. 351 cod. proc. civ., in considerazione della essenza e della finalità della procedura fallimentare - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'intervenuta rimozione di tali effetti a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, non essendo stata neppure dedotta l'estinzione del processo per mancata riassunzione).

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1163 del 5 settembre 2000 questa Corte cassò con rinvio la sentenza con la quale la Corte d'appello di P___ aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta da ___avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, rimettendo al giudice del rinvio di accertare se la natura e il valore dei beni impiegati nell'impresa dell'opponente siano idonei a escluderne la pretesa natura artigiana.
Ottenuta tale pronuncia favorevole, ____ chiese al Tribunale di ____ la dichiarazione di chiusura della procedura concorsuale e la restituzione di tutti i suoi beni. Ma il tribunale disattese la richiesta, rilevando come la sentenza dichiarativa del fallimento sia provvisoriamente esecutiva, con la conseguenza che solo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca potrebbe determinare gli effetti restitutori invocati, mentre neppure l'eventuale estinzione del processo per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio dopo la decisione di cassazione travolgerebbe la sentenza di fallimento.
Ricorre ora per Cassazione ____ e propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'amministrazione fallimentare, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta che il tribunale abbia violato il sistema della impugnazioni, perché non ha considerato che la decisione di cassazione con rinvio della sentenza d'appello aveva travolto l'accertamento della natura non artigianale dell'impresa e, quindi, la stessa ammissibilità del fallimento. E quest'effetto caducatorio della sentenza di Cassazione è immediato, secondo il ricorrente, perché determina la cessazione dell'esecutorietà della sentenza di fallimento, tanto che l'intero procedimento si estinguerà, se non sarà riassunto dinanzi al giudice del rinvio.
Occorre preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto deduce la parte resistente, il ricorso è ammissibile, a norma dell'art. 111 Cost., in quanto è fondato sull'assunto di un'immediata revoca della sentenza di fallimento come conseguenza della Cassazione con rinvio della sentenza pronunciata in grado d'appello nel giudizio d'opposizione. Infatti il provvedimento impugnato, che tale assunto ha negato, non è meramente interlocutorio e accessorio rispetto al giudizio di opposizione, ma ha un'autonoma natura decisoria, perché incide immediatamente sul diritto alla restituzione postulato dal ricorrente come conseguenza della dedotta revoca del fallimento (Cass., sez. 1^, 28 aprile 1973, n. 1171, m. 363701, Cass., sez. 1^, 23 aprile 1975, n. 1585, m. 375176).
Ciò nondimeno il ricorso è palesemente infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che "la esecutività obbligatoria e vincolante, per gli organi fallimentari, della sentenza dichiarativa di fallimento perdura sino all'esaurimento delle operazioni fallimentari, oppure sino ad una sentenza di revoca passata in giudicato" (Cass., sez. 1^, 28 aprile 1973, n. 1171," m. 363700; conf. Cass., sez. 3^, 25 agosto 1962, n. 2661, m. 253968, Cass., sez. un., 6 agosto 1990, n. 7937, m.. 468625) In particolare, si è chiarito che "gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, terzo comma legge fall., non è neanche suscettibile del rimedio generale della sospensione ex art. 351 c.p.c., in considerazione della essenza e della finalità della procedura fallimentare - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria" (Cass., sez. 1^, 18 aprile 1991, n. 4187, m. 471735, Cass., sez. 1^, 22 ottobre 1997, n. 10383, m. 509125). Nel caso in esame è evidentemente da escludere un giudicato di revoca del fallimento quale conseguenza della sentenza di Cassazione con rinvio, perché al giudice del merito è stato appunto rimesso di accertare se sia qualificabile come artigiana l'impresa di ____. Sicché, essendo ancora sub judice la controversa legittimità del fallimento, il fallito non ha diritto alla restituzione, che, come ben rileva il decreto impugnato, è preclusa appunto dalla perdurante esecutività della sentenza dichiarativa del suo fallimento. Nè ha alcuna rilevanza in questa fase la sorte che alla sentenza di fallimento sarebbe spettata se il giudizio di opposizione si fosse estinto per effetto della mancata riassunzione dinanzi al giudice di rinvio indicato dalla Corte di Cassazione. Infatti, la riassunzione è già avvenuta, secondo quanto deduce la resistente; e, comunque, la mancata riassunzione non è stata neppure dedotta dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese anticipate dalla parte resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.100, di cui 3.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2003.

 
 
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