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Sentenza dichiarativa di fallimento

 

Sentenza dichiarativa di fallimento

Art. 16 L. Fall. - Sentenza dichiarativa di fallimento
1. La sentenza dichiarativa di fallimento e` pronunciata in camera di consiglio.
2. Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e` stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procedera` all'esame dello stato passivo.
3. La sentenza e` provvisoriamente esecutiva.
4. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e` comunicato al procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.


Massima della Cassazione
La sentenza che dichiara il fallimento, in virtù dell'art. 17, l.fall., deve essere comunicata al debitore, per estratto, a norma dell'art. 136, cod. proc. civ., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione mediante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, se questi la effettui ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, ne' l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento.

Il carattere officioso del procedimento fallimentare implica che il giudice dell'opposizione, anche in secondo grado, prenda diretta conoscenza delle risultanze dal fascicolo della procedura concorsuale, onde valutare la situazione obbiettiva dell'impresa, accertandone l'eventuale insolvenza, se del caso, anche a prescindere dalle specifiche pretese vantate dal creditore istante. A tal proposito, se il dato dell'assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati non fornisce, di per sè solo, la prova dell'insolvenza - e potrebbe comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno esso va attentamente valutato, non potendosene, per converso (come nella specie) radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 della legge fallimentare, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. Ne consegue che, nella sussistenza di un cospicuo sbilancio patrimoniale, si potrà nondimeno escludere la concreta sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza, ma non senza aver prima puntualmente verificato quale sia la specifica composizione del passivo (e, in specie, l'originaria scadenza dei debiti) e quali le ragionevoli possibilità di ripresa o il grado di fiducia di cui l'imprenditore eventualmente ancora goda sul mercato, onde sia resa plausibile la suindicata, favorevole prospettiva, e concretamente persuasiva la possibilità che, nonostante l'incapienza patrimoniale, l'imprenditore medesimo riuscirà comunque a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di S____, con sentenza del 16 dicembre 1996, dichiarò il fallimento della società ___ s.a.s. di ____e del medesimo sig. ____in proprio. Avverso tale sentenza proposero opposizione i falliti ed il sig. ____, in proprio e quale legale rappresentante della ____ s.a.s. di ___. Questi fece preliminarmente presente che, sin dal luglio 1996, egli aveva rilevato il sig. ___ nella posizione di socio accomandatario della società fallita. Gli opponenti contestarono poi l'esistenza del debito di detta società nei confronti della ____s.p.a., ad istanza della quale il fallimento era stato dichiarato, e negarono comunque che la ____ versasse in stato d'insolvenza.
Il tribunale revocò il fallimento del sig. ____, ma rigettò per il resto l'opposizione, la quale fu invece integralmente accolta, a seguito di gravame, dalla Corte d'appello di N____, con conseguente revoca anche dei fallimenti della società ____e del sig. ____. Ritenne infatti la corte, in primo luogo, che fossero ammissibili e fondate le deduzioni difensive con cui gli opponenti avevano negato la riferitilità alla____del credito vantato dalla ____; in secondo luogo, che la sola successiva insinuazione al passivo del fallimento di altri crediti (prevalentemente facenti capo ai dipendenti della medesima società) non bastasse a dimostrare lo stato d'insolvenza della debitrice, non potendosi presumere che questa non sarebbe stata in grado di fronteggiare tali debiti ove la dichiarazione di fallimento non le avesse impedito di continuare la propria attività.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la curatela del fallimento.
Resiste con controricorso il sig. ____, in proprio e quale legale rappresentante della ____ s.a.s..
Non ha invece esplicato difese, in questa sede, la ____, già contumace anche in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La curatela ricorrente imputa alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 6 e 19 l. fall., e 339 e segg. c.p.c., nonché vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene, in particolare, che la corte d'appello avrebbe omesso di esercitare il proprio potere-dovere di verifica d'ufficio delle circostanze emergenti dal fascicolo della procedura fallimentare, da cui risultava l'esistenza di molteplici ed inequivoci indizi dello stato d'insolvenza della società____, ed avrebbe comunque mal motivato il proprio convincimento al riguardo.
2. Va detto subito che i lamentati errori nell'applicazione delle richiamate norme di diritto non sussistono.
La corte d'appello, infatti, dopo aver escluso la riferibilità alla____del debito per il quale il fallimento era stato dichiarato, ha puntualmente sottolineato come il carattere officioso del procedimento fallimentare implichi comunque che il giudice dell'opposizione, anche in secondo grado, prenda diretta conoscenza di quanto risulta dal fascicolo della procedura concorsuale e valuti la situazione obiettiva dell'impresa, accertandone l'insolvenza, se del caso, anche a prescindere dalle specifiche pretese vantante dal creditore istante.
A tale valutazione la corte territoriale non si è sottratta, ma è pervenuta alla conclusione che le risultanze obiettive acquisite al procedimento fallimentare, ed in specie quelle riguardanti l'accertamento del passivo, non consentissero, nel caso di specie, l'individuazione di un vero e proprio stato d'insolvenza al tempo della contestata dichiarazione di fallimento.
3. Ciò chiarito, resta però da stabilire se la motivazione adottata a fondamento di tale conclusione sulla adeguata, ed è sotto questo profilo che le doglianze della curatela ricorrente acquistano fondamento.
La motivazione dell'impugnata sentenza si sostanzia, infatti, in un'unica argomentazione, per la quale la mera presenza di debiti iscritti al passivo della procedura concorsuale non basterebbe a dimostrare l'insolvenza della società, dal momento che è la stessa dichiarazione di fallimento ad imporre l'insinuazione al passivo di tutti i creditori interessati a partecipare al concorso e non è perciò lecito presumere che quei debiti denotino uno stato d'insolvenza (e non solo, magari, una temporanea difficoltà dell'impresa), ne' che l'imprenditore non avrebbe potuto farvi fronte continuando la propria attività.
Affermazione, questa, astrattamente in sè corretta, ma per nulla sufficiente a dar conto di un esame - da svolgere in concreto - dell'effettiva situazione in cui la società si trovava al momento della dichiarazione di fallimento. Nè può certo bastare a tale scopo la mera constatazione - in sè del tutto neutra - che la gran parte del passivo accertato si riferiva a crediti di lavoro dei dipendenti. E ciò tanto più quando - come la curatela puntualmente e specificamente indica nel proprio ricorso, senza smentita di controparte - vi erano anche cospicui debiti della società per omesso adempimento di obblighi tributari e previdenziali, decreti ingiuntivi (alcuni dei quali provvisoriamente esecutivi) a suo carico, pagamenti eseguiti con modalità inusuali e, soprattutto, un assai marcato sbilancio tra l'attivo ed il passivo patrimoniale accertati.
Quest'ultimo dato, come molte volte questa Suprema corte ha precisato, non fornisce di per sè sola la prova dell'insolvenza, e potrebbe comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa. Nondimeno, esso va attentamente valutato e non se ne può radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale pur sempre costituisce, nella più parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 l. fall., sono rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. Di modo che, quando un simile sbilancio patrimoniale sia ravvisabile, si potrà anche nondimeno escludere la concreta sussistenza di un vero e proprio stato d'insolvenza, ma non senza aver prima puntualmente verificato quale sia la specifica composizione del passivo (ed, in specie, l'originaria scadenza dei debiti) e quali le ragionevoli possibilità di ripresa o il grado di fiducia di cui l'imprenditore eventualmente ancora goda nel mercato: tali da rendere plausibile la suindicata favorevole prospettiva e da persuadere che, nonostante l'incapienza patrimoniale, l'imprenditore medesimo riuscirà comunque a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Un siffatto, puntuale esame, nel caso di specie, è invece del tutto mancato: il che rende insufficiente la motivazione su un punto decisivo della vertenza.
L'impugnata sentenza va perciò cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di N____, che compirà le suindicate indagini e motiverà compiutamente la propria conseguente decisione, provvedendo poi anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di N____, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004.

 
 
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