Concordato preventivo ed exceptio doli
Sentenza n. 5273 del 7 marzo 2007
FALLIMENTO – PAGAMENTO EFFETTUATO DA IMPRENDITORE AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO – EXCEPTIO DOLI
Importante messa a punto sulla portata della eccezione di dolo. La exceptio doli generalis seu praesentis attiene al dolo esistente al momento in cui viene intentata l’azione nel processo – diversamente dalla exceptio doli specialis seu praeteriti, che concerne il dolo al tempo della conclusione del negozio – e costituisce rimedio generale, diretto ad impedire l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall’ordinamento, che permette il rigetto di domande giudiziarie pretestuose o palesemente malevoli, intraprese, cioè, allo scopo di arrecare pregiudizio, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui, qualora sussistano elementi oggettivi comprovanti che la parte ha agito in violazione del criterio di buona fede e di correttezza, in contrasto con la finalità normalmente insita nell’esercizio del diritto di cui è titolare. In applicazione di tale principio principio, la Corte di cassazione ha escluso che l’esercizio dell’azione diretta ad ottenere l’inefficacia dei pagamenti effettuati nel corso della procedura concorsuale, allo scopo di realizzare la par condicio creditorum, possa essere paralizzata mediante la exceptio doli generalis, trattandosi di azione sorta a seguito ed in conseguenza dell’apertura di detta procedura, che non può configurare esercizio fraudolento dei diritti derivanti dal contratto, indipendentemente dall’atteggiamento soggettivo dell’imprenditore.
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