Adozione ed ascolto del minore
Sentenza n. 16753 del 27 luglio 2007
FAMIGLIA – PROCEDIMENTO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE – ASCOLTO INFORMATO DEL MINORE – NECESSITA’
Più spazio al diritto del minore, avente una capacità di discernimento sufficiente, di essere consultato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e di essere informato delle eventuali conseguenze dell’attuazione della sua opinione. E’ quanto risulta dalla sentenza in epigrafe, resa in un procedimento di sottrazione internazionale di minori. La Corte ha stabilito che l’audizione, intesa come strumento per raccogliere le opinioni del minore e per dare forma al diritto dello stesso di partecipare alla sua tutela, postula che il minore stesso riceva le informazioni pertinenti ed appropriate con riferimento alla sua età ed al suo grado di sviluppo, a meno che tali informazioni nuocciano al suo benessere. La sentenza – nel fare applicazione, a tale proposto, della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 – ha osservato che sebbene lo Stato italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, abbia elencato come campo di applicazione della Convenzione di Strasburgo soltanto quattro procedimenti, senza includervi i procedimenti di sottrazione internazionale dei minori e, in genere, di controllo della potestà genitoriale, nondimeno le disposizioni di detta Convenzione relative all’ascolto del minore, per la loro valenza di principio e per il loro significato promozionale, sono suscettibili di influenzare l’attività interpretativa anche nei procedimenti che si collocano al di fuori dell’elenco delle categorie di controversie formulato alla Stato italiano al momento del deposito dello strumento di ratifica, orientando il senso delle disposizioni di cui il giudice è chiamato a fare diretta applicazione.
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