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Legge sull'adozione

    

Adozione

Legge 149/2001 - Novella della Legge 184/1983

DELL'ADOZIONE
 
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.
1. L'articolo 6 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati".

Note all'art. 6:- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Il testo dell'art. 3, comma 1, e' il seguente: "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.".- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992 e' il seguente: "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.".

Art. 7.
1. L'articolo 7 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento".

Capo II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

Art. 8.
1. L'articolo 8 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10".

Art. 9.
1. L'articolo 9 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'".

Nota all'art. 9:- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.

Art. 10.
1. L'articolo 10 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della potesta' dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile".

Nota all'art. 10:- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.

Art. 11.
1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore".

Nota all'art. 11:- Il testo dell'art. 11, primo comma, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11. - Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.".

Art. 12.
1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi del secondo comma dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".

Nota all'art. 12:- Il testo dell'art. 12, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12. - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'art. 10".

Art. 13.
1. L'articolo 14 della legge n.184 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti perche' adottino le iniziative opportune".

Art. 14.
1. L'articolo 15 della legge n.184 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".

Note all'art. 14:- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 12.- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 184/1983 e' il seguente: "Art. 13. - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 15.
1. L'articolo 16 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".

Nota all'art. 15:- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.

Art. 16.
1. L'articolo 17 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entroquindici giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi".

Nota all'art. 16:- Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.".

Art. 17.
1. L'articolo 18 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni".


Art. 18.


1. L'articolo 21 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15. 2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore. 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato".

Capo III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.
1. L'articolo 22 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:"Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, airichiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale".

Nota all'art. 19:- Per il testo degli articoli 3, comma 1, e 4 della citata legge n. 104/1992, si veda in note all'art. 6.

Art. 20.1. L'articolo 23 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:"Art. 23. - 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".

Nota all'art. 20:- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.

Capo IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 21.
1. L'articolo 25 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".

Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.

Art. 22.
1. L'articolo 26 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza".

Nota all'art. 22:- Per il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile, si veda in nota all'art. 16.

Art. 23.
1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 25, comma 5".

Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 27. - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".

Art. 24.
1. L'articolo 28 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - 1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potesta' dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".

*********Massime della Cassazione*********
 


Nel procedimento di adozione è necessaria l'audizione del legale rappresentante della minore, in persona del tutore, il quale può esprimere il consenso all'adozione.

Lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando non sia imputabile al genitore a titolo di colpa, ma sia determinato da una malattia mentale non transitoria che lo renda inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo. Ne consegue che anche le anomalie della personalità del genitore possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducano in incapacità di allevare ed educare il bambino, sempre che dette anomalie abbiano a coinvolgere a tal punto il minore, da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore avendo accertato l'assoluta inidoneità della madre - bisognevole di essere continuamente seguita, controllata e vigilata in quanto affetta da un grave disturbo psicotico che in passato l'aveva condotta a tentare il suicidio e l'aveva costretta in diverse occasioni al ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura - a prendersi cura del figlio, ed avendo altresì acclarato l'impossibilità della nonna materna di prendersi cura della figlia e del nipote, in quanto impegnata nel lavoro e nella cura del marito con gravi problemi di etilismo). ANNO 2005

Il procedimento sullo stato di adottabilità, regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e finalizzato, come l'intera disciplina dell'adozione, alla tutela del preminente interesse del minore, è caratterizzato dal potere, attribuito al giudice, di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari.(Principio affermato in sede di cassazione della sentenza che aveva revocato un decreto di adottabilità, avendo la Corte Cass. ritenuto, nella pronuncia impugnata, del tutto carente la "ratio decidendi", essendo illogica ed incomprensibile quella enunciata, secondo cui l'astratta ed ipotetica possibilità di attribuire un grave ritardo di sviluppo del minore a fattori patologici indipendenti dall'atteggiamento del genitore indurrebbe il giudice minorile ad escludere senz'altro l'inadeguatezza del genitore in questione, piuttosto che ad accertare gli elementi costitutivi dell'esatta situazione concreta).

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con decreto depositato il 14.7.2001, il tribunale per i minorenni di P____ dichiarò l'adottabilità di Paolo S____, nato a Palermo il 25.10.1994, figlio di T__ e di D__ B___, avendone ritenuto sussistente lo stato di abbandono a causa della situazione di grave disagio vissuta in famiglia, tale da impedirgli una crescita normale, per avere assistito ad atti immorali che sarebbero stati compiuti dal padre ai danni di una sorella; stante inoltre l'incapacità della madre di allevarlo e di proteggerlo convenientemente e l'assenza di altri familiari idonei a prendersi cura di lui.
2.- Tale decreto, opposto da B__D___ - che aveva dedotto la falsità delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia M__ quanto a presunti rapporti del padre con altra figlia -, fu confermato dallo stesso tribunale con sentenza depositata il 7.2.2002, sia per le stesse ragioni poste a base del decreto di adottabilità sia per essere stato realmente constatato un grave ritardo nello sviluppo psico-fisico del bambino.
3.- Sull'impugnazione proposta da D__B__, contrastata dal procuratore generale e dal curatore speciale del minore, la corte d'appello di P__ - sezione minorenni, con sentenza depositata il 7.4.2004, revocò il decreto di adottabilità di P__S___, avendo giudicato che gli elementi segnalati all'atto del suo ricovero in istituto (uso persistente di pannolini e disturbi seri del linguaggio), indicanti ritardo dello sviluppo, non potevano ascriversi con certezza a vissuti familiari di anormalità e di disagio e, in particolare, ai riferiti abusi paterni od anche a trascuratezza della madre, dovendo ritenersi inattendibili sia le dichiarazioni rase in proposito dalle sorelle del bambino, soggetti portatori di turbe mentali e di disturbi della personalità, sia le circostanze riferite dallo stesso P___, stanti la tenera età e la dipendenza affettiva ed emotiva dalle sorelle.
4.- Per la cassazione di tale sentenza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di P__ propone ricorso, con un solo ed articolato motivo, cui resiste B__ D__. Il curatore speciale del minore, intimato, non presenta difese in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Con l'unico motivo di ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di P__ censura la sentenza sopra indicata per violazione di legge, in relazione all'articolo 8, legge 4 maggio 1983, n. 184, e ne denunzia la nullità per inosservanza dell'obbligo di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente.
5.1.- Deduce che il tribunale per i minorenni aveva ravvisato gli elementi costitutivi dello stato di abbandono di P__S__ non solo nel gravissimo disagio familiare determinato dalla condotta riprovevole del padre, ma anche nelle rilevanti carenze della figura materna, rivelatasi incapace di assolvere correttamente la funzione genitoriale e di prestare al figlio affetto ed assistenza adeguati, tanto da inibirne il normale sviluppo psichico e fisico. Rileva, quindi, la mera apparenza della motivazione, essendo la corte di merito pervenuta alla decisione di revoca della dichiarazione di adottabilità sul semplice dubbio circa la causa dei ritardi di sviluppo del bambino - attribuibili ipoteticamente anche a fattori patologici, "secondo la comune esperienza" - e circa l'attendibilità delle gravi accuse mosse al padre, senza esaminare e valutare in concreto le emergenze processuali, attestanti l'inadeguatezza materna quale causa o concausa della situazione di abbandono. 5.2.- Più in particolare, gli elementi di giudizio asseritamente trascurati dalla corte d'appello - ma utilizzati dal tribunale (oltre a quello della condotta immorale del padre) per motivare l'incapacità della madre ed il conseguente stato di abbandono del minore -sono indicati come segue dal ricorrente:
- mancata assistenza da parte dei genitori (quindi anche da parte della madre), consistita nel sottrarsi al dovere di somministrare al figlio, già segnalato nell'ambito del procedimento di potestà aperto a tutela della sorella M___, la terapia appositamente predisposta, comprendente anche l'assunzione di farmaci;
- inadeguatezze assistenziali generiche, segnalate dal servizio di salute mentale competente a seguire il caso delle sorelle del minore, fatte oggetto di messaggi negativi da parte dei genitori;
- rifiuto ingiustificato della madre di sottrarre il bambino alla situazione di rischio familiare e d'inserirlo in una scuola materna tramite il servizio sociale e sotto osservazione del servizio di neuropsichiatria infantile;
- inadeguatezza educativa (indifferenza ed atteggiamenti rivaleggianti) dimostrata dalla madre in occasione della rivelazione/ fatta dalle figlie, di aver subito abusi da parte del padre, suo marito;
carenze affettive della madre nei confronti del figlio ricoverato in istituto, attestate da comportamenti inadeguati (colpevolizzanti) da lei assunti e dalla mancanza di disagio del bambino nel distaccarsi dai genitori al termine delle visite.
6.- La censura è ammissibile.
6.1.- Occorre premettere che il ricorso per Cassazione avverso sentenze della corte d'appello in tema di adottabilità di minorenni, pronunziate ai sensi dell'articolo 17, legge 4 maggio 1983, n. 184, non è ammissibile per vizi della motivazione - essendo sospesa fino al 30.6.2005 (articoli 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 2001, n. 240, e 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 2004, n. 188) l'efficacia dall'articolo 16, co. 2, legge 28 marzo 2001, n. 149, soppressivo del predetto limite (Cass. n. 4124/2003) -, ma soltanto per violazione di legge, comprendente l'ipotesi di violazione dell'articolo 132, 2^ co., n. 4, c.p.c., per assoluta carenza o mera apparenza della motivazione, se essa sia intrinsecamente inidonea a rendere conto delle ragioni che sorreggono la decisione (Cass. nn. 4388/1995, 10011/1993, 8055/ 1993, 3459/1993, 12241/1992).
6.2.- Il ricorso in esame è dunque ammissibile, giacché denunzia un vizio di violazione di legge, riferito alla "inosservanza dell'obbligo di motivazione"; motivazione che, secondo il ricorrente, "risulta meramente apparente" laddove esclude, facendo "ricorso ad una massima generale di esperienza" non verificata in rapporto alla situazione concreta, la possibilità di ascrivere all'incapacità della madre (v. sopra, par. 5.2) il grave ritardo psico-motorio da cui è affetto il bambino.
7.- La censura è altresì fondata.
7.1.- Premesso che per totale inesistenza o mera apparenza della motivazione - vizi sussumibili in quello denunziato di violazione di legge (Cass. nn. 19585/ 2003, 13657/2003) - s'intende l'omissione materiale di essa ovvero la compresenza di enunciati inconciliabili fra loro, irriducibili ad una conclusione logica (apparenza) oppure obbiettivamente incomprensibili (perplessità), inidonei a rivelare la ratio decidendi (Cass. nn. 13860/2002, 6567/1997), si deve convenire che la motivazione della sentenza impugnata non consente di cogliere la ratio della pronunzia di revoca del decreto di adottabilità del minore e, quindi, d'insussistenza dello stato d'abbandono del medesimo.
7.2.- La corte territoriale infatti, riproducendo testualmente i passaggi salienti del motivo d'appello formulato dalla B___, dichiara di condividere ("Le censure sono fondate"), fra l'altro, l'affermazione per cui "Il giudicante, sostanzialmente, doveva discutere e rispondere ad un unico quesito...: la sig.ra B___ è in grado di garantire al minore un'assistenza morale e materiale adeguata ?".
Orbene a tale quesito, risolto dal tribunale in senso negativo per le ragioni dette sopra (par. 5.2), la corte di P___ non risponde affatto, essendosi limitata a ritenere e ad affermare, nel seguito della motivazione, che il grave ritardo psico-motorio - rivelato dal persistente uso del pannolino e dai seri disturbi di linguaggio caratterizzanti la condizione del bambino - è insufficiente "a radicare un giudizio di stato di abbandono...ben potendosi trattare, secondo la comune esperienza, di normali ritardi nel raggiungimento di tappe della crescita"; e che le dichiarazioni del minore e delle sue sorelle, in ordine al cattivo comportamento del padre, sono inaffidabili: tali cioè da non consentire alcuna certezza in ordine alla reale sussistenza e gravità di tale comportamento ed alla conseguente attribuzione alla madre di ipotetiche responsabilità per omessa vigilanza o protezione.
7.3.- il giudizio di equivocità dei dati - assunti dal tribunale come indici dell'inadeguatezza materna e posti a sostegno del decreto di adottabilità - non è sufficiente però ad elidere con certezza, sul piano puramente logico, la responsabilità della madre e quindi a giustificare la revoca del decreto, potendo dipendere tale revoca soltanto dalla sicura esclusione del rapporto di causalità fra dato obbiettivo (grave ritardo psico-motorio) e comportamento materno;
ossia dal fatto accertato - non meramente ipotizzato come possibile - che i seri disturbi di cui soffre il minorenne dipendono da patologie dello sviluppo, congenite o diversamente acquisite, non imputabili a condotte anomale dei genitori.
Ciò perché, essendo tutta la disciplina dell'adozione finalizzata alla tutela del preminente interesse del minore, il relativo procedimento è caratterizzato dal potere attribuito al giudice di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valuta-zioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari (Cass. n. 4395/1992). 7.4. - Risulta, pertanto, del tutto carente la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendo illogica ed obiettivamente incomprensibile quella enunciata, secondo cui l'astratta ed ipotetica possibilità di attribuire un grave ritardo di sviluppo a fattori patologici indipendenti dall'atteggiamento del genitore indurrebbe il giudice minorile ad escluderne senz'altro l'inadeguatezza, piuttosto che ad accertare gli elementi costitutivi dell'esatta situazione concreta.
8.- In virtù delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di P___ - sezione minorenni, in diversa composizione, che giudicherà uniformandosi ai principi di diritto enunciati al par. 7.3. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo stato proposto il ricorso dal pubblico ministero.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di P___ - sezione minorenni, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004.

 
 
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