Iter legislativo della Legge n.66/01(nota come PDL Tardini)
La proposta di legge n. 66 presentata da Tarditi nel maggio del 2001 sulle Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli e abbinata ai progetti concorrenti (C. 453 Cento,C643 Lucchese, C1268 Trantino, C1558 Vitale, C2344 Mussolini, C2233 Lucidi, C2576 Mantini) che formano un Nuovo Testo Unificato, è stata approvata con parere favorevole con osservazioni il 20 ottobre 2004 dal Comitato permanente per i pareri I Commissione della Camera dei Deputati.
Il tema di affidamento dei minori a seguito della separazione e divorzio dei genitori è stato oggetto di numerose proposte di riforma che, nell’esigenza di tutelare l’interesse del minore, hanno voluto privilegiare l’affidamento condiviso da parte dei genitori separati. Ciò nell’ottica che l’obbligo di educare istruire e mantenere la prole non si esaurisce con la separazione dei coniugi, i quali hanno pertanto l’obbligo di cooperare nel progetto di crescita del figlio a prescindere dalle scelte personali di prosecuzione della comune convivenza.A tal fine si è voluto in qualche modo ridurre quella prassi che: a)da un lato fa gravare sul genitore affidatario ogni responsabilità e cura concreta e quotidiana nei confronti del minore; b) e dall’altro favorisce l’estraneità del non affidatario relegato a ruolo di padre da weekend o ufficiale pagatore. Il modello dell’affidamento condiviso e differenze con l’affidamento congiunto In analogia con la legislazione europea l’Italia ha voluto predisporre una normativa che all’affidamento esclusivo del coniuge affidatario si sostituisca un modello di condivisione delle responsabilità tra i genitori in favore di una equilibrata crescita del minore che non si ferma e si interrompe con la separazione tra i coniugi. Il contenuto della proposta, ruota dunque attorno al concetto di "affidamento condiviso", presentato come la migliore opzione possibile per la crescita armoniosa dei figli, dove in caso di separazione e divorzio i figli verranno affidati ad entrambi i genitori e non più ad uno solo, la potestà sarà esercitata da entrambi. Ognuno dovrà ritagliarsi il proprio ruolo all'interno di un progetto educativo del/i figlio/i concordato insieme al giudice. I genitori avranno quindi il dovere di mettersi d'accordo nel superiore interesse dei minori, superando la conflittualità ove questa esista, rivolgendosi obbligatoriamente a centri di mediazione familiare acclarati per sedare il conflitto fra gli ex coniugi quando questo sia d'impedimento agli accordi di separazione. L'affidamento condiviso si differenzia da quello congiunto in quanto prevede per la sua applicabilità un accordo meditato da parte dei coniugi, un “ progetto di affidamento condiviso” da predisporre prima di evocare il Giudice e da allegare obbligatoriamente alla separazione nella prima udienza presidenziale così come prevede l’art. 155 cpc : dunque un accordo frutto di una mediazione preprocessuale (attualmente i centri di mediazione intervengono solo su istanza di parte e nella fase endoprocessuale) effettuata presso un Centro di Mediazione accreditato: un accordo rispettabile dove emerge nei coniugi la disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto delle reciproche competenze e possibilità.
Solo nel caso in cui i coniugi non abbiano raggiunto un accordo da soli o la mediazione preprocessuale abbia avuto esito negativo, il Giudice stabilisce i tempi e le modalità di incontro dei genitori per seguire il figlio nello sviluppo psicofisico. In definitiva nella maggioranza dei casi il giudice “prende atto” dell’accordo dei genitori e solo nelle ipotesi residuali di ci all’art. 155 bis cpc o se gli accordi sono palesemente contrari agli interessi dei figli, decide in autonomia. Ciò premesso, il lavoro più importante di crescita della coppia verso un percorso consapevole e responsabile che possa supportare nel tempo l’affidamento condiviso è affidato sicuramente ai centri di Mediazione accreditati così come dispone l’art 709 bis cpcp introdotto con la proposta de qua.L’importanza dei Centri di Mediazione emerge dalla stesura del nuovo testo unificato l’importanza che i Centri di Mediazione familiare pubblici o privati accreditati rivestono per i coniugi nel percorso di separazione e divorzio. Infatti l’art. 709 bis introdotto nel codice di procedura civile obbliga le parti in disaccordo a rivolgersi ad uno dei predetti Centri di Mediazione prima di adire il Giudice per elaborare un progetto condiviso che sia frutto di un effettivo e rispettabile accordo tra le parti. Ciò è del tutto condivisibile se non si vuole rischiare di creare una prassi dove si abbia un affidamento condiviso coercitivo ovvero voluto d’ufficio dal Giudice ma non dalle parti. Appare alquanto indispensabile riuscire a sensibilizzare la coppia che obiettivo dell’affidamento condiviso non è privilegiare uno dei coniugi penalizzando la posizione dell’attuale coniuge affidatario ma semmai adottare un sistema organizzativo che aiuti il minore a crescere con la collaborazione di entrambi i genitori nella concreta realtà quotidiana.
Il passaggio preventivo al centro di Mediazione accreditato, permette alla coppia di conoscere una strada alternativa alla controversia in atto adottando i provvedimenti più opportuni sia economici che educativi da siglare in un accordo che viene presentato al Presidente del Tribunale in caso di esito positivo. A tal fine si rinvia all’articolo redatto dall’avv. Maria Luisa Missiaggia pubblicato al n. 41/04 della Rivista “Diritto giustizia” della Giuffrè on line a www.dirittoegiustizia.it
Da un attento esame dell’art. 155 cpc della PDL 66 e abb. relativo all’assegno di mantenimento risulta che scompare il concetto di assegno corrisposto al coniuge affidatario e viene introdotto quello di assegno diretto perequativo periodico che ciascun coniuge corrisponde in relazione alle proprie capacità contributive. Desta non poche perplessità la modalità d’uso di questa disciplina così vaga e così suscettibile di riaprire diatribe e conflitti dannosi per i minori. E’ chiaro che anche in questo caso non essendo specificato cosa si intende per periodico e poi quando e a chi si consegna questo assegno, la soluzione migliore è raggiungere un accordo dove tutto è fissato e stabilito consensualmente .
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