Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710). Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. NOTA Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Art. 433 Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
Art. 437 Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785).
Art. 438 Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.
Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art. 441 Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di aventi diritto
Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
Art. 446 Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o presi dente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751). L'obbligo agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).
Sentenza della Cassazione
In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sul ricorso proposto da:
___ Anna Maria elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Siacci n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. DE MARTINI Corrado che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonella Zerbone del foro di ___, in forza di procura speciale in calce al ricorso principale;
- ricorrente principale -
contro
___ Giorgio elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bettolo n. 4, presso lo studio dell'Avv. BROCHIERO MAGRONE Fabrizio che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Durante Nicola del foro di ___, in forza di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 78/2002 pronunciata lo 08/11/2002 e pubblicata il 23/11/2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/09/2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti (per delega quello della ricorrente principale).
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12-13/05/1994, Anna Maria ___ chiedeva al Tribunale di ___ di pronunciare la separazione personale dal marito, Giorgio ___, affidandole il figlio Marco, all'epoca minore, assegnandole la casa familiare di proprietà comune, fissando a carico del coniuge un assegno a titolo di mantenimento del figlio stesso, nonché condannando la parte avversa alla rifusione delle somme sborsate per far fronte ai mutui contratti in costanza di matrimonio per le necessità domestiche.
Si costituiva il convenuto, non opponendosi alla separazione, ma chiedendo la divisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare appartenente alla coppia.
Il Giudice adito, con sentenza n. 409 del 2002, pronunciava la separazione dei coniugi, assegnava l'abitazione anzidetta alla moglie, senza peraltro riconoscere un conseguente corrispettivo al marito per l'uso della quota di comproprietà, respingeva, per difetto di prova, le domande, spiegate dalla ___, rispettivamente intese ad ottenere la determinazione di un contributo al mantenimento del figlio (divenuto ormai maggiorenne,ma, secondo l'istante, non autonomo economicamente) ed il rimborso dei ratei di mutuo pagati anche per conto del ___ quale debitore comune e solidale, dichiarava, infine, inammissibile la domanda, avanzata da quest'ultimo, volta a conseguire la divisione del patrimonio comune. Avverso la decisione, proponeva appello la stessa ___, quanto alla mancata determinazione, a carico del coniuge, dell'assegno per il figlio ed al mancato accoglimento dell'istanza di rifusione delle somme corrisposte nell'interesse di entrambi.
Resisteva nel grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale mediante il quale insisteva affinché si provvedesse alla divisione dei beni comuni ed al riconoscimento in suo favore di un indennizzo per il godimento della casa familiare attribuito alla moglie.
La Corte territoriale di Genova, con sentenza in data 08-23/11/2002, parzialmente riformando la pronuncia impugnata, dichiarava inammissibile la domanda della ___ volta ad ottenere la rifusione della metà delle somme erogate per il soddisfacimento dei mutui contratti dai coniugi in costanza di convivenza, condannava la stessa ___ a corrispondere al marito, a titolo di corrispettivo del godimento dell'alloggio di proprietà comune assegnatole, la somma di euro 250,00 mensili e confermava nel resto la decisione gravata, respingendo i capi di appello ulteriori.
Assumeva, per quanto qui interessa, detto Giudice:
a) che il ___ avesse dimostrato per tabulas che il figlio, da sei anni ormai, gestiva un'attività commerciale, non rilevando, in contrario, il preteso andamento negativo dei relativi affari;
b) che il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione dovesse preesistere al momento della proposizione della domanda di scioglimento della comunione in primo grado, onde, essendo tale statuizione divenuta irrevocabile solo dopo la decisione del Tribunale, la divisione del patrimonio comune non poteva essere richiesta che in separato giudizio;
c) che la domanda del ___ volta ad ottenere, a carico della controparte, l'attribuzione di una somma a titolo di corrispettivo per il godimento della casa fosse ammissibile ed accoglibile, giacché, rispettivamente, per un verso atteneva alla regolamentazione di una circostanza (come, appunto, l'utilizzo dell'immobile) sicuramente capace di rientrare nella materia tipica del giudizio di separazione, mentre, per altro verso, l'equivalenza delle situazioni reddituali imponeva il riequilibrio delle posizioni a beneficio del coniuge il quale dell'alloggio era rimasto privo e che aveva dovuto necessariamente affrontare il problema della sistemazione abitativa, sostenendo esborsi non trascurabili, documentati nella specie dal l'appellato.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la ___, deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il ___, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, illustrando l'uno e l'altro con memoria, depositata, peraltro, il 07 settembre 2005, ovvero fuori del termine previsto dall'art. 378 c.p.c., cui trova applicazione la sospensione nel periodo feriale (Cass. 19 maggio 1990, n. 4524), il quale, quindi, è venuto a scadere, nella specie, il 30 luglio 2005. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, , c.p.c. n. 3, assumendo:
a) che non si comprende su quale base giuridica la Corte territoriale abbia potuto accogliere la domanda ex adverso formulata in ordine alla condanna di essa ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione dell'appartamento di cui è assegnataria, visto che su tale domanda la difesa della medesima ricorrente aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio, trattandosi di una domanda nuova, avanzata tardivamente e, quindi, inammissibile;
b) che di tale domanda non si trova traccia alcuna negli scritti difensivi del ___ redatti anteriormente alla precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di prime cure;
c) che lo stesso ___, infatti, solo in tale ultima sede aveva chiesto che il Tribunale condannasse la moglie alla corresponsione dell'indennità di occupazione della casa coniugale;
d) che detto Giudice non accoglieva la domanda di cui sopra, trattandosi di domanda irrituale, tardiva ed inammissibile, sulla quale la ricorrente non aveva accettato il contraddittorio;
e) che l'assunto della ___, se è stato condiviso dal primo Giudice, non è stato neppure preso in considerazione dalla Corte territoriale, benché nell'atto di appello e nella memoria istruttoria autorizzata il difensore della medesima ricorrente avesse rivolto esplicito richiamo all'eccezione per cui è controversia ed avesse contestualmente reiterato tutte le difese agli atti, dichiarando di non avere accettato e di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, tra le quali la domanda di indennizzo per l'occupazione ex adverso formulata in sede di precisazione delle conclusioni, onde, nella specie, l'atteggiamento processuale della ___ è stato immediatamente e tempestivamente oppositivo;
f) che, in definitiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, dichiarando irrituale, inammissibile, tardiva e non suscettibile di accoglimento la domanda formulata dal ___ per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, così da non accoglierla là dove ribadita da controparte in grado di appello.
Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente principale vizio in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 deducendo:
a) che la sentenza impugnata si presenta illegittima anche sotto il profilo dell'errata vantazione degli elementi processuali da parte dell'Autorità giudicante, la quale ha omesso di valutare gli atti nella loro completezza ontologica e, soprattutto, di tenere conto delle eccezioni sollevate in tema di contraddittorio dalla difesa della ___, secondo quanto sopra esposto;
b) che la Corte territoriale è incorsa, nell'ipotesi di specie, in un vizio in procedendo, su cui ha facoltà e competenza a giudicare ed a provvedere la Corte di Cassazione, nel senso che l'accertamento in ordine alla novità o meno della domanda, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, rientra nei poteri del Supremo Collegio, tenuto ad esaminare direttamente gli atti processuali nel caso di denuncia appunto di un vizio in procedendo;
c) che la ___ ha eccepito tempestivamente, nella sede anzidetto, la tardività e l'irritualità della domanda nuova ex adverso avanzata in quella medesima sede, sì che tale istanza veniva respinta dal Giudice di prime cure, onde analoga condotta avrebbe dovuto osservare, sotto il profilo processuale, il secondo Giudice relativamente all'identica domanda proposta con appello incidentale, sulla quale sin dal giudizio di primo grado la difesa della ___ aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio. I due motivi non sono ammissibili.
La Corte territoriale, infatti, nell'impugnata sentenza, ha affermato che "la domanda del ___, di attribuzione a carico della controparte di una somma a titolo di corrispettivo per il godimento della casa, è ammissibile, fondata ed accoglibile", ritenendola in particolare "ammissibile giacché attiene alla regolamentazione di una circostanza (utilizzo della casa coniugale) che rientra pacificamente nella materia tipica del giudizio di separazione". Appare, dunque, palese come detta Corte, cosi argomentando ed, in particolare, espressamente riconoscendo l'ammissibilità della domanda in questione, ne abbia, per implicito, escluso la "novità", fondando un simile apprezzamento sopra l'esplicita considerazione secondo cui tale domanda "attiene alla regolamentazione di una circostanza (utilizzo della casa coniugale) che rientra pacificamente nella materia tipica del giudizio di separazione".
Orbene, l'odierna ricorrente principale, attraverso i due motivi in esame, si è limitata a censurare la sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo della denunciata "novità" della domanda medesima a causa della sua proposizione in sede di precisazione delle conclusioni, senza, tuttavia, minimamente censurare l'esplicito assunto, come sopra riportato e consistente (lo si ripete) nel fatto che tale domanda "attiene alla regolamentazione di una circostanza (utilizzo della casa coniugale) che rientra pacificamente nella materia tipica del giudizio di separazione", posto dal Giudice di merito a base dell'implicita affermazione circa la mancanza della lamentata novità in capo alla domanda anzidetta, onde, in questo senso, la ratto decidendi sottesa alla statuizione di ammissibilità non risulta specificatamente (ed integralmente) colta attraverso le relative doglianze della stessa ricorrente. Con il terzo motivo di gravame, quest'ultima lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente al rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del figlio, ex art. 360, , c.p.c. n. 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale non ha completamente valutato i documenti in atti e non ha confermato il provvedimento presidenziale riguardo all'assegno di mantenimento da corrispondere al figlio Marco;
b) che nessuna prova ha offerto il padre, malgrado l'onere relativo gravasse su di lui, circa il raggiungimento della sopravvenuta sufficienza economica da parte del figlio medesimo, non risultando esso indipendente e non rilevando la visura camerale tardivamente ed irritualmente prodotta dal ___;
c) che la pretesa azienda del giovane ha subito, tra l'altro, ingenti danni da alluvione con notevoli perdite economiche;
d) che la Corte territoriale, anziché verificare con perizia contabile la situazione di fatto, lamentata dalla ___, relativamente all'incapacità lavorativa del figlio ed alla sua mancata indipendenza, ha ritenuto attendibile e fondata la sola versione resa dal ___, offrendo un giudizio basato su presunzioni ed assolutamente non tecnico;
e) che detto Giudice, infatti, pur avendo ritenuto oggettiva la riferita situazione e pur avendo accertato che il figlio medesimo non è economicamente autosufficiente, ha preferito "suggerirgli" di cambiare lavoro, respingendo la domanda relativa all'assegno di mantenimento sulla base della presunzione che il giovane abbia acquisito l'indipendenza perché da alcuni anni lavora in un negozio che, come provato documentalmente, risulta privo di utile, ovvero non reca alcun guadagno ai titolari.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, invero, dopo avere espressamente dato conto del fatto che l'onere di dimostrare il raggiungimento dell'autonomia economica della prole grava sul genitore il quale chiede di esserne sollevato, ha, con apprezzamento di per sè incensurato, altresì dato conto del fatto che, nel caso di specie, il ___ ha comprovato "per tabulas che il figlio da sei anni ormai gestisce una attività commerciale, essendo legale rappresentante di una società esercente commercio al minuto di articoli di cancelleria, libri, bigiotteria e giocattoli ("Mariser s.a.s. di ___ Marco e C.)". La medesima Corte ha, quindi, considerato privo di rilevanza "il dato, allegato dalla difesa ___ a sostegno della asserita insufficiente capacità reddituale del figlio, della negatività dell'andamento degli affari, desunto dal contenuto delle dichiarazioni dei redditi, oltreché da una relazione peritale di parte, attesoché la negatività dell'andamento dell'attività, che si protrae da sei anni e che, secondo la consulente, deriverebbe dalla posizione decentrata del punto vendita, evidentemente non depone per una incapacità reddituale del soggetto che la conduce ma sembra...derivare da fattori obbiettivi a fronte dei quali, ove rispondenti a verità, il titolare è tenuto ad attivarsi, assumendo iniziative adeguate, se del caso modificando l'ubicazione dell'attività, senza che ciò possa costituire presupposto per il permanere", o la reviviscenza, dell'obbligo contributivo a carico del genitore, onde il conclusivo rilievo della Corte territoriale secondo cui "l'appellato (ha) idoneamente dimostrato che il figlio ha esperienza e capacità lavorative, in senso contrario non rilevando l'asserita inadeguatezza delle entrate dichiarate a fini fiscali dal medesimo".
Un simile apprezzamento, indipendentemente dalle ragioni a fondamento della "negatività dell'andamento dell'attività", che la Corte territoriale, come si è detto, ha ravvisato (ove rispondente a verità) nella "posizione decentrata del punto vendita", ovvero in "fattori obbiettivi a fronte dei quali...il titolare è tenuto ad attivarsi, assumendo iniziative adeguate, se del caso modificando la ubicazione dell'attività", si sottrae comunque a censura quanto alla decisiva affermazione secondo cui tale negatività dell'andamento dell'attività "non depone per una incapacità reddituale del soggetto che la conduce" e che ciò non può "costituire presupposto per il permanere, o la reviviscenza, dell'obbligo contributivo a carico del genitore", essendo rimasto "dimostrato che il figlio ha esperienza e capacità lavorative senso contrario non rilevando l'asserita inadeguatezza delle entrate...".
Tale affermazione, infatti, risulta conforme al principio in forza del quale il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare (come nella specie) un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stesso abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, o come, per restare al caso di specie, "la negatività dell'andamento dell'attività") le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (Cass. 5 agosto 1997, n. 7195; Cass. 7 luglio - 2004, n. 12477) nel senso - esattamente che il fondamentale diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (il quale lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere dell'altro coniuge di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio appunto dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392).
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Resta, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale, così condizionato, proposto dal ___ in via del tutto subordinata e solo per il caso (e nella denegata ipotesi) di accoglimento del ricorso principale anzidetto.
La natura e la dubbiezza delle questioni affrontate giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005