Separazione ed addebito
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sul ricorso proposto da: ___ Elena, elettivamente domiciliata in ___, Via Ruffini n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. RACCUGLIA Tommaso che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro ___ Claudio, elettivamente domiciliato in ___, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell'Avv. PUGLIESE Andrea che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di ___ n. 4100/03 pubblicata il 29/09/2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Vista l'istanza depositata il 29/09/2005 dal difensore del controricorrente. Disposta la riconvocazione della Camera di consiglio per il 13/10/2005. Vista la nota in prevenzione depositata in pari data dal difensore della ricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27.5.1996, Claudio ___ chiedeva che il Tribunale di ___ pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/08/1987 con Elena ___. Deduceva il ricorrente che il medesimo Tribunale, con sentenza in data 19/01/1996, aveva pronunciato la separazione personale di essi coniugi e che tale decisione era passata in giudicato quanto alla statuizione relativa alla separazione medesima. Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice adito, con sentenza non definitiva in data 09/10/1998, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, disponendo mediante separata ordinanza per il prosieguo della causa ai fini della definizione degli aspetti patrimoniali del divorzio. Avverso tale decisione, proponeva appello la ___, ribadendo le proprie argomentazioni incentrate sulla pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di separazione quanto alla statuizione relativa al rigetto della domanda di addebito e sulla conseguente inammissibilità della domanda di divorzio. La Corte territoriale di ___, con sentenza in data 15.3/19.5.2000, dichiarava l'improcedibilità del gravame, per l'omessa notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale entro il termine fissato nel provvedimento anzidetto. Dietro ricorso proposto dall'appellante, la Suprema Corte, con sentenza in data 9.7/12.12.2002, cassava la decisione anzidetta rinviando al Giudice a quo in diversa composizione. Quest'ultimo, mediante sentenza in data 29/09/2003, rigettava l'appello, richiamandosi, quanto al merito del gravame, di fatto incentrato sulla ribadita eccezione di improponibilità dell'azione di divorzio fin quando non fosse stata definita la controversia relativa all'addebitabilità della separazione, alle decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte, là dove queste avevano affermato l'autonomia della pronuncia di separazione rispetto a quella relativa all'addebito e la conseguente capacità della prima ad essere oggetto di giudicato anche in pendenza del giudizio di impugnazione relativo alla seconda. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione la ___, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria, al quale ha resistito il ___ con controricorso. Deliberata la sentenza nella Camera di consiglio seguita alla discussione della causa tenutasi all'udienza del 31/01/2005 ed intervenuta altresì, sotto la data del 10/06/2005, la pubblicazione della sentenza medesima recante il numero 12284/05, l'Avv. Pugliese, difensore del controricorrente Claudio ___, ha depositato, il 29/09/2005, istanza di rinnovazione della predetta sentenza, adducendo a motivo la mancata sottoscrizione di questa da parte del Presidente del Collegio. Disposta, quindi, la riconvocazione della Camera di consiglio per il 13/10/2005, l'Avv. Raccuglia, difensore della ricorrente Elena ___, ha depositato, in pari data, "nota in prevenzione". MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre, preliminarmente, affrontare Tesarne della questione originata dal fatto che la sentenza deliberata nella Camera di consiglio del 31/01/2005 è stata pubblicata il 10/06/2005, recando il n. 12284/05, senza la sottoscrizione del Presidente del Collegio. Al riguardo, è noto come, senza possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza, l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, o, nell'ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ex art. 132, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532, determini, qualora l'impedimento del magistrato stesso non risulti menzionato, a norma del citato terzo comma dell'art. 132 c.p.c., la nullità assoluta ed insanabile della sentenza anzidetta, equiparabile all'inesistenza del provvedimento, laddove tale nullità, per un verso, è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, onde non figura coperta dal giudicato formale e, quante volte non venga allegata dalla parte, deve essere rilevata anche d'ufficio, conseguendone che, pur in esito al giudizio di Cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4 e 383, ultimo comma, c.p.c., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia, mentre, per altro verso, può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento (actio nullitatis) tesa a conseguire la declaratoria della nullità di cui trattasi, non soggetta a termini di prescrizione e di decadenza, ovvero in via di eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione (ex plurimis, Cass. sezioni unite 9 marzo 1981, n. 1297; Cass. 14 dicembre 1994, n. 10681; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2292; Cass. 9 marzo 1998, n. 2582; Cass. 4 marzo 1999, n. 1816; Cass. 7 luglio 1999, n. 7055; Cass. 21 dicembre 2000, n. 16045; Cass. 13 gennaio 2001, n. 423; Cass. 5 ottobre 2001, n. 12292; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1268; Cass. 26 marzo 2003, n. 4468; Cass. 13 maggio 2004, n. 9113; Cass. 24 giugno 2004, n. 11739). Circa, poi, la questione relativa alla possibilità o meno, per il medesimo giudice che abbia deliberato il provvedimento, di procedere alla "rinnovazione" di una sentenza del genere, si osserva come questa Corte, mediante la pronuncia n. 1643 dell'11 marzo 1986, ribadita dalla più recente decisione n. 7275 del 29 maggio 2001, abbia affermato che la sottoscrizione del presidente (e/o di altro componente del collegio giudicante) è un requisito essenziale della sentenza che solo con esso acquista giuridica esistenza, onde la sua mancanza, pur involontaria, rende di per sè nulla insanabilmente detta sentenza per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa ovviarsi con la rinnovazione della pubblicazione da parte dell'identico organo che, emessa la pronuncia, ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Un simile orientamento, già confutato da questa stessa Corte nella sentenza n. 9661 del 22 settembre 1993, non pare meritevole di essere condiviso. Giova, innanzi tutto, notare come, se, in linea generale, è vero che, dopo il deposito in cancelleria, non appare possibile ne' l'integrazione, sull'originale, delle sottoscrizioni da parte dei giudicanti, ne' la modificabilità della decisione da parte del giudice che l'ha pronunciata, così trovando conferma il principio secondo cui, sempre in linea di carattere generale, la sentenza, una volta pubblicata, risulta idonea a chiudere il procedimento davanti al giudice adito (se definitiva) o, comunque, a consumare il potere- dovere di quest'ultimo di pronunciare sulla domanda oggetto della decisione, è però altrettanto vero che tale principio vale nei limiti dell'impossibilità di completare il provvedimento con l'aggiunta della firma mancante, o, comunque, di modificarlo, non già a proposito della sua "integrale" rinnovazione, poiché questa è un rimedio che rientra nella logica del disposto dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., nel senso esattamente che, se l'inesistenza non ammette sanatorie, sopravvive al giudicato e rende impossibile ricollegare agli atti che ne sono inficiati un qualsiasi effetto giuridico, una simile mancanza di effetti non può non valere anche per il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, il quale, quindi, rilevato che si tratta di un atto appunto inesistente, può integralmente rinnovarlo (e non sanarlo), emanando così un atto valido. Secondariamente, occorre considerare che, in forza di un orientamento costante di questa Corte (Cass. sezioni unite n. 1297/1981, cit; Cass. 2 agosto 1984, n. 4591; Cass. 4 febbraio 1985, n. 739; Cass. 11 marzo 1986, n. 1643; Cass. 16 novembre 1988, n. 6204; Cass. n. 10681/1994, cit; Cass. 11 gennaio 1995, n. 246; Cass. n. 2292/1995, cit.; Cass. n. 2582/1998, cit.; Cass. n. 9113/2004, cit.), nel caso di omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nell'ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla, resta esclusa l'applicabilità della speciale procedura di correzione dell'errore materiale, la quale postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissione od errori ma ormai completo nel procedimento di formazione, cosicché, una volta negata la possibilità della stessa correzione in quanto l'iter di formazione della sentenza mancante delle sottoscrizioni necessarie (e, perciò, insanabilmente nulla) non si è completato, appare poi difficile non riconoscere che la pubblicazione di una simile sentenza non abbia avuto l'effetto di concludere la fase decisoria del processo davanti al giudice che l'ha resa e che quest'ultimo possa, quindi, addivenire ad una nuova deliberazione e redazione della sentenza medesima. Ancora, non può neppure essere trascurato il fatto che, nella specie, si versa nell'ipotesi, del tutto particolare, in cui la sentenza insanabilmente nulla per mancanza di sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio figura resa da questa stessa Corte, onde risulta palese come, da un lato, avverso tale sentenza, non sia evidentemente possibile l'introduzione degli ordinari mezzi di impugnazione (appello e ricorso per Cassazione) e come, dall'altro lato, ammettere, di conseguenza, l'esperimento della sola (autonoma) azione di nullità equivalga, però, a precludere, facendo appunto difetto il mezzo processuale del gravame, attraverso cui viene devoluta al relativo giudice sia la quaestio nullitatis sia la statuizione "di merito", la possibilità stessa che intervenga, oltre la dichiarazione di nullità limitata alla rimozione della decisione invalida, anche una nuova, "valida" pronuncia sostitutiva di quella nulla, dovendo, invece, impedirsi che una simile possibilità rimanga compromessa da un vizio di forma non addebitatole alle parti. Da ultimo, per quanto attiene al problema del coordinamento tra la permanenza del potere di nuovamente deliberare la sentenza in questione e reperimento dell'autonoma azione di nullità (che il difensore della ricorrente, nella specie, senza peraltro dame documentale dimostrazione, ha espressamente prospettato di avere già introdotto davanti al Tribunale di ___, con il n. 61827/05 RG acc), è da notare che, non essendo tale azione, giusta quanto precede, il solo mezzo per far valere l'insanabile nullità sopra illustrata, il concorrente rimedio della rinnovazione dell'atto, anche in via ufficiosa (il cui esercizio, nel caso in esame, è stato "sollecitato" attraverso l'istanza dell'Avv. Pugliese, nel rispetto, peraltro, del principio del contraddittorio altresì "in questo stadio, avendo l'Avv. Raccuglia fatto pervenire alla Corte, in tempo utile rispetto alla data della riconvocazione della Camera di consiglio, la sopra indicata "nota in prevenzione"), ben può intervenire "prima" della pronuncia del giudice adito per la declaratoria della medesima nullità, non facendo che anticipare, nell'ambito del principio di economia processuale, l'esito del relativo giudizio limitatamente all'accertamento (in questa sede meramente incidentale) dell'invalidità della pregressa decisione, quante volte almeno, come nel caso in esame, provenga, dietro nuova deliberazione, dal medesimo Collegio che aveva riservato la decisione in base alla successione procedimentale regolarmente posta in essere fino ad allora e, quindi, nei limiti in cui la decisione rinnovata possa inserirsi nel normale andamento del processo già svoltosi, senza presentarsi quale atto autonomo, dal processo anzidetto del tutto svincolato, così come avverrebbe, ad esempio, in mancanza di una nuova deliberazione ovvero a seguito della deliberazione di un diverso Collegio. Nè, del resto, è ipotizzabile l'intervento di un provvedimento di sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., ad opera di questa Corte, ostandovi il principio secondo cui un simile provvedimento esula dalla funzione istituzionale di questa stessa Corte, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità sulle anteriori decisioni dei giudici di merito (Cass. 22 giugno 1990, n. 6265; Cass. 18 giugno 2001, n. 8193; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12596), onde il sopra indicato accertamento, risultando estraneo all'oggetto specifico del presente procedimento per cassazione, non appare, comunque, tale da "dipendere" (e, quindi, da venire pregiudicato) dall'accertamento richiesto nel procedimento, pendente (ove pure) davanti al Tribunale, per la declaratoria della nullità della prima sentenza (rinnovanda) pronunciata tra le parti nella controversia in esame, restando rimessa alla valutatone di tale ultimo Giudice ogni decisione in ordine agli effetti della formazione (se dedotta) della seconda sentenza (rinnovata). Pertanto, il Collegio odierno, rilevata la radicale ed insanabile nullità della sentenza pubblicata in data 10.6.2005 sotto il n. 12284/05, ritiene di poter procedere, siccome ancora investito della potestà di decidere, non consumata da un atto insanabilmente nullo come appunto la sentenza anzidetta, alla nuova deliberazione e redazione di questa, alla stregua degli artt. 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., cui conseguirà la successiva pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.. Tanto premesso, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 151 c.c., 12 delle preleggi e 3, n. 2, lettera b), della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come novellata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione al disposto dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunziando; a) che la pronuncia di rigetto dell'appello, da parte della Corte ___na, si fonda sull'adesione al recente revirement interpretativo della normativa in materia operato dalle Sezioni Unite Civili; b) che gli argomenti ermeneutici più volte ribaditi dal Supremo Collegio a sostegno del predetto orientamento configurano incondivisibile sia quel revirement sia (conseguentemente) qualsiasi adesione allo stesso; c) che, in particolare, la connotazione in termini di pronunce scindibili di quella sulla richiesta di addebito e di quella sulla domanda di separazione, cui accede la Corte di merito sulla scia delle medesime Sezioni Unite, contrasta con dati letterali e logico- sistematici insormontabili; d) che, d'altra parte, resta ben lungi dal rivestire qualsiasi valenza dirimente l'argomento di opportunità, per ultimo addotto dalle già menzionate Sezioni Unite, secondo il quale non ammettere la scindibilità della declaratoria di addebito dalla pronuncia di separazione darebbe adito ad uno dei coniugi di avvalersi dell'istanza di addebito appunto al solo o prevalente scopo di dilazionare la modificazione giudiziale del rapporto personale, pur quando ne siano evidenti o pacifici i presupposti. Il motivo non è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, mediante due contemporanee sentenze (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15248; Cass. 4 dicembre 2001, n. 15279) con le quali è stata modificata la giurisprudenza di legittimità precedentemente orientata nel senso che la pronuncia di separazione con addebito, dando luogo all'unica pronuncia di separazione, costituisce capo unico della decisione, onde l'appello in ordine all'addebito impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione personale, hanno, al contrario, affermato che, nel giudizio appunto di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio anzidetto (il quale si configura in termini unitali) e pur restando logicamente subordinata alla pronuncia avente ad oggetto la separazione medesima, ha natura di domanda autonoma, dal momento che tale richiesta presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole ed alle preclusioni stabilite per le domande, ha una causa petendi (costituita dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, rappresentate dall'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o dalla dannosità di questa per la prole) ed un petitum (costituito da una statuizione destinata ad incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione. Consegue da quanto precede: a) che il giudice di merito, in applicazione dell'art. 277, secondo comma, c.p.c., può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò corrisponda ad un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con l'effetto della formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito; b) che, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato (o negato) l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione. Per contro, nelle censure dedotte dall'odierna ricorrente non ravvisa il Collegio motivi sufficienti per discostarsi dalle decisioni sopra richiamate, pienamente condividendo le ragioni che sorreggono queste ultime e che, del resto, sono state ribadite dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2003, n. 557; Cass. 26 agosto 2004, n. 16996), la quale, perciò, appare destinata a consolidarsi nei termini riferiti. Di conseguenza, la sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale ha fatto corretta e puntuale applicazione dei principi dianzi enunciati, va esente dalle riportate censure, onde il ricorso deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 4.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura forfettaria del 12,50% sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge. P.Q.M. La Corte, nuovamente deliberando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 4.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge. Così deciso in ___, il 13 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005
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