Visto d'ingresso
Il cittadino straniero che desidera entrare e soggiornare in Italia, deve innanzitutto possedere un visto d'ingresso che viene rilasciato dal ministero degli Affari Esteri e dalla sua rete di Uffici diplomatico-consolari italiani, presenti nei Paesi di origine dei cittadini che intendono emigrare in Italia. I cittadini dell'Unione Europea non devono munirsi di visto. Il visto rappresenta l'autorizzazione a soggiornare o transitare nel territorio italiano o in un altro Paese concessa al cittadino straniero, e consiste in uno sticker applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio valido. Per fare domanda di visto, è necessario rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese e presentare un modulo accompagnato da una foto formato tessera e un documento di viaggio valido. Occorre inoltre esplicitare la finalità del viaggio, elencare i mezzi di trasporto che si useranno, descrivere i mezzi finanziari di cui si dispone e le condizioni di alloggio. Per chi viene a lavorare in Italia, occorre presentare anche l'autorizzazione al lavoro e il nulla osta della questura italiana. Il visto non può essere applicato su documenti scaduti e la durata di validità del documenti di viaggio deve essere superiore di almeno tre mesi a quella del visto. Dopo aver fatto domanda, la Rappresentanza provvederà ad eseguire i controlli previsti per legge, e nel caso di una valutazione positiva rilascerà il visto entro 90 giorni dalla richiesta. Il visto potrà essere negato nel caso di persone già espulse dall'Italia o da un altro Paese dello spazio Schengen o dichiarate pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza. Il visto potrà inoltre essere revocato, se la Rappresentanza dovesse venire a conoscenza in ritardo di situazioni che avrebbero impedito l'autorizzazione al visto. I visti che si possono richiedere sono di diverso tipo:
Visto di Schengen Uniforme (Vsu). Si tratta del visto valido in tutti gli Stati dell'area Schengen per effettuare un transito aeroportuale (tipo A) o un transito terrestre (tipo B) e per soggiorni di viaggio con una durata massima di 90 giorni (tipo c). Per il suo rilascio è competente la rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la meta unica o principale del soggiorno, oppure lo Stato di primo ingresso nel caso di viaggi che non abbiano una sola destinazione ma coinvolgano più Paesi.
Visto a validità territoriale limitata (Vtl). Si tratta del visto valido nel solo Stato dell'area Schengen che rilascia l'autorizzazione all'ingresso ed impedisce l'accesso al territorio degli altri Stati. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime del visto uniforme e si applica solo nel caso di emergenze umanitarie, per motivi di interesse nazionale o per obblighi internazionali. Questo visto può essere concesso solo su iniziativa della Rappresentanza che, per particolari ragioni d'urgenza o gravità, ritiene opportuno concedere l'autorizzazione, anche se non ci sono le condizioni per rilasciare visti uniformi.
Visto per soggiorni di lunga durata o visto nazionale (Vn). Si tratta del visto valido per soggiorni che hanno durata superiore a 90 giorni con uno o più ingressi in un solo Stato Schengen (tipo D) e per transiti di durata inferiore a cinque giorni negli altri Stati. Per il suo rilascio è competente la Rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la destinazione di lungo soggiorno. Tra i visti nazionali, rientra anche il visto nazionale avente altresì il valore di visto di soggiorno per breve durata in un altro Paese (Vdc).
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Lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato sulla base di documentazione falsa devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e quindi puo' essere legittimamente espulso dal Prefetto, atteso che il termine "sottrarsi" - impiegato nell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - significa, non soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di controlli aventi la finalita' di impedire in ogni caso ingressi irregolari.
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO _______ impugnava dinanzi al Tribunale di C____ il provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto di C____ il 23 ottobre 2000, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo 25 luglio 1998,n. 286. Deduceva l'attore di essersi regolarmente sottoposto ai controlli di frontiera e di aver ottenuto l'ingresso nel territorio dello Stato attraverso la frontiera di Brindisi. Ritenendo, anche per le intuibili difficolta' di comprensione e di espressione, che il provvedimento fosse stato adottato a cagione della illeggibilita' della data di ingresso in Italia, impressa sul suo passaporto col timbro del posto di polizia di Brindisi, chiedeva al tribunale di assumere informazioni sulla data del suo ingresso in Italia, ai sensi degli artt. 738 u.c. e 213 del c.p.c., e che, all'esito, il provvedimento impugnato fosse annullato. All'udienza del 3 novembre 2000 ed a seguito della costituzione della Prefettura apprendeva che tutt'altre erano le motivazioni del provvedimento impugnato. Egli, infatti, si sarebbe reso partecipe della contraffazione di documenti in apparenza rilasciati dall'Ufficio provinciale del Lavoro di Perugia e dalla Questura di Perugia e li avrebbe utilizzati per ottenere dapprima il visto presso il Consolato di Valona e, poi, l'ingresso nel territorio nazionale. Conseguentemente era stato denunziato alla Magistratura per la commissione dei reati di cui all'art. 482 e 489 del c.p. ed espulso. Il tribunale adito rigettava il ricorso del ____, con provvedimento in data 6 novembre 2000, osservando che il decreto del Prefetto, adottato ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) del d.lgs. 286/98 non appariva inficiato dalla denunciata illegittimita' "alla ragione della previsione normativa considerata rispondendo l'ipotesi dello straniero il quale entri nel territorio dello Stato utilizzando un visto di ingresso rilasciato in base a documentazione falsa". Avverso tale provvedimento _____ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimato Prefetto di Catania non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma secondo, lett. a), del D. L.vo 25.7.1998, n. 286, in relazione all'art. 360, n. 3, del c.p.c.. Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale nell'aver ritenuto che il contegno dello straniero, il quale attraversi il confine in possesso di tutti i requisiti abilitanti all'ingresso nel territorio dello Stato ed in particolare del visto consolare, ottenuto esibendo documenti (asseritamente) irregolari o falsi, integri l'elusione dei controlli alla frontiera e, coerentemente, renda legittima l'emissione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. a), del Testo Unico n. 286 del 1998. Il ricorso e' infondato. L'art. 4, primo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che l'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che il visto di ingresso va rilasciato allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e successivamente che non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti. L'art. 5, primo comma, del citato D. L.vo dispone che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico.... Il successivo art. 13, comma 2, lett. a), del menzionato D.L.vo, dispone che l'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero: A) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10. Da tale complesso normativo si ricava: a) che gli stranieri acquisiscono il diritto a soggiornare nel territorio dello Stato soltanto se sono entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4; b) che la regolarita' del loro ingresso richiede che il relativo visto sia stato rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente sulla base di idonea documentazione, atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno; c) che il visto di ingresso, rilasciato sulla base di documentazione falsa, non puo' ritenersi rilasciato in base ad idonea documentazione, con la conseguenza che lo straniero, che si giovi di tale visto, non puo' ritenersi entrato regolarmente in Italia; d) che, pertanto, lo straniero che entri in Italia con l'inganno, data l'irregolarita' dell'ingresso, devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, atteso che il termine "sottrarsi" non significa soltanto sfuggire ai controlli, come avviene nel caso di chi entri clandestinamente nel territorio nazionale, ma anche vanificare l'efficacia di tali controlli, aventi la finalita' di impedire ingressi irregolari, giovandosi di un mezzo solo apparentemente legittimo. Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che l'ipotesi dello straniero, che entri nel territorio nazionale, giovandosi di un visto rilasciato in base a documenti, relativi al motivo del soggiorno, falsi, integri la fattispecie descritta dall'art. 13, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 286/98 e che, quindi, il Prefetto ne puo' legittimamente disporre l'espulsione. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto per le spese, perche' la parte intimata si e' costituita con "atto di costituzione", il cui contenuto consiste nella sola seguente espressione: "Si conclude per il rigetto del ricorso", senza peraltro partecipare alla discussione orale. Detto controricorso devesi ritenere inammissibile, in quanto, non contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi per il quali si chiede il rigetto del ricorso, non soddisfa le condizioni, richieste a pena di inammissibilita', di cui agli artt. 370 e 366, nn. 3 e 4, del cod. proc. civ P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Cosi' deciso in Roma, il 26 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001. |