Lavoratori extracomunitari
L'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n.264 (in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) il quale, con norma sanzionata in via amministrativa dal successivo articolo 27 della stessa legge, come sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987, impone al datore di lavoro di assumere i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esonerandolo da tale obbligo solo quando si tratti di lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti, riguarda solo le assunzioni dirette ad integrare tale limite e non puo' trovare applicazione quando esso sia stato gia' raggiunto o venga superato per effetto della nuova assunzione. Il suddetto obbligo di assunzione per il tramite degli uffici di collocamento non trova deroga in ragione della nazionalita' del dipendente da assumere ed e', in particolare, applicabile anche nei riguardi dei lavoratori extracomunitari, come confermato dalla legge 30 dicembre 1986, n.943(recante "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine") la quale, all'art. 5, prevede per gli stessi speciali liste di collocamento e, all'art 6, la possibilita' di chiamata nominativa solo alle medesime condizioni previste per i lavoratori italiani.
Sentenza della Corte di Cassazione
FATTO Con sentenza in data 18 aprile -2 maggio 1994, il Pretore di B____ rigettava l'opposizione proposta dal sig. ____ avverso l'ordinanza - ingiunzione notificatagli dall'Ispettorato del Lavoro di C____ per pagamento di L. 3.017.800= quale sanzione amministrativa per l'avvenuta assunzione di due lavoratori extracomunitari senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di collocamento. Il Pretore (per quanto interessa in questa sede) disattendeva deduzioni dell'opponente circa l'insussistenza della violazione il accertamento si era fondato sulle dichiarazioni in ordine alla data della loro assunzione fatte dai lavoratori che non conoscevano la lingua italiana; circa l'insussistenza dell'obbligo di assunzione tramite il collocamento, essendosi accertata, ad avviso del giudice di merito, la presenza di altri tre lavoratori; circa, infine, la scusabilita' dell'errore sulla normativa applicabile non essendovi distinzione nella legge 29 aprile 1949, n. 264 tra cittadini italiani e stranieri. Per la cassazione della sentenza ricorre il ____ con ricorso, affidato ad unico motivo, notificato dall'ispettorato Provinciale del lavoro di C____, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Assessorato regionale siciliano del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione. Resiste con controricorso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre non si sono costituiti gli altri intimati. DIRITTO Con l'unico motivo di annullamento il ____ deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264; della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e degli artt. 1 e 5 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e - ribadita la doglianza, "anche se non strettamente conness a! al presente ricorso", relativa all'avvenuto travisamento delle dichiarazioni rese dai lavoratori extracomunitari assunti (non pratici della lingua italiana) agli ispettori del lavoro - sostiene che l'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio del lavoro era escluso espressamente dalla legge per lavoratori (senza distinzione tra nazionali, comunitari ed extracomunitari) destinati ad aziende (come il proprio esercizio commerciale) con non piu' di tre dipendenti e non si giustificava l'interpretazione restrittiva dell'art. 11 della legge n. 264-1969 cit. operata dal primo giudice. Si sarebbe trattato, comunque, di disposizione equivoca (tanto che il Ministero del lavoro era dovuto intervenire con la lettera - circolare interpretativa), di talche' la relativa ignoranza doveva ritenersi scusabile. Comunque si trattava di prescrizione priva di sanzione. Il ricorso e' infondato. Le osservazioni di parte ricorrente in ordine al preteso travisamento delle dichiarazioni rese dai due lavoratori assunti non per il tramite dell'ufficio di collocamento sono censure inammissibili: astraendosi dalla considerazione che lo stesso ricorrente le ha riconosciute come non attinenti al ricorso, si rileva che esse attengono a valutazioni di fatto espresse dal giudice di primo grado in ordine alla esattezza della percezione delle domande e della esternazione delle risposte in lingua italiana da parte dei lavoratori esaminati dagli ispettori del lavoro. Si tratta di valutazioni non censurabili di cassazione se non sotto il profilo della adeguatezza logico - giuridica della motivazione la quale, nel caso concreto, appare ampia e svolta, secondo criteri di assoluta ragionevolezza, con valorizzazione delle dichiarazioni degli ispettori del lavoro e delle circostanze che, quanto meno uno dei due lavoratori, si trovava sicuramente in Italia da due anni quando venne dagli stessi ispettori interpellato e che entrambi avevano risposto normalmente a domande rivoltegli da persona poi sentita sul punto da altro giudice come teste; ne', in senso contrario, sul piano della logica, poteva valere come prova la affermazione di non conoscere la lingua italiana, fatta dal lavoratori, in lingua araba, al loro console, successivamente agli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro di cui e' causa e quindi in periodo ragionevolmente ritenuto dal giudice di merito "fortemente sospetto". Comunque, in alcun modo e' deducibile in cassazione il travisamento dei fatti (evocato pure, come si e' detto, dal ricorrente), vizio che avrebbe dovuto formare oggetto, eventualmente, di impugnazione per revocazione a norma degli artt. 395 segg. c.p.c.. Non sussiste, poi, la pretesa violazione, da parte del giudice di merito, dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, norma di condotta sanzionata in via amministrativa dell'art. 27 della stessa legge, come sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (e dunque essa, contrariamente a quanto pure dedotto nel motivo di ricorso, e' norma "perfetta") la quale esonera dall'obbligo di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento soltanto quando si tratti di lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti: la giurisprudenza di legittimita' e' costante nel precisare che la norma riguarda le assunzioni di dipendenti dirette ad integrare tale limite organico di tre addetti e non puo' trovare applicazione per quelle aziende che tale limite abbiano gia' raggiunto o lo superino con le nuove assunzioni di cui si tratta (Cass. 27 aprile 1992, n. 5013; 13 settembre 1993, n. 9485). Vero e', poi, che la norma non distingue in ragione della diversa nazionalita' eventuale dei lavoratori assunti, ma l'omessa distinzione si risolve in danno del ricorrente in quanto e' evidente che la regola deve osservarsi indipendentemente da qualsiasi distinzione relativa alla nazionalita' dei lavoratori. Non sussiste, poi, neppure violazione di sorta della legge 28 febbraio 1990, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo"), del resto complessivamente menzionata dal ricorrente senza indicare delle disposizioni che si pretendono violate. Per contro, rileva la Corte che la legge 30 dicembre 1986, n. 943 ("Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine") prevede (art. 5) la tenuta di speciali liste di collocamento per i lavoratori subordinati extracomunitari, l'avviamento al lavoro (a determinate condizioni), su richiesta numerica dei predetti lavoratori e la possibilita' di chiamata nominativa solo alle stesse condizioni previste per i lavoratori italiani (art. 6), dal che si trae conferma che l'obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento (ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) opera in eguale modo per entrambe le categorie di lavoratori. Infine, in tema di sanzioni amministrative, il nuovo testo dell'art. 5 c.p., quale risulta a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza 24 marzo 1988, n. 364), assume rilievo anche per l'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 698, nel senso che deve ritenersi assente l'elemento soggettivo prescritto dall'art. 3 di detta legge nel fatto di chi commenta un'illecito nella situazione psicologica di ignoranza inevitabile del precetto che lo configura. Peraltro, questa Corte ha piu' volte affermato che l'accertamento sull'esistenza (o inesistenza) di tale ignoranza e degli elementi positivi idonei a renderla inevitabile rientra nei poteri del giudice del merito, la cui valutazione puo' essere controllata dal giudice di legittimita' soltanto sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. 18 aprile 1994, n. 3693; cfr. anche Cass. n. 8180 del 1992). Al riguardo, il Pretore ha adeguatamente motivato con il sottolineare il contenuto esplicito della normativa risultante dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, ne' il ricorrente ha addotto elementi di fatto (compiutamente illustrandone il contenuto e la portata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere inevitabile (secondo l'espressione usata della citata sentenza della Corte costituzionale) l'ignoranza della legge sul collocamento da parte del soggetto (che pur esercitava attivita' imprenditoriale). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita' sostenute dal Ministero resistente debbono essere poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza (art. 91 c.p.c.). Non deve provvedersi, invece, al riguardo nei confronti degli intimati non costituiti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le spese di questo giudizio di legittimita' in L. 33.000, oltre a L. 1.500.000 per onorari. Nulla in punto di spese nei riguardi dei soggetti intimati non costituiti. Cosi' deciso in Roma, addi' 30 aprile 1996. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 AGOSTO 1996. |