aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Informatica  
Diritto amministrativo ed informatizzazione  
 
- C.N.I.P.A.
 
 
- Chiave pubblica e privata
 
 
- Fattura elettronica
 
 
- La firma digitale
 
 
- Posta Elettronica Certificata
 
 
- Sistema Pubblico di Connettività
 
 
- T. U. Documentazione Amministrativa
 
Privacy ed e-commerce  
 
- Codice sulla Privacy
 
 
- Commercio elettronico
 
 
- Contratti a distanza
 
 
- Contratti telematici
 
 
- Contratto telematico
 
 
- Dati personali tutelabili
 
 
- Diritto d'autore
 
 
- E-commerce ed aste online
 
 
- Falsità in documento informatico
 
 
- Firma elettronica
 
 
- I contratti provider-mantainer
 
 
- La direttiva sul nuovo diritto d'autore
 
 
- La firma digitale
 
 
- Link e frame
 
 
- Posta elettronica certificata
 
 
- Registrazione del dominio
 
 
- Trattamento dati
 
 
- Tutela del consumatore
 
 
- Tutela del dominio
 
 
- Utilità
 
 
- Validità del documento informatico
 
Reati informatici  
 
- Accesso a sistema informatico
 
 
- Alterazione di sistema informatico
 
 
- Danneggiamento di sistemi informatici
 
 
- Frode informatica
 
 
- Illecita duplicazione del software
 
 
- Intercettazioni
 
 
- Modifiche al codice penale
 
 
- Norme penali sulla privacy
 
 
- Pornografia telematica
 
 
- Sequestro di computer
 
 
- Sfruttamento della prostituzione via internet
 
     
Sei nella Categoria: Informatica
Illecita duplicazione del software

 

Illecita duplicazione  del software

Massima della Suprema Corte di cassazione

Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 04/07/1997 Ud.  (dep. 08/09/1997 )

(Annulla senza rinvio, App.Roma, 9 gennaio 1997).
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - D.Lgs. n.518 del 1992 - Tutela penale della proprietà intellettuale dei programmi per elaboratore - Contenuto - Fattispecie: esclusa applicabilità anche di legislazione sulle riproduzioni magnetiche.

Con il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 il legislatore, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE, ha giuridicamente tutelato i programmi per elaboratore, inserendoli fra le opere letterarie protette a norma della Convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 giugno 1978, n.399, sanzionando in via penale, fra l'altro, la duplicazione, a fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e la loro importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale, così colmando il vuoto legislativo fino ad allora esistente in tema di tutela penale in materia. ( Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, non potendo applicarsi ai fatti, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette e videocassette o altri supporti, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, e perché, all'epoca dei fatti medesimi, l'abusiva riproduzione di "Software" applicativi, nonché la loro detenzione per la vendita e messa in commercio, non erano previsti dalla legge come reato ).

 

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl