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Accesso a sistema informatico

 

Accesso abusivo a sistema informatico

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 

sul ricorso proposto da:
__ __;
__ __;
__ __;
__ __;
__ __;
__ __;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di __ del 12.12.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso, previa correzione pena;
OSSERVA
L'avv. Gianfranco Pagano ha proposto, in favore degli imputati indicati in epigrafe (__ __, __ __, __ __, __ __, __ __, __ __), ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di __ del 12.12.2000, la quale, in parziale riforma di quella resa in primo grado dal Pretore di __ il 26/06/1995, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei prevenuti in ordine all'addebito ex art. 195 D.P.R. 156/1973, nonché, concesse a tutti le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti, in ordine al reato di truffa, essendo i reati estinti per prescrizione; rideterminava, quindi, la pena come in atti, per il reato di cui all'art. 648 c.p..
Egli deduce due motivi:
1) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 648 c.p., nonché agli artt. 23 e 25 DPR n. 156/73. Si sostiene che mancherebbe l'indefettibile presupposto della ricettazione, consistente nell'accertamento della provenienza delittuosa del bene "ricettato"; che nel caso di specie, trattandosi di "clonazione" di telefoni cellulari, si dovrebbe tenere conto del fatto che il settore delle telecomunicazioni è stato investito, di recente, da interventi normativi innovativi che ne hanno determinato una radicale trasformazione; che la Telecom è attualmente costituita nella forma di S.p.A. a partecipazione statale e non più di ente pubblico; che, quand'anche si volessero astrattamente ritenere configurabili i delitti di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 156/1973 in qualità di potenziali delitti presupposti della ricettazione, mancherebbe, comunque, l'elemento costitutivo dell'evento dannoso, in quanto nessun danno potrebbe ravvisarsi nella sola duplicazione di un'utenza telefonica, bensì, eventualmente soltanto col successivo utilizzo della linea;
2) sussistenza di un errore materiale, da correggere ex art. 130 c.p.p., per essere stato sbagliato il calcolo della diminuzione di pena applicata dalla Corte nella misura di un terzo in virtù della concessione delle attenuanti generiche laddove (assumendo come pena base per il delitto di cui all'art. 648 il minimo edittale di anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa ed applicando la riduzione nella misura di un terzo in virtù della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., la Corte perviene ad una pena finale - errata - di anni 1 mesi 6 di reclusione e lire 700.000 di multa).
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, come si dirà tra breve.
Quanto al primo motivo si deve innanzi tutto osservare che il giudice di merito ha insindacabilmente accertato in fatto che è stata raggiunta la prova certa ed inequivoca che gli imputati hanno ricevuto ed utilizzato telefoni cellulari oggetto di "clonazione", ossia di riproduzione (c.d. "clone") della identica copia di un determinato prodotto. Nel caso di specie si tratta quindi della riproduzione in un secondo telefono cellulare delle stesse caratteristiche tecniche digitali dell'originale, dotato dello stesso codice di accesso (cioè dello stesso numero seriale e telefonico). Al riguardo il Collegio ritiene di dover confermare la giurisprudenza della Sezione, secondo cui integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.) la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (c.d. clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("donato") integra il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.), di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater cod.pen. (v. CASS. SEZ. 2^ ANNO/NUMERO 2003/36288 RV 226699).
Si deve pertanto confermare la sussistenza del delitto di ricettazione, anche se è diversa la qualificazione giuridica del delitto presupposto, il che non comporta nessuna immutazione del fatto contestato.
Quanto al secondo motivo, in effetti, la Corte di merito è incorsa in un errore materiale in quanto ha applicato il minimo edittale ed ha espressamente affermato di applicare la riduzione di un terzo "ex art. 62 bis"; consegue che due anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa, ridotti di un terzo e convertite le lire in euro, conducono alla pena finale - per ciascuno dei ricorrenti - di un anno e quattro mesi di reclusione e 343 euro di multa; in tali limitati sensi va annullata la sentenza impugnata, senza rinvio, potendo procedere questa Corte direttamente alla determinazione corretta della pena, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla pena, che ridetermina in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 343 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005

 
 
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