Sequestro di computer
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: 1) __ MICHELE N. IL 12/00/; avverso ORDINANZA del 16/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di __; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO; sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci rigetto del ricorso; udito il difensore E. E. Falcolini (Roma). MOTIVAZIONE In data 26/04/2005 il PM presso il Tribunale di __ dispose il sequestro probatorio del CD dal titolo Ciuccio e del computer in uso a Michele __, indagato per il reato di cui all'art. 604 quater c.p., accertato in Asti il 12/06/2002. Avverso tale decreto il difensore dell'indagato propose istanza di riesame, che il competente Tribunale distrettuale di __ rigettò con ordinanza del 16/05/2005, a sua volta impugnata con ricorso per Cassazione personalmente dall'indagato. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, contestando, con motivo formalmente unico, sia la legittimità del sequestro effettuato in base alla L. n. 269 del 1998, art. 14, sia le modalità di acquisizione delle prove utilizzate per legittimare il sequestro stesso. Tali eccezioni sono state già esaminate e risolte esattamente dall'ordinanza impugnata, senza che il ricorrente contesti specificamente le relative osservazioni, per cui in questa sede è sufficiente controllare l'esattezza delle conclusioni adottate. Sotto il primo profilo, il ricorrente rileva che il sequestro è stato disposto in aperta violazione dell'art. 14 cit. c.p., in quanto "i mezzi di ricerca della prova previsti da tale norma sono limitati all'accertamento dei reati puniti dall'art. 600 bis c.p., comma 1, art. 600 ter c.p., comma 1, 2, 3 e art. 600 quinquies c.p.", mentre all'indagato è stato "addebitato il fatto di essersi procurato consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni 18, acquisendolo da siti di pornografia minorile e mantenendone successivamente la disponibilità, condotta punita dall'art. 604 quater c.p.", reato non compreso nell'elenco della L. n. 269 del 1998, art. 14; nel caso in esame, invece, "il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM si fonda solo sull'attività investigativa svolta in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 600 ter c.p., che prevede reati diversi da quello attualmente contestato"; il ricorrente sostiene che, poiché il cit. art. 14 c.p. è norma di stretta interpretazione, gli elementi di prova a carico dell'indagato sono stati acquisiti mediante un'attività che, avendo oltrepassato i limiti rigorosamente fissati dall'art. 14 c.p., è da considerarsi assolutamente inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p.". L'eccezione è stata già esaminata e rigettata dall'ordinanza impugnata che, rilevando che i beni in questione erano comunque sequestrabili ai sensi dell'art. 600 septies c.p., ha fatto ineccepibile applicazione del principio male captum bene retentum, in base al quale, ove la cosa sia obiettivamente sequestrabile, i relativi poteri non dipendono da come sia avvenuto l'apprendimento. Da tale principio è stato, inoltre, desunto che devono, comunque, ritenersi fatte salve da un lato l'acquisizione della notitia criminis e la possibilità che la stessa costituisca punto di partenza di indagini successive e dall'altro il potere del personale operante di sottoporre a sequestro il corpo del reato, tanto più nel caso trattasi di cose soggette a confisca obbligatoria. Sotto il profilo dell'acquisizione delle prove, il Tribunale ha rilevato che, peraltro, "nel caso in esame gli elementi di prova sui quali si fonda la notitia criminis sono costituiti non già dalle operazioni consentite dalla L. n. 269 del 1998, art. 14, alle quali si è fatto solo inizialmente ricorso nel procedimento originario e che hanno consentito l'individuazione dei siti pedofili, bensì dalle successive intercettazioni dei flussi telematici degli accessi a tali siti, autorizzate con riferimento al reato di cui all'art. 600 ter c.p..". E, agli effetti che qui interessano, non ha rilievo che tali intercettazioni siano state disposte in un diverso procedimento, essendo pacifico che i limiti imposti dall'art. 270 c.p.p. circa l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre, dalle intercettazioni disposte in altro procedimento, notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie (giurispr. di questa Corte consolidata fin dalla non recente sent. sez. 6^, 10/10/1992 n. 3129, Donzelli; sez. 6^, 23.9.1993 n. 8670, Olivieri; sez. 1^, 12.3.1998 n. 3133, rv. 210184). Infondato è anche l'ulteriore profilo di illegittimità di acquisizione della prova, denunciato dal ricorrente, in base al quale i rilievi indizianti contenuti nella relazione tecnica transitoria del 23/03/2005 del CT del PM sarebbero "frutto di un accertamento assolutamente illegittimo, giacché effettuato su beni dei quali il PM, e di conseguenza il consulente, non potevano avere la legittima disponibilità, in quanto tali beni, già al momento del conferimento dell'incarico... non avrebbero dovuto essere nel possesso dell'A.G., ma, al contrario, da più di una settimana nella disponibilità di esso ricorrente" (cui i beni in questione erano stati restituiti a seguito di ordinanza in data 14/03/2005 del Tribunale di Asti). Anche tale doglianza è infondata, in quanto il Tribunale, da un lato, ha rilevato che la notizia criminis doveva ritenersi acquisita anteriormente, dal momento che in data 10/05/2005 (e cioè alcuni giorni prima del citato dissequestro) gli inquirenti avevano provveduto alla estrapolazione di alcune immagini del video contenuti nel CD sequestrato, depositate dal PM nel corso dell'udienza 16/05/2005; dall'altro, il Tribunale, uniformandosi a consolidata interpretazione di questa Corte (cfr, tra le molte, Cass. Sez. 3^, 30/05/2002 n. 21318), ha rilevato che l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate non è sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, stante il principio della tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il PM trattenga il bene sequestrato ed emetta, sulla sua base, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005
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